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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45180/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna pronunziata dal Tribunale di Busto Arsizio. Il difensore deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, e all'applicazione della misura della libertà vigilata. Si contestava inoltre la qualificazione della condotta (violazione della misura di prevenzione) come reato e non come contravvenzione ex art.75 d.lgs. n.159/2011 (sostendosi la prescrizione), nonché si richiamava un provvedimento successivo del Tribunale di sorveglianza (15/12/2021) che avrebbe attestato il reinserimento in comunità terapeutica e quindi la sussistenza di elementi di riabilitazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del giudice di merito in ordine al riconoscimento della recidiva, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della libertà vigilata, in considerazione dell'elevata pericolosità emersa dal casellario e della mancanza di documentazione che dimostrasse un percorso di riabilitazione antecedente e rilevante. Ha inoltre confermato la corretta qualificazione della fattispecie come violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, quindi, come reato ai sensi dell'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011; tale reato non risultava estinto per prescrizione alla luce della pena edittale e del tempo trascorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge). La Corte ha ritenuto che le allegate violazioni non fossero concretamente dimostrate e che la motivazione del giudice di merito fosse ampia e congrua, dichiarando quindi il ricorso inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma relativa al regime delle circostanze attenuanti/aggiornamento della pena. È stata richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto non fondata la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, per mancanza di elementi probatori di riabilitazione.

  • art. 99 cod. pen., quarto comma

    Norma relativa al trattamento delle circostanze nel calcolo della pena. Invocata nel ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato l'applicazione delle circostanze (o la loro negazione).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma inerente l'aggravamento per recidiva. La Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla luce del casellario e della continuità delle condotte.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul cumulo formale o sulla continuazione: richiamata tra le disposizioni menzionate dal ricorrente; il giudice del merito ha valutato correttamente la sussistenza della continuazione tra le condotte.

  • art. 228 cod. pen.

    Norma citata tra le disposizioni oggetto di censura; la Corte non ha accolto le contestazioni relative ad essa, ritenendo non convincenti i profili di illegittimità prospettati.

  • art. 75 d.lgs. n.159/2011, comma 1

    Disposizione che sanziona come contravvenzione alcune violazioni di misure di prevenzione (comma 1). Il ricorrente sosteneva che la condotta dovesse rientrare in questa ipotesi; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, non fosse questo il caso.

  • art. 75 d.lgs. n.159/2011, comma 2

    Disposizione che prevede il delitto per talune violazioni di misure di prevenzione. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno come reato ex comma 2, e ha escluso la prescrizione alla luce della pena edittale e dei termini decorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione è infondata o proposta con colpa. La Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in ordine al principio che consente di escludere la buona fede dell'impugnazione e di ritenere sussistente la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando l'irrogazione della sanzione economica.

Massime di principio

  • Per la ricorrenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale è necessario verificare le precedenti condanne nel periodo rilevante e la loro attinenza: la mera dichiarazione di reinserimento sociale successiva ai fatti non elimina automaticamente la recidiva a meno che non siano prodotti elementi documentali idonei a dimostrare la riabilitazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione motivata: elementi sopravvenuti (es. inserimento in comunità) devono essere provati e rilevanti temporalmente rispetto al giudizio per influire sul riconoscimento delle attenuanti.
  • La qualificazione della violazione della misura di prevenzione dipende dalla specifica misura violata: la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può integrare il delitto previsto dall'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011; la qualificazione come contravvenzione (comma 1) o come delitto (comma 2) va operata con attenzione ai presupposti normativi e ai fatti concreti.
  • La prescrizione va valutata in relazione alla pena edittale applicabile e al tempo decorso: non è sufficiente sostenere la prescrizione senza un calcolo concreto dei termini e della pena edittale.
  • L'applicazione della misura della libertà vigilata richiede una motivazione esplicita sul suo presupposto (pericolosità sociale e esigenze di controllo): l'assenza di applicazione di identica misura in vicende successive non basta a dimostrare l'ingiustificatezza dell'applicazione nel caso esaminato, salvo prova contraria.
  • In Cassazione i ricorsi privi di specifiche e concrete censure di violazione di legge o vizi gravi di motivazione rischiano l'inammissibilità; l'impugnazione deve evidenziare profili che consentano un sindacato di legittimità, pena la condanna alle spese e l'eventuale somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.

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