Cassazione Penale, Sentenza n. 4181/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza con motivi distinti: Castorina deduceva omessa/errata riqualificazione dei fatti e in particolare la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Pappalardo denunciava violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per mancata correlazione tra la richiesta concordata (multa di 20.000 euro) e il dispositivo (40.000 euro); Marghella lamentava vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; Santapaola eccepiva mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), corretta qualificazione giuridica e congruità della pena; Di Mauro presentava due ricorsi, uno sulla motivazione della responsabilità e l'altro sulla determinazione della pena e sulla mancata valutazione di una sanzione sostitutiva richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati (inammissibili) i ricorsi di Castorina, Marghella, Di Mauro e Santapaola e li ha condannati alle spese. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Giuseppe Pappalardo: rilevato un evidente errore materiale nel dispositivo (indicazione di 40.000 euro invece dei 20.000 concordati), la Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena pecuniaria e l'ha rideterminata in 20.000 euro di multa. Nessun annullamento né rinvio è stato disposto per le altre questioni proposte.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ribadisce che con tale rito il giudice non deve riassumere o riconsiderare la prova, ma motivare la conformità della qualificazione e dell'entità della pena concordata, salvo errori manifesti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sulle violazioni in materia di stupefacenti; i ricorrenti erano imputati per reati previsti da questa disposizione; la Corte ha ritenuto che non emergessero evidenti elementi per riqualificare i fatti ai sensi del comma 5.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la portata del controllo di legittimità sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta: è ammessa impugnazione per errore di qualificazione solo se l'errore è manifesto; inoltre sono inammissibili censure sulla commisurazione proporzionale della pena che rientrano nella discrezionalità del giudice, salvo illegittimità formale o eccesso che ecceda limiti di legge.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di non punibilità/proscioglimento; la Corte osserva che l'assenza di motivazione sul fatto che non ricorresse una causa di proscioglimento è rilevante in legittimità solo se nel testo della sentenza appare evidente l'esistenza di tale causa.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte richiama che le controversie relative alla commisurazione della pena (applicazione dei parametri dell'art. 133) non sono sindacabili in cassazione nel rito ex art. 444 se si tratta di valutazioni commisurative e non di illegittimità della pena in termini formali o di superamento dei limiti di legge.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di correggere errori materiali nel dispositivo della sentenza impugnata; applicato per rettificare l'errore materiale sulla somma della multa a carico di Pappalardo.
art. 611 cod. proc. pen.
Previsioni sul deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione (requisitoria scritta ex art. 611); il P.G. aveva formulato proposte operative (es. annullamento senza rinvio per talune posizioni) che sono state in parte recepite dalla Corte.
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) il sindacato di legittimità è molto limitato: il giudice di legittimità non riesamina la prova ma valuta la legittimità formale e gli errori manifesti.
- Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammissibili in cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla sentenza; censure aspecifiche risultano inammissibili.
- I motivi relativi alla valutazione comparativa e alla commisurazione della pena (applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.) sono in genere impropri in cassazione per il rito 444, salvo che emergano profili di illegittimità formale o calcolo del tutto estranei ai limiti di legge.
- Le richieste concordate tra le parti (pena detentiva e multa) devono risultare chiaramente dagli atti e dalla sentenza: discrepanti indicazioni numeriche nel dispositivo possono essere rettificate dalla Cassazione se si tratta di errore materiale (art. 620, lett. i)).
- Se il ricorrente invoca la valutazione di una sanzione sostitutiva, è necessario che la relativa richiesta sia documentata nel fascicolo e individuabile; l'assenza di riferimenti puntuali rende il ricorso non autosufficiente e quindi inammissibile.
- Sul tema del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il giudice che applica la pena deve comunque dimostrare, ove rilevante, perché non ricorra una causa di non punibilità; tuttavia, in assenza di evidenze manifeste nella sentenza, il vizio è difficilmente fondante in cassazione.
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