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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) della delibera n. 176 del 23.12.2025 del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, pubblicata nell’albo pretorio dal 23.12.2025 al 7.01.2026, avente ad oggetto la “Approvazione piano di assegnazione funzionale e di razionalizzazione degli immobili in uso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e destinati agli istituti scolastici superiori”, nella parte in cui ha disposto lo spostamento, a decorrere da agosto 2026, della sede centrale dell’Istituto scolastico “Rizza-Insolera” dalla sede del “Palazzo degli Studi” in viale Diaz n. 12 (sede dell’Istituto “Rizza”) alla sede di via Modica n. 66 (sede dell’Istituto “Insolera”) e l’assegnazione dell’intero “Palazzo degli Studi” al Liceo “Corbino”; 2) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di approvazione del piano di assegnazione funzionale e razionalizzazione degli immobili scolastici, nella parte relativa allo spostamento dell’Istituto “Rizza-Insolera” e all’assegnazione del Palazzo degli Studi al Liceo “Corbino”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera deducendo: violazione delle norme regionali e statutarie che attribuiscono al Libero Consorzio la competenza sulla distribuzione territoriale degli istituti scolastici in collaborazione con gli organi collegiali, con difetto di motivazione e motivazione postuma; eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza e illogicità, sostenendo che lo spostamento non avrebbe prodotto effettivi risparmi, avrebbe potuto compromettere finanziamenti PNRR e FESR e avrebbe arrecato disagi logistici a studenti e personale; violazione dell’art. 22, comma 1, lett. e), d.lgs. 297/1994, dell’art. 11 l.r. 6/2000 e dell’art. 24 l. 463/1978 per mancata consultazione del Consiglio scolastico provinciale e delle organizzazioni sindacali, nonché per insufficiente contraddittorio procedimentale; incompetenza e sviamento, poiché la delibera avrebbe inciso sostanzialmente sul dimensionamento della rete scolastica, materia attribuita alla Regione. Il Libero Consorzio ha eccepito la carenza di legittimazione e interesse dei ricorrenti, la natura non immediatamente lesiva della delibera e, nel merito, ha sostenuto la legittimità della scelta, fondata sulla razionalizzazione degli immobili e sul contenimento della spesa. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività e inutilizzabilità delle memorie e dei documenti depositati dai ricorrenti oltre il termine camerale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, previa estromissione del comitato per carenza di legittimazione ad agire. I due docenti sono stati ritenuti legittimati e titolari di un interesse concreto e attuale: la loro qualità di insegnanti dell’istituto interessato e il collegamento con il territorio dimostravano sia la vicinitas sia una possibile lesione logistica derivante dal trasferimento. Il comitato, invece, pur dotato di vicinitas e di una sufficiente rappresentatività numerica, era stato costituito immediatamente prima della proposizione del ricorso e non aveva dimostrato un’attività concreta, stabile e protratta nel tempo, essendo sorto in funzione dell’impugnazione dell’atto. È stata respinta l’eccezione secondo cui la delibera sarebbe stata un mero atto interno e programmatico: la pubblicazione all’albo pretorio, l’immediata eseguibilità e la precisa individuazione dei trasferimenti e delle relative scadenze le conferivano efficacia esterna e lesività immediata. Nel merito, il giudice ha ritenuto che la distribuzione territoriale degli istituti superiori rientri nella competenza del Libero Consorzio, che deve sentire le istituzioni scolastiche, ma non è vincolato dalle loro osservazioni. L’amministrazione aveva svolto un’adeguata istruttoria mediante incontri, sopralluoghi e analisi dei contratti di locazione, e aveva esplicitato criteri generali sufficienti, correlati al dissesto finanziario, alla riduzione della popolazione scolastica, alla dismissione di immobili locati e al contenimento della spesa. Trattandosi di atto generale a contenuto pianificatorio, non era necessaria una motivazione puntuale sulle singole osservazioni. La scelta non risultava manifestamente illogica o irragionevole, anche considerando l’unificazione già disposta degli istituti “Rizza” e “Insolera” e il risparmio derivante dalla dismissione dell’immobile di via Pitia. La relazione tecnica successiva non è stata considerata un’integrazione postuma della motivazione, poiché l’atto originario già esponeva adeguatamente le ragioni della decisione. Il tavolo tecnico successivo è stato ritenuto diretto all’attuazione collaborativa del piano e non alla colmatura di lacune istruttorie. La censura relativa al Consiglio scolastico provinciale è stata ritenuta inconferente: tale organo non risultava più operativo e, comunque, la sua funzione riguardava il fabbisogno edilizio ai fini dei piani di finanziamento, non la razionalizzazione degli immobili. Non sussisteva inoltre un obbligo normativo di coinvolgere le organizzazioni sindacali, né di fornire un riscontro specifico a ogni osservazione. Infine, non vi era incompetenza o sviamento: il piano riguardava l’assegnazione e l’uso degli edifici di scuole già esistenti, senza incidere su autonomia, organici, numero degli istituti o offerta formativa, diversamente dal piano regionale di dimensionamento della rete scolastica. Le spese sono state integralmente compensate; è stata respinta la richiesta di responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio

