Cassazione Penale, Sentenza n. 37187/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale Militare di Roma che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di ingiuria (art. 226 cod. pen. mil. di pace) imponendo, tra le prescrizioni, il versamento alla persona offesa della somma 'simbolica' di euro 150,00. Il Procuratore ha censurato la prescrizione del versamento ritenendola incompatibile con i presupposti e i criteri per l'ammissione alla messa alla prova (art. 464 bis c.p.p.), sostenendo inoltre l'assenza di motivazione circa la quantificazione e la possibile mancanza del consenso dell'imputato rispetto al programma formulato dall'Uepe.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale Militare di Roma per un nuovo esame. Il motivo dell'annullamento è che il giudice di primo grado ha quantificato il risarcimento in termini 'simbolici' senza dare conto dei criteri applicati (entità del danno, condizioni economiche dell'imputato, proporzionalità rispetto alla gravità del reato) e quindi ha violato l'art. 168 bis c.p.; di conseguenza è necessario un nuovo giudizio libero nel merito sul provvedimento di messa alla prova, con adeguata motivazione e verifica degli elementi richiesti (idoneità del programma, prognosi favorevole, attività riparatoria e, ove necessario, consenso e inserimento nel programma dell'Uepe).
Norme richiamate
art. 262 cod. pen. mil. di pace
Stabilisce il rinvio alla disciplina processuale ordinaria; la Corte ha confermato che al procedimento militare si applica la normativa processuale ordinaria in materia di messa alla prova.
art. 464 bis c.p.p. (titolo V-bis)
al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ...
Regola i criteri e gli strumenti conoscitivi a disposizione del giudice per valutare l'ammissione alla messa alla prova e per determinare obblighi e prescrizioni; la Corte ha richiamato l'obbligo di utilizzare tali informazioni per formulare la prognosi e determinare prescrizioni appropriate.
art. 168 bis cod. pen.
comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato
Stabilisce che la messa alla prova richiede condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze del reato e, se possibile, il risarcimento del danno; la Corte ha sottolineato che la determinazione del danno deve considerare la gravità del fatto e la concretezza dell'esigibilità della prestazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (rilevanti per l'apprezzamento dell'idoneità del programma di trattamento); la Corte rimanda all'art. 133 per i parametri di valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere.
art. 163 e art. 164 cod. pen.
Richiamati come termini di paragone: la Corte evidenzia la correlazione tra la valutazione prognostica richiesta per la messa alla prova e le previsioni sulla sospensione condizionale della pena (art. 163) e la formulazione della prognosi (art. 164).
artt. 464 quinques, 464 septies, 464 octies c.p.p.
Norme del rito sulla messa alla prova che regolano aspetti connessi alle prescrizioni, alla riparazione e al controllo; la Corte ne trae conferma dell'obbligo che l'attività riparatoria sia idonea a eliminare le conseguenze del reato e, nei limiti del possibile, a risarcire la vittima.
art. 226 cod. pen. mil. di pace
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (ingiuria); contestualizza la gravità della condotta rispetto alla quale va valutata l'idoneità delle prescrizioni riparatorie.
art. 464 bis, comma 4 lett. B) c.p.p.
Riferimento richiamato dall'accusa come criterio per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte tiene conto delle condizioni e dei presupposti per l'ammissione ma censura l'uso di un risarcimento 'simbolico' non bilanciato e non motivato.
Massime di principio
- Per la concessione della messa alla prova il giudice deve motivare espressamente i criteri usati per la quantificazione delle misure riparatorie e del risarcimento, tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni economiche dell'imputato.
- Un risarcimento definito 'simbolico' può essere inadeguato se non risulta proporzionato al danno e non dimostra il "massimo sforzo" esigibile dall'imputato; la mancanza di adeguata motivazione comporta annullamento del provvedimento.
- Il programma di messa alla prova deve essere valutato nella sua idoneità a promuovere il recupero e prevenire recidive: il giudice deve verificare la prognosi favorevole e l'effettiva attuabilità delle prescrizioni.
- Il giudice può acquisire informazioni da polizia giudiziaria, servizi sociali e altri enti pubblici per valutare condizioni personali, familiari, sociali ed economiche dell'imputato ai fini della determinazione delle prescrizioni.
- Occorre verificare formalmente che le misure riparatorie e il risarcimento siano previste e accettate nell'ambito del programma (es. Uepe) e che, se necessario, sia stato raccolto il consenso dell'imputato; l'assenza di tale riscontro può invalidare il provvedimento.
- In casi analoghi, la scelta di misure riparatorie non può essere meramente simbolica: deve emergere chiaramente il nesso di proporzionalità e adeguatezza tra la prestazione imposta e la materialità del reato e le sue conseguenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →