Cassazione Civile, Ordinanza n. 34067/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento nei confronti del titolare di impresa individuale, ritenendo che fossero stati occultati ricavi per lavori edili eseguiti senza fatturazione e che un'operazione immobiliare fosse in realtà simulata: secondo l'Ufficio, un immobile sarebbe stato trasferito come corrispettivo delle prestazioni rese, mentre l'apparente vendita ai coniugi acquirenti sarebbe stata solo formale, con emissione di cambiali per il prezzo in favore del contribuente. Il reddito per l'anno d'imposta 1983 veniva quindi rettificato ai fini IRPEF e ILOR. Il contribuente impugnava l'atto e, nei motivi di ricorso per cassazione, deduceva: 1) nullità della sentenza per extrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Commissione tributaria centrale avesse deciso su una simulazione relativa mai contestata dall'Ufficio nell'atto impositivo; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per introduzione di un motivo nuovo; 3) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 2729 c.c., perché l'accertamento della simulazione sarebbe stato fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., assumendo l'impossibilità giuridica di configurare la simulazione prospettata e la mancanza di prova scritta dell'accordo dissimulato. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha poi aderito alla definizione agevolata e ha chiesto dichiararsi l'estinzione/cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 e, con memoria, aveva chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Tuttavia, la memoria non risultava notificata all'Agenzia delle entrate; pertanto, non ricorrevano i presupposti per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha applicato il principio secondo cui la rinuncia non notificata alle controparti o non comunicata agli avvocati non estingue il processo, ma rende il ricorso inammissibile per venir meno dell'interesse. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma violata per asserita pronuncia su causa petendi nuova o extrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per denunciare violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 546/1992 e agli artt. 1414 e 1417 c.c.
art. 24 d.lgs. 546/1992
Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'introduzione di un motivo nuovo da parte dell'Amministrazione nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Invocato per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
artt. 1414 e 1417 c.c.
Richiamati per censurare la declaratoria di simulazione relativa e la pretesa mancanza di prova scritta dell'accordo dissimulato.
art. 1350 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il regolamento effettivo sarebbe soggetto a forma scritta e non dimostrabile per presunzioni.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte nel senso che la rinuncia al ricorso deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto; in difetto, non estingue il processo ma determina inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
art. 6 d.l. n. 119/2018
Richiamato come base della definizione agevolata alla quale il contribuente aveva aderito, producendo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la manifestazione sopravvenuta del venir meno dell'interesse all'impugnazione, resa dal ricorrente in relazione a una definizione agevolata, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso se non sono soddisfatti i requisiti formali richiesti per l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto estintivo, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con relativo visto; in mancanza, non determina l'estinzione ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere o comunque dà atto di avere aderito a un regime definitorio della lite, la Corte può rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse e definire il giudizio in rito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di adesione alla definizione agevolata, quale elemento idoneo a giustificare la regolazione equitativa del carico delle spese.
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