Cassazione Penale, Sentenza n. 40233/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva parzialmente confermato la condanna per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 06/09/2011, n. 159). I motivi di cassazione erano tre: 1) declaratoria di estinzione per prescrizione del reato (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale), sostenendo che il reato si sarebbe estinto; 2) censura sulla valutazione delle prove testimoniali e sulla ricostruzione fattuale (l'imputato sosteneva di essere rientrato in bicicletta dopo una pesca notturna autorizzata e di aver rispettato le condizioni imposte); 3) omessa motivazione circa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute recidiva qualificata (si chiedeva che le attenuanti generiche prevalessero sulla recidiva qualificata riconosciuta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'argomento sulla prescrizione, osservando che la recidiva reiterata produce effetti sul computo dei termini di prescrizione (art. 157 e art. 161 cod. pen.), quindi il reato non risultava prescritto alla data indicata. Sul secondo motivo ha escluso la rilevanza, perché la doglianza era una rimessa in discussione fattuale delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità quando si tratta di mera diversa valutazione della prova. Sul terzo motivo ha chiarito che il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata è previsto dalla normativa; pertanto il giudice non era tenuto a ulteriore motivazione specifica sulla non prevalenza. Di conseguenza il ricorso è stato respinto (rigetto) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 06/09/2011, n. 159, art. 75
Norma di riferimento per la contestazione (violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale). La Corte ha fatto riferimento alla fattispecie contestata in base a tale disposizione.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti della motivazione che il ricorrente poteva contestare, ossia che le censure devono rientrare nei limiti necessari per la motivazione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze (valutazione delle prove) costituissero in realtà una rivalutazione fattuale non sindacabile in cassazione.
codice penale, art. 157, comma 2
art. 157, comma secondo, cod. pen.
Interpretazione: la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione del reato; pertanto la recidiva può prolungare i termini di prescrizione.
codice penale, art. 161, comma 2
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Interpretazione: in presenza di atti interruttivi la recidiva può influire anche sul computo del termine massimo di prescrizione aumentando la proroga complessiva del termine.
Massime di principio
- La recidiva reiterata/qualificata incide sul computo dei termini di prescrizione (art. 157 e 161 c.p.): chi invoca la prescrizione deve calcolare i termini tenendo conto della recidiva.
- In cassazione non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione fattuale: le doglianze che consistono in una "mirata rilettura" delle prove sono inammissibili.
- Quando la normativa vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, il giudice non è obbligato a motivare ulteriormente la mancata prevalenza; la mera enunciazione della regola normativa è sufficiente salvo diverso obbligo motivazionale emergente dal caso concreto.
- Per far valere l'omessa considerazione di specifiche circostanze attenuanti in sede di appello/ricorso bisogna dimostrare un vizio motivazionale o di diritto (non una semplice differente valutazione della proporzione tra attenuanti e recidiva).
- Se la difesa sostiene che fatti giustificativi (es. autorizzazione a pescare, spostamenti comunicati) escludono la violazione, è necessario produrre elementi probatori precisi che dimostrino l'adempimento delle prescrizioni; l'assenza di giustificazione probatoria legittima la valutazione negativa del giudice di merito.
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