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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29142/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva condannato il ricorrente a 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 337 c.p. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dal Pubblico Ministero; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 23-bis legge n. 176/2020 per assenza delle conclusioni del Pubblico Ministero (che si era limitato a chiedere la rinnovazione); 3) manifesta illogicità e travisamento della motivazione sulla responsabilità, in quanto nessun operante avrebbe riferito comportamento minaccioso o manovre spericolate e il fermo sarebbe dipeso dall'impatto con lo sportello dell'auto di servizio; 4) mancanza di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e censura sulla determinazione della pena, ritenuta doppia rispetto a quanto richiesto dal PM in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che impugnavano la mancata rinnovazione dell'istruttoria e la presunta nullità, osservando che la Corte territoriale si era limitata a rilevare un errore di diritto del giudice di primo grado e quindi non era tenuta alla rinnovazione della prova dichiarativa. Ha qualificato come rivalutativi e meramente confutativi gli altri motivi (travisamento delle prove e valutazione della responsabilità), confermando che la sentenza di appello ha adeguatamente motivato che la condotta del ricorrente (fuga, guida pericolosa contromano e a velocità) integrava il delitto di resistenza. Ha inoltre escluso la deducibilità in Cassazione della mancata richiesta della sospensione condizionale non formulata in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata dalla Corte territoriale per la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrato il reato dalla condotta pericolosa posta in essere dal ricorrente durante la fuga.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per contestare l'omessa rinnovazione dell'istruttoria; la Corte di Cassazione ha interpretato la giurisprudenza dominante nel senso che il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa quando la riforma si fonda su un errore di diritto o su travisamento per omissione/invenzione/falsificazione della lettura della prova da parte del primo giudice.

  • art. 23-bis legge n. 176/2020

    Invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per mancanza delle conclusioni del PM; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la decisione si è basata sulle conclusioni delle parti presenti (Procura generale e difesa) e sulla valutazione dell'errore di diritto del giudice di primo grado.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato la quantificazione della pena richiamando i criteri di cui a tale articolo e indicando le modalità della condotta del ricorrente come elemento prevalente.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non è sempre tenuto a rinnovare la prova dichiarativa: se la riforma dell'assoluzione si basa su un travisamento della valutazione probatoria da parte del primo giudice o su un errore di diritto nella lettura delle prove, l'omessa rinnovazione non costituisce di per sé vizio di motivazione.
  • Le censure che impongono una rivalutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria sono, in generale, improprie in sede di cassazione quando siano dirette a un mero riesame del merito; la Cassazione si limita a verificare vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • Se l'imputato non richiede in sede di merito un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), non può sollevare la mancata concessione di tale beneficio in Cassazione: la doglianza è inammissibile se non proposta nei gradi utili.
  • La Corte può ritenere integrato il reato di resistenza anche quando la condotta consista nella fuga, se questa fuga è accompagnata da comportamenti che mettono deliberatamente in pericolo l'incolumità altrui (es. guida contromano o ad alta velocità); in tali casi la condotta è valutata alla stregua della 'violenza' necessaria per la configurazione del reato.
  • La mancanza delle conclusioni formali del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità della decisione quando il giudice abbia comunque deciso in base alle conclusioni effettive depositate o discusse nel processo e sulla base di argomentazioni giuridiche che superano l'errore di primo grado.

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