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Ordinanza

Ordinanza n. 1851/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' n. -OMISSIS-, pubblicato all'Albo Ufficiale on line di Ateneo in data -OMISSIS-, recante ''Approvazione degli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS-, per le esigenze del Dipartimento di Architettura - codice procedura -OMISSIS-”, nella parte in cui approva i verbali della Commissione e individua il Prof. -OMISSIS- quale candidato maggiormente qualificato; - dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, ed in particolare: del verbale n-OMISSIS- contenente i criteri di valutazione; del verbale n.-OMISSIS-, contenente i giudizi analitici, la valutazione comparativa e la designazione del vincitore, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la proposta di chiamata del Dipartimento di Architettura e la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Giustizia amministrativa202603689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comparativa e individuazione del candidato maggiormente qualificato, nonché verbali della commissione giudicatrice e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia. Ha contestato, nella parte lesiva dei propri interessi, il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione contenenti i criteri di valutazione, i giudizi analitici, la valutazione comparativa e la designazione del vincitore, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in particolare, la valutazione dell’attività della ricorrente ritenuta incongrua e la considerazione di un’attività del candidato individuato come vincitore che sarebbe stata indimostrata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti sia per la collocazione della ricorrente soltanto al -OMISSIS- posto della graduatoria finale, sia per l’assenza del necessario fumus boni iuris. In particolare, le censure non sono state ritenute assistite da sufficiente evidenza e la valutazione della commissione è apparsa corretta, soprattutto quanto alla ritenuta incongruenza dell’attività della ricorrente e all’indimostrato svolgimento dell’attività contestata al candidato risultato maggiormente qualificato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240

    procedura comparativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia

    La procedura oggetto di impugnazione è una procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e degli ulteriori presupposti necessari per la sospensione.

Massime di principio

  • In una procedura comparativa universitaria, la sospensione cautelare degli atti non può essere concessa quando le censure proposte non presentano un sufficiente grado di evidenza e la valutazione della commissione appare, allo stato, corretta.
  • La posizione significativamente deteriore del candidato nella graduatoria finale può concorrere a escludere la sussistenza di un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione degli atti della procedura.
  • Il sindacato cautelare sulle valutazioni della commissione giudicatrice richiede la presenza di profili di illegittimità immediatamente apprezzabili; in mancanza, prevale la valutazione tecnica dell’organo collegiale, ove non manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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