Ordinanza n. 1851/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' n. -OMISSIS-, pubblicato all'Albo Ufficiale on line di Ateneo in data -OMISSIS-, recante ''Approvazione degli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS-, per le esigenze del Dipartimento di Architettura - codice procedura -OMISSIS-”, nella parte in cui approva i verbali della Commissione e individua il Prof. -OMISSIS- quale candidato maggiormente qualificato; - dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, ed in particolare: del verbale n-OMISSIS- contenente i criteri di valutazione; del verbale n.-OMISSIS-, contenente i giudizi analitici, la valutazione comparativa e la designazione del vincitore, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la proposta di chiamata del Dipartimento di Architettura e la delibera del Consiglio di Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comparativa e individuazione del candidato maggiormente qualificato, nonché verbali della commissione giudicatrice e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia. Ha contestato, nella parte lesiva dei propri interessi, il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione contenenti i criteri di valutazione, i giudizi analitici, la valutazione comparativa e la designazione del vincitore, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in particolare, la valutazione dell’attività della ricorrente ritenuta incongrua e la considerazione di un’attività del candidato individuato come vincitore che sarebbe stata indimostrata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti sia per la collocazione della ricorrente soltanto al -OMISSIS- posto della graduatoria finale, sia per l’assenza del necessario fumus boni iuris. In particolare, le censure non sono state ritenute assistite da sufficiente evidenza e la valutazione della commissione è apparsa corretta, soprattutto quanto alla ritenuta incongruenza dell’attività della ricorrente e all’indimostrato svolgimento dell’attività contestata al candidato risultato maggiormente qualificato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240
procedura comparativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia
La procedura oggetto di impugnazione è una procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e degli ulteriori presupposti necessari per la sospensione.
Massime di principio
- In una procedura comparativa universitaria, la sospensione cautelare degli atti non può essere concessa quando le censure proposte non presentano un sufficiente grado di evidenza e la valutazione della commissione appare, allo stato, corretta.
- La posizione significativamente deteriore del candidato nella graduatoria finale può concorrere a escludere la sussistenza di un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione degli atti della procedura.
- Il sindacato cautelare sulle valutazioni della commissione giudicatrice richiede la presenza di profili di illegittimità immediatamente apprezzabili; in mancanza, prevale la valutazione tecnica dell’organo collegiale, ove non manifestamente irragionevole.
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