Cassazione Penale, Sentenza n. 4340/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione e valutazione erronea e contraddittoria delle prove (ad es. contestata la rilevanza dell'irrintracciabilità dell'imputato, della mancata consegna delle scritture e della valutazione dei precedenti); (2) vizio di diritto per mancata prova del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la condotta fosse mera negligenza (Dolci era amministratore in un periodo in cui la società non era operativa e a distanza di anni dal fallimento); (3) vizio di motivazione relativo alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negazione delle attenuanti generiche nonostante confessione e collaborazione processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, rigettandolo nel suo complesso. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili in quanto prospettano una rivalutazione dei fatti e non vizi di diritto o carenze logiche superabili in sede di legittimità; il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua sulla sussistenza del dolo specifico, basandosi su una pluralità di indici (debiti tributari rilevanti, cessione delle quote dopo accessi di verifica, irreperibilità, precedenti penali e ruolo in altre società, qualifica di "cartiera" della società). È stato confermato che Dolci non dimostrò la consegna delle scritture relative al periodo della sua amministrazione al successivo amministratore. È stata altresì confermata la rilevanza della recidiva per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, cod. pen.
La contestazione include la forma omissiva prevista dall'art. 40, comma 2, per cui l'imputazione comprende sia gli atti commissivi sia quelli omissivi riconducibili alla stessa fattispecie.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale, cd. specifica)
La Corte ritiene sussistente il dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 1, n. 2, sulla base di indici che mostrano la volontà di recare pregiudizio ai creditori tramite soppressione/occultamento o omessa tenuta delle scritture.
art. 217 legge fallimentare (richiamato nel motivo di ricorso)
Riferimento normativo invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di dolo e la mera negligenza; la Corte ha però ritenuto che i fatti dimostrino il dolo e non la mera colpa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite alla motivazione dei motivi di cassazione: i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ma la Corte ha escluso che la censura costituisca un vizio di legittimità quando si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato nei principi sulla limitazione del sindacato in Cassazione alla sola verifica di errori nella lettura degli atti interni del giudizio e alla conservazione della catena devolutiva.
art. 99 cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Norme richiamate indirettamente nella valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio: la Corte ha motivato correttamente la rilevanza della recidiva in relazione alla natura e progressione dei precedenti e ai parametri per il calcolo della pena.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione completa delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di merito sono inammissibili.
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, spetta all'amministratore cessato dimostrare di aver consegnato le scritture contabili al successivo amministratore; l'assenza di tale prova può sostenere l'accertamento dell'omessa tenuta o della sottrazione.
- L'obbligo di tenuta delle scritture perdura fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese: la mancata attività operativa della società non esime dall'obbligo contabile.
- La delega della contabilità a un professionista non esonera l'imprenditore/amm.re dall'obbligo di vigilanza; esiste una presunzione semplice di responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa.
- La qualità di "testa di legno" non esclude automaticamente la responsabilità per reati fallimentari documentali se sussiste consapevolezza concreta dello stato delle scritture e della loro incapacità a consentire la ricostruzione degli affari.
- La recidiva rileva solo se motivata concretamente dal giudice del merito, valutando natura, temporalità e omogeneità dei precedenti; la mancata disapplicazione deve essere adeguatamente giustificata.
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