    Il termine per il deposito di memorie e documenti nella fase cautelare è stato ritenuto rispettato solo fino alla scadenza anticipata al sabato, con conseguente tardività dei depositi successivi.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo

    I depositi telematici effettuati alle ore 12:28 e 19:21 dell’ultimo giorno utile sono stati considerati tardivi.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo, impone di anticipare al sabato la scadenza di un termine a ritroso che cadrebbe di domenica.

  • art. 12, comma 2, lett. d), l.r. 6/2000

    Il libero Consorzio comunale, in relazione all'istruzione secondaria superiore, approva il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, “sentite le istituzione scolastiche”

    Attribuisce al Libero Consorzio la competenza ad approvare il piano di utilizzazione degli edifici scolastici, imponendo l’acquisizione delle posizioni delle istituzioni scolastiche, senza carattere vincolante.

  • art. 27, comma 1, lett. c), l.r. 15/2015

    distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; ... le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola

    Conferma la competenza del Libero Consorzio sulla distribuzione territoriale degli istituti superiori e l’obbligo di collaborazione con gli organi collegiali, senza trasferire a questi ultimi il potere decisionale.

  • art. 10, comma 1, lett. g), Statuto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

    ...in collaborazione con gli organi collegiali della scuola

    Ribadisce statutariamente la competenza dell’ente sulla distribuzione territoriale e il necessario coinvolgimento collaborativo degli organi scolastici.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Per gli atti generali e pianificatori non richiede una motivazione puntuale sulle singole osservazioni, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri generali posti a base della decisione.

  • art. 22, comma 1, lett. e), d.lgs. 297/1994

    accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento

    La disposizione riguarda la ricognizione del fabbisogno edilizio ai fini dei piani di finanziamento e non la riallocazione degli immobili scolastici.

  • art. 11 l.r. 6/2000

    Nell'ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

    È stato esaminato nel rapporto con le competenze degli organi scolastici e con quelle del Libero Consorzio, senza fondare un obbligo di consultazione del Consiglio scolastico provinciale per la razionalizzazione degli immobili.

  • d.lgs. 233/1999

    Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5

    Il giudice ne ha ricavato la cessazione dell’operatività dei consigli scolastici provinciali, sostituiti dal nuovo sistema degli organi collegiali.

  • art. 3 l.r. 6/2000

    Disciplina il piano regionale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, distinto dal piano locale di assegnazione e razionalizzazione degli immobili.

  • art. 12, comma 2, l.r. 44/1991

    ...in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti

    È stato richiamato per riconoscere l’immediata eseguibilità della delibera impugnata e, con la pubblicazione, la sua efficacia esterna.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta, non ravvisandosi i relativi presupposti.

  • art. 96 c.p.c.

    Non è stata applicata la responsabilità processuale aggravata richiesta dall’amministrazione.

Massime di principio

  • La vicinitas dimostra la legittimazione a ricorrere solo se accompagnata dall’allegazione e dalla prova di una lesione personale, concreta e attuale, anche potenziale o futura; il mero collegamento territoriale non è sufficiente a dimostrare l’interesse a ricorrere.
  • Un comitato spontaneo può agire a tutela di interessi superindividuali solo quando dimostri cumulativamente finalità statutarie coerenti, struttura stabile, vicinitas, adeguata rappresentatività, attività concreta e significativa e protrazione dell’azione nel tempo; la costituzione a ridosso dell’impugnazione, funzionale a un singolo ricorso, esclude la legittimazione.
  • Una delibera formalmente programmatica è immediatamente impugnabile quando, essendo pubblicata e dichiarata eseguibile, individua con precisione misure e tempi di attuazione suscettibili di incidere direttamente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.
  • Nella distribuzione territoriale degli istituti di istruzione secondaria superiore, il Libero Consorzio esercita una competenza propria e discrezionale, dovendo acquisire preventivamente le osservazioni delle istituzioni scolastiche, ma senza essere vincolato alle loro proposte; la scelta è sindacabile solo per errori palesi o manifesta illogicità e irragionevolezza.
  • Per un atto generale a contenuto pianificatorio è sufficiente una motivazione fondata sull’esplicitazione dei criteri generali e degli interessi pubblici perseguiti; non è necessario confutare analiticamente ogni singola osservazione degli interessati.
  • La riallocazione degli edifici di istituti scolastici già esistenti, senza modificare numero, autonomia, organici o offerta formativa, rientra nella gestione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente locale e non costituisce un piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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