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Sentenza

Sentenza del 12/01/2022 n. 720 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia sulla base di cartelle e intimazioni di pagamento per tributi locali e imposte periodiche. Il ricorrente denunciava: nullità o irregolarità delle notificazioni delle cartelle (mancata consegna, omessa relata, carenza delle ricerche di reperibilità, mancato deposito nella casa comunale, omesso invio della raccomandata informativa); difetti del contenuto e della forma degli estratti di ruolo e delle cartelle; nullità del provvedimento esecutivo per mancata notifica delle cartelle/avvisi di mora; illegittimità della decisione di secondo grado per aver ammesso documenti prodotti tardivamente dall'agente della riscossione; motivazione insufficiente della sentenza della Commissione Tributaria Regionale e mancata pronuncia sulla prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi punti e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: 1) la tardiva costituzione dell'agente della riscossione in primo grado non impedisce la produzione di documenti e difese in appello (D.Lgs. 546/1992); 2) la doglianza sulle notifiche era generica e priva della specificità richiesta, mentre dagli atti risultava che le cartelle e le intimazioni erano state regolarmente notificate e in alcuni casi il contribuente aveva anche effettuato versamenti; 3) è legittima la notificazione delle cartelle tramite raccomandata dell'agente della riscossione secondo il D.P.R. 602/1973 e la prova può fondarsi sugli avvisi di ricevimento e sugli estratti prodotti in copia; 4) la produzione di documentazione in copia, anche se disconosciuta, può essere valutata dal giudice nel quadro istruttorio complessivo; 5) le questioni sulla prescrizione non erano formulate con la necessaria chiarezza e puntualità temporale e dovevano essere sollevate tempestivamente; 6) il ricorso alla Corte è stato ritenuto tempestivo (proroga per domenica).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 23, art. 24, art. 32, art. 58, art. 61, art. 19 comma 3

    La tardiva costituzione del resistente in primo grado non esclude la facoltà di dedurre difese e produrre documenti in appello (artt. 24, 32). L'art. 58 consente la produzione di nuovi documenti in appello entro i termini previsti dal decreto; l'art. 19 comma 3 richiede che i vizi delle cartelle siano impugnati tempestivamente con l'atto di impugnazione della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    art. 25, art. 26, art. 50, art. 57

    Legittima la notificazione delle cartelle da parte dell'agente della riscossione tramite servizio postale raccomandato (art. 26). La prova della consegna può essere desunta dall'avviso di ricevimento; l'art. 50 non produce motivo di doglianza ove il giudice di merito abbia accertato la regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni antecedenti l'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Rilevato in relazione ai requisiti formali degli atti di riscossione; le doglianze sui requisiti formali devono essere specificate e tempestivamente dedotte nella sede opportuna.

  • Codice di procedura civile

    art. 138 e ss., art. 140, art. 155, art. 327, art. 345, art. 2948 c.c. (richiamato)

    Art. 155 c.p.c.: proroga del termine quando scade in giorno festivo; art. 327 c.p.c.: termine semestrale per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale; art. 140 c.p.c.: obblighi in caso di irreperibilità (richiamati dalle decisioni costituzionali); art. 345 e limiti di produzione documentale in appello, peraltro derogati in parte dal D.Lgs. 546/1992; art. 138 ss. in relazione alle formalità di notificazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione alle sanzioni e alla disciplina tributaria, citato nel contesto della censura sulla motivazione e sulla prescrizione; non fornita una specifica applicazione concreta nel ricorso.

  • Codice civile

    art. 2719 e art. 2948 n. 4 (richiamati)

    Art. 2719/atto di notorietà e disconoscimento documenti evocati in relazione al disconoscimento della copia; art. 2948 n.4 in tema di prescrizione (ma la Corte ha rilevato che la doglianza è stata formulata in modo vago e andava meglio specificata).

Massime di principio

  • Se le cartelle di pagamento e le intimazioni sono state regolarmente notificate (anche tramite raccomandata dell'agente della riscossione), le relative contestazioni dovevano essere svolte tempestivamente con l'impugnazione delle cartelle; l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria è ammissibile solo per vizi propri dell'iscrizione.
  • La tardiva costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado non impedisce che lo stesso produca documenti e deduca difese in appello: il giudice può valutare documenti prodotti in copia nel quadro probatorio complessivo.
  • La prova della notificazione tramite raccomandata può fondarsi sugli avvisi di ricevimento e sugli estratti di ruolo prodotti, anche se in copia; la relata formale non è sempre indispensabile quando sussiste prova alternativa della consegna/avvenuta conoscenza.
  • In cassazione è richiesta elevata specificità: le doglianze devono indicare con precisione i documenti, la loro collocazione nel fascicolo e le modalità della notificazione contestata; ricostruzioni generali della normativa senza riferimenti fattuali puntuali sono inammissibili.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere formulate con chiarezza indicando la successione temporale degli atti e la decorrenza dei termini; sollevare la prescrizione per la prima volta in cassazione, senza averla adeguatamente dedotta nei precedenti gradi, impedisce l'accoglimento.
  • La formazione del convincimento del giudice di merito sulla regolarità delle notifiche può fondarsi su elementi presuntivi e su un insieme di documenti anche non in originale, se il quadro istruttorio risulta nel suo complesso probante.

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