Sentenza del 17/10/2019 n. 26378 - Corte di Cassazione
Tributi (in generale) - Decadenza inoppugnabilità dell'avviso di liquidazione d'imposta - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio in grado d'appello - Fondamento - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’imposta di registro versata in relazione alla sottoscrizione e al parziale versamento di un prestito obbligazionario. L’avviso di liquidazione dell’imposta, notificato nel 1982, non era stato impugnato entro il termine previsto e quindi era divenuto definitivo. La ricorrente sosteneva che l’eccezione di inammissibilità del rimborso, sollevata dall’Amministrazione per la prima volta in appello, fosse preclusa dall’art. 345 c.p.c.; inoltre invocava l’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli introdotte dal D.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione rende l’atto irretrattabile e impedisce di contestare successivamente l’imposta mediante una domanda di rimborso. La relativa decadenza opera a favore dell’Amministrazione, riguarda materia indisponibile ed è rilevabile d’ufficio anche in appello; pertanto può essere eccepita dall’Agenzia per la prima volta in sede di gravame, senza violare l’art. 345 c.p.c. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate 10.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2969 c.c.
La decadenza può essere rilevata d’ufficio quando riguarda diritti indisponibili.
La decadenza dal termine per impugnare l’avviso di liquidazione, operando a favore dell’Amministrazione finanziaria e incidendo su materia indisponibile, può essere rilevata d’ufficio anche per la prima volta in appello.
Art. 345 c.p.c.
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non impedisce all’Amministrazione di dedurre per la prima volta la decadenza del contribuente dall’impugnazione dell’avviso, poiché tale decadenza è rilevabile d’ufficio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1
Le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto anche per gli atti anteriori quando, alