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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di riconoscimento e rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza COVID-19

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sull’istanza del 20 marzo 2024, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dei costi sostenuti negli anni 2020, 2021 e 2022 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, per complessivi euro 100.425,49, oltre a una contestuale richiesta di accesso agli atti relativa all’istruttoria sulla gestione dei fondi destinati al rimborso. La ricorrente ha precisato che il giudizio riguardava esclusivamente l’obbligo delle amministrazioni di pronunciarsi sulla domanda di rimborso e non la tutela autonoma del diritto di accesso. Ha inoltre sostenuto che la controversia fosse distinta da un precedente giudizio relativo ad altre voci di costi pandemici. Il Commissario ad acta e l’ASP di Crotone hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando nella Regione Calabria l’unico soggetto competente; l’ASP ha inoltre sostenuto l’inesistenza di un obbligo di provvedere, trattandosi eventualmente di una mera facoltà amministrativa, e ha richiamato precedenti iniziative e riscontri relativi alla questione.

La decisione

Il TAR ha qualificato la domanda come ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., prendendo atto dei chiarimenti della ricorrente circa la distinzione rispetto al precedente giudizio e circa l’irrilevanza autonoma della richiesta di accesso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Commissario ad acta e dall’ASP di Crotone, poiché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti competenti a valutare l’eventuale riconoscimento della remunerazione per i maggiori costi correlati alla gestione dell’emergenza COVID-19. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che tale disposizione attribuisca alla Regione un potere amministrativo discrezionale e che la posizione della struttura sanitaria abbia natura di interesse legittimo. Ne deriva l’obbligo della Regione di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, anche eventualmente negativo. Il silenzio serbato dalla Regione è stato pertanto dichiarato illegittimo. La Regione Calabria è stata condannata a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con atto scritto e motivato sull’applicazione dell’art. 4 d.l. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020. La Regione è stata inoltre condannata alle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato, spese generali e oneri di legge; le spese sono state compensate nei rapporti con il Commissario ad acta e l’ASP.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    in materia di “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    La disposizione è stata applicata quale rito per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordinare all’amministrazione competente di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso

    L’amministrazione non può mantenere una condotta meramente inerte: deve concludere il procedimento con una determinazione espressa, eventualmente in forma semplificata.

  • art. 4, comma 1, d.l. 34/2020, convertito con l. 77/2020

    possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

    La norma attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, il potere di valutare l’opportunità di riconoscere una remunerazione specifica per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19, nonché eventuali incrementi tariffari; la Regione è il soggetto competente a pronunciarsi sulle istanze delle strutture sanitarie.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    domanda di accesso agli atti

    La richiesta di accesso formulata contestualmente all’istanza di rimborso non è stata ritenuta oggetto autonomo del giudizio, poiché la ricorrente ha delimitato il petitum all’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta sostanziale.

Massime di principio

  • Quando una disposizione attribuisce alla Regione il potere discrezionale di riconoscere a strutture sanitarie accreditate una remunerazione per maggiori costi sostenuti durante un’emergenza sanitaria, la struttura istante vanta un interesse legittimo e l’amministrazione è tenuta ad avviare e concludere il relativo procedimento.
  • L’esistenza di un potere discrezionale di valutare se riconoscere un beneficio economico non esclude l’obbligo dell’amministrazione di adottare una decisione espressa: la discrezionalità riguarda il contenuto della decisione, non la possibilità di rimanere inerti.
  • In presenza di un’istanza del privato la cui definizione dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga di non poter accogliere la domanda o ravvisi ragioni ostative alla sua valutazione nel merito.
  • Ai fini dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato in un ricorso avverso il silenzio, occorre verificare quale amministrazione sia titolare del potere di provvedere sulla specifica istanza; gli organi o enti privi di tale competenza non sono passivamente legittimati.
  • La contestuale formulazione di una richiesta di accesso agli atti non trasforma necessariamente in giudizio ex art. 116 c.p.a. un ricorso espressamente delimitato all’accertamento del silenzio sull’istanza sostanziale, quando il ricorrente chiarisca che la tutela dell’accesso non costituisce autonomo oggetto del petitum.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaResponsabilità precontrattualeBuona fede e correttezza della PA

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