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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19029/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il giudice delegato aveva ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria il credito del consorzio, ma solo in chirografo e non in prededuzione. Il creditore propose opposizione ex art. 98 l.fall.; il Tribunale di Milano respinse l’opposizione, negando la prededuzione richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, perché la debitrice non era stata individuata con d.P.C.M. come impresa di interesse strategico nazionale. Il ricorrente denunciò: (1) nullità del procedimento e violazione dell’art. 99 l.fall. e dell’art. 135 c.p.c., per avere il tribunale negato la discussione orale davanti al collegio; (2) violazione dell’art. 38 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 25 l.fall., per asserita invalidità della procura dei difensori della procedura, conferita da soli due commissari e senza delibera autorizzativa o autorizzazione del giudice delegato; (3) violazione dell’art. 3, commi 1-ter e 3, d.l. n. 347/2003 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che il credito fosse comunque prededucibile per il collegamento della prestazione con il gruppo ILVA e per la necessità della prestazione rispetto all’attività produttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che, nel rito speciale delle opposizioni allo stato passivo, la trattazione può avvenire anche davanti al giudice delegato e la decisione del collegio può essere assunta anche senza una nuova discussione orale, secondo giurisprudenza consolidata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che la contestazione sulla regolare costituzione della procedura non incideva sull’utilità concreta perseguita dal ricorrente; in ogni caso ha affermato che la procura era valida perché la rappresentanza in giudizio richiede solo due commissari straordinari e non occorrono né la delibera interna né l’autorizzazione del giudice delegato. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo: la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo alla debitrice che gestisca direttamente uno stabilimento industriale qualificato di interesse strategico nazionale con d.P.C.M., non anche a società del gruppo o a prestazioni indirettamente utili a un’impresa strategica; inoltre il Tribunale aveva autonomamente negato un’ulteriore possibile lettura estensiva della disciplina, senza che tale ratio fosse specificamente censurata. Spese compensate per sopravvenuta formazione del quadro giurisprudenziale, con attestazione del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    disciplina l’opposizione allo stato passivo nell’ambito della procedura concorsuale richiamata dal ricorrente.

  • art. 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nel rito speciale delle impugnazioni dello stato passivo, la trattazione può svolgersi davanti al collegio o a un componente delegato; non si applicano le forme dell’appello ordinario.

  • art. 135 c.p.c.

    non è applicabile, neppure in via logico-sistematica, al rito speciale delle impugnazioni dello stato passivo.

  • art. 38 d.lgs. n. 270/1999

    la rappresentanza della società in amministrazione straordinaria, anche in giudizio, richiede il coinvolgimento di due commissari straordinari; non occorre la delibera autorizzativa né altra formalità esterna.

  • art. 25 l.fall.

    non trova applicazione al caso di specie per quanto riguarda l’autorizzazione del giudice delegato alla costituzione in giudizio.

  • art. 3 d.l. n. 347/2003

    prevede una prededuzione eccezionale per prestazioni rese a favore di una debitrice che gestisca uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con d.P.C.M.; la norma è di stretta interpretazione e non si estende alle società del gruppo o ai vantaggi indiretti.

  • art. 1 d.l. n. 207/2012

    richiamato per l’individuazione, mediante d.P.C.M., dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e comunque infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione richiamata per inquadrare le censure di violazione di legge e nullità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo in presenza di giurisprudenza consolidata conforme.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito speciale delle impugnazioni dello stato passivo, la decisione del collegio può essere adottata anche senza una nuova discussione orale davanti al collegio, quando la trattazione sia avvenuta secondo il modulo deformalizzato previsto dalla legge.
  • La contestazione sulla regolare costituzione in giudizio della procedura concorsuale è inammissibile se il ricorrente non dimostra un concreto interesse ad agire, cioè un’utilità giuridicamente apprezzabile che deriverebbe dall’accoglimento della censura.
  • Nell’amministrazione straordinaria, la rappresentanza processuale della società richiede, secondo la disciplina speciale, il concorso di due commissari straordinari; non è necessaria, salvo diversa previsione, una delibera autorizzativa interna né l’autorizzazione del giudice delegato.
  • La prededuzione prevista per determinate prestazioni in favore di imprese strategiche nazionali costituisce disciplina eccezionale e va interpretata restrittivamente: opera solo se il debitore, in proprio, gestisce lo stabilimento qualificato come strategico con atto formale previsto dalla legge, non per il solo fatto di appartenere a un gruppo societario né per l’utilità indiretta arrecata a un’impresa del gruppo.
  • Quando il tribunale fonda la decisione su più rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende comunque insuperabile il rigetto.
  • Le censure di vizio motivazionale o di violazione di legge devono essere specifiche e autosufficienti: affermazioni generiche o meramente apodittiche non consentono il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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