Cassazione Penale, Sentenza n. 23095/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato l'imputato per truffa consumata in concorso (pena: 1 anno, 3 mesi e 500 euro di multa). L'appello sosteneva che il fatto fosse stato solo tentato, poiché l'istituto di credito aveva bloccato la carta e la somma era poi stata restituita alla persona offesa; la difesa denunciava dunque l'insussistenza del profitto e del danno tipici della truffa.
La decisione
La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità estrinseca dei motivi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) e dell'art. 581, comma 1-bis c.p.p. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile perché manifestamente infondato e confermando che l'atto di appello non aveva contestato in modo puntuale le argomentazioni fattuali su cui il Tribunale si era basato (in particolare che la somma di 3.500 euro era stata accreditata sulla carta del ricorrente e che le ricariche a favore del complice erano confluite sulla carta di quest'ultimo). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; applicata in combinazione con l'art. 581 c.1-bis per valutare la forma e la puntualità dei rilievi di appello.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
l'appello è inammissibile "per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"
Richiede che l'appello enunci in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici rispetto ai capi della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse rispettato sul profilo della specificità estrinseca.
decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150
introduzione del comma 1-bis nell'art. 581 c.p.p.
Norma di rango secondario richiamata per spiegare l'origine della disciplina sulla specificità dei motivi d'appello.
sentenza SS.UU. Galtelli n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017)
"l'appello... è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata"
Principio di diritto secondo cui l'inammissibilità per difetto di specificità è giustificata se mancano enunciazione e argomentazione dei rilievi critici; inoltre chiarisce che il giudice d'appello, a differenza della Cassazione, non può dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza quando i motivi risultano specifici.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Citato per contrapporre il diverso regime del ricorso per cassazione (che contempla il sindacato di manifesta infondatezza) rispetto all'appello.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento alla cassa delle ammende; applicata per infliggere l'ammenda di euro 3.000.
giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 - Oddo; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 - Caruso)
Decisioni citate in senso conforme al principio Galtelli, a supporto della nozione di specificità e dei limiti del sindacato di ammissibilità.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile se non enuncia e argomenta in modo puntuale i rilievi critici rispetto ai capi e punti specifici della decisione impugnata (specificità estrinseca dell'art. 581 c.1-bis).
- Non è sufficiente proporre una diversa qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi esplicitamente con le ricostruzioni fattuali e le argomentazioni del giudice di primo grado; tali contestazioni devono essere riferite ai punti della decisione.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza solo se il motivo è manifestamente infondato; tuttavia, la Corte non sostituisce il sindacato di merito se l'appello non rispetta i requisiti formali di specificità.
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Per una difesa efficace in appello è necessario indicare esattamente i capi della sentenza criticati e sviluppare argomentazioni dirette a confutare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
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