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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6198/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un conto corrente bancario assistito da apertura di credito. In primo grado la banca era stata condannata a rimborsare al correntista somme ritenute indebitamente addebitate per interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata l’11 maggio 2016, accolse l’impugnazione della banca, rideterminò tramite consulenza tecnica d’ufficio il saldo debitore e applicò i principi sulla decorrenza della prescrizione enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2010. Il correntista propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione della banca riguardava soltanto gli interessi e che la sua estensione a commissioni di massimo scoperto e spese aveva introdotto in appello una nuova eccezione e un nuovo tema d’indagine. Dedusse inoltre la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., affermando che la banca avrebbe dovuto allegare e dimostrare la natura solutoria dei versamenti e che la CTU aveva supplito alla carente allegazione, nonché vizi motivazionali. Con il secondo motivo denunciò la violazione degli artt. 201, 195 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., contestando che la Corte d’appello avesse recepito la CTU e non ammesso o considerato una consulenza di parte depositata circa un anno dopo la CTU, che a suo dire evidenziava fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’estensione dell’eccezione di prescrizione a commissioni e spese, perché la questione non risultava proposta nei precedenti gradi, il ricorrente non aveva indicato quando e dove fosse stata esaminata e la contestazione non era autosufficiente; inoltre investiva l’interpretazione della domanda e un apprezzamento di fatto riservati al giudice di merito. Ha ritenuto infondata la censura sull’allegazione della prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la banca soddisfa il relativo onere allegando l’inerzia del titolare del diritto e dichiarando di volerne profittare, senza dover indicare le singole rimesse solutorie che assume prescritte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la selezione delle fonti di convincimento compete al giudice di merito e la scelta di non utilizzare una consulenza di parte depositata a distanza di circa un anno dalla CTU non è censurabile in cassazione; le doglianze miravano comunque a ottenere una nuova valutazione del merito. Il correntista è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La prima obiezione è invero inammissibile, giacchè, introduce nel giudizio, essa si, una questione nuova non prospettata nei precedenti gradi di giudizio, onde non è in facoltà del collegio prendere posizione su di essa, tanto più considerando che il ricorrente non si dà cura di indicare il luogo e il momento processuale in cui prima d’ora la questione avrebbe formato oggetto di pregresso esame.

    La Corte considera inammissibile in cassazione la questione nuova, non prospettata nei precedenti gradi e non accompagnata dall’indicazione del luogo e del momento processuale in cui sarebbe stata sottoposta al giudice di merito.

  • art. 2934 c.c.

    in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte

    Nel contesto della prescrizione estintiva, l’eccezione della banca è sufficientemente allegata mediante la deduzione dell’inerzia del titolare e la dichiarazione di volerne profittare; non occorre individuare le singole rimesse solutorie.

  • art. 2935 c.c.

    in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte

    La decisione applica i principi sulla prescrizione all’azione di ripetizione del correntista e stabilisce che, per allegare l’eccezione, non è richiesta l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie.

  • art. 2946 c.c.

    in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte

    La norma è richiamata nel quadro della censura sulla prescrizione; la Corte, facendo proprio il principio delle Sezioni Unite, precisa il contenuto sufficiente dell’allegazione dell’eccezione da parte della banca.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo così declinato, sfrondato di ogni connotazione motivazionale, estranea al tessuto normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, non merita per il resto accoglimento.

    La censura motivazionale deve rientrare nei limiti del vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis; le doglianze che sollecitano una rivalutazione del merito non sono ammissibili.

  • art. 201 c.p.c.

    Fermo, in principio, che compete esclusivamente al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento – e che non è perciò censurabile il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto di non valersi di una “consulenza di parte” deposita a distanza di circa un anno dal deposito della CTU, tanto più se, come allega la banca, la relazione era a firma non del ctp, ma di un consulente estraneo al giudizio, recedendo in tal modo al rango di documento tardivamente depositato – va a miglior conforto della premessa declaratoria rilevato che le censure formalizzate con il motivo insistono visibilmente su aspetti della vicenda connotati da un contenuto eminentemente di merito, di modo che esse, propugnando una loro rivalutazione secondo un metro di giudizio più favorevole al deducente, sollecitano impropriamente questa Corte a farsi giudice del fatto sostanziale e a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

    La Corte riconduce alla valutazione del giudice di merito la selezione delle fonti di convincimento e ritiene non sindacabile la mancata utilizzazione della relazione tardiva indicata come consulenza di parte.

  • art. 195 c.p.c.

    Fermo, in principio, che compete esclusivamente al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento – e che non è perciò censurabile il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto di non valersi di una “consulenza di parte” deposita a distanza di circa un anno dal deposito della CTU, tanto più se, come allega la banca, la relazione era a firma non del ctp, ma di un consulente estraneo al giudizio, recedendo in tal modo al rango di documento tardivamente depositato – va a miglior conforto della premessa declaratoria rilevato che le censure formalizzate con il motivo insistono visibilmente su aspetti della vicenda connotati da un contenuto eminentemente di merito, di modo che esse, propugnando una loro rivalutazione secondo un metro di giudizio più favorevole al deducente, sollecitano impropriamente questa Corte a farsi giudice del fatto sostanziale e a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

    La decisione non consente di trasformare in motivo di cassazione la contestazione della valutazione della CTU e della mancata considerazione di una relazione tardivamente depositata, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Fermo, in principio, che compete esclusivamente al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento – e che non è perciò censurabile il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto di non valersi di una “consulenza di parte” deposita a distanza di circa un anno dal deposito della CTU, tanto più se, come allega la banca, la relazione era a firma non del ctp, ma di un consulente estraneo al giudizio, recedendo in tal modo al rango di documento tardivamente depositato – va a miglior conforto della premessa declaratoria rilevato che le censure formalizzate con il motivo insistono visibilmente su aspetti della vicenda connotati da un contenuto eminentemente di merito, di modo che esse, propugnando una loro rivalutazione secondo un metro di giudizio più favorevole al deducente, sollecitano impropriamente questa Corte a farsi giudice del fatto sostanziale e a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

    La Corte dichiara inammissibile la doglianza formulata anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c. perché, per come prospettata, mirava a una rivalutazione di questioni di merito e delle fonti di prova, non a censurare utilmente la decisione per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione promosso dal correntista per somme indebitamente pagate in un conto corrente assistito da apertura di credito, la banca assolve l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione dichiarando l’inerzia del titolare del diritto e manifestando la volontà di profittare della prescrizione; non è necessario indicare le specifiche rimesse solutorie che si assumono prescritte.
  • È inammissibile in cassazione una questione nuova non prospettata nei precedenti gradi quando il ricorrente non indica specificamente il luogo e il momento processuale in cui essa sarebbe stata sottoposta al giudice di merito; la censura deve inoltre rispettare il principio di autosufficienza.
  • La selezione delle fonti del convincimento e la valutazione della CTU competono al giudice di merito; la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova ponderazione delle risultanze tecniche o una rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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