Cassazione Penale, Sentenza n. 37881/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per violazione di domicilio per aver organizzato un "Rave Party" introducendosi nella veranda privata di un'abitazione disabitata. Deduce due motivi: 1) omissione di prova decisiva, ossia mancata escussione del titolare della ditta che aveva noleggiato il gruppo elettrogeno, il quale avrebbe potuto riferire sulle condizioni del luogo e sulla percepibilità dell'altruità della veranda (sostenuta come liberamente accessibile e sostanzialmente abbandonata), con incidenza sull'elemento soggettivo del reato; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancanza di motivazione sul diniego del riconoscimento della causa di non punibilità richiesta dall'appellante.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che la "prova decisiva" invocata non attiene a fatto certo idoneo ad essere assunto come prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma si risolve in un mezzo dichiarativo il cui esito sarebbe stato meramente confrontato con altre prove; inoltre ribadisce che l'errore scusabile rileva solo se concerne una legge extrapenale e che, in concreto, le caratteristiche della veranda (manufatto, pertinenzialità all'abitazione, presenza di cancelli) rendevano immediatamente percepibile l'altruità del luogo nonostante l'accesso libero dalla spiaggia. Sul secondo motivo osserva che la Corte territoriale ha motivato il diniego dell'art. 131-bis richiamando la gravità del fatto, l'uso a fini di profitto, l'imbrattamento e l'afflusso arbitrario di numerose persone. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità è stata ritenuta inapplicabile per la gravità dell'invasione, l'utilizzo del luogo a fini di profitto e l'impatto concreto dell'evento; la corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il vizio dedotto riguarda la mancata assunzione di prova decisiva; la Cassazione precisa che la prova decisiva deve riguardare un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in meri mezzi dichiarativi il cui valore sarebbe soggetto a confronto valutativo
Cass. Pen., Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035
Giurisprudenza richiamata sul concetto di prova decisiva e sui limiti del mezzo dichiarativo invocato come decisivo
Cass. Pen., Sez. 5, n. 5736 del 23/03/1981, Rv. 149297
Definizione giurisprudenziale dell'elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilio: coscienza e volontà dell'agente di introdursi o trattenersi contro la volontà del titolare del diritto di esclusione
Cass. Pen., Sez. 4, n. 14819 del 30/10/2003, Rv. 227875
Principio secondo cui l'errore scusabile come causa esimente deve riguardare una legge extrapenale e non la norma penale che integra l'oggettività giuridica del reato
Cass. Pen., Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808
Ulteriore consolidamento del principio che l'errore su norme integrative dell'oggettività giuridica non è idoneo a escludere il dolo
Massime di principio
- La mancata escussione di un teste non è sempre motivo di annullamento: per essere rilevante in Cassazione la prova omessa deve essere decisiva in senso stretto, riguardare un fatto certo e non essere un mero elemento dichiarativo il cui valore dipende dal confronto con altre prove
- L'errore scusabile rileva ai fini dell'esimente solo se investe una norma extrapenale e non le regole che integrano l'oggettività giuridica del reato; quindi chi pretende di fondare la propria innocenza su un errore di interpretazione deve dimostrare che l'errore riguarda una disposizione extrapenale
- La percepibilità dell'altruità di un luogo dipende dalle caratteristiche oggettive dello stesso: anche un accesso 'libero' dalla spiaggia non esclude che una veranda sia parte di un'abitazione e quindi protetta come domicilio
- Il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. può essere escluso quando il fatto presenti elementi di particolare gravità, uso a fini di profitto, o un impatto rilevante sulla privata dimora; la Corte deve motivare il diniego richiamando tali elementi
- In impugnazione è importante specificare e documentare la natura e l'apporto probatorio del mezzo omesso: indicare in modo chiaro come la testimonianza o documento avrebbe inciso in modo decisivo sul processo aumenta la probabilità che la doglianza sia valutata rilevante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37722/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37723/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37724/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37726/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37727/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37728/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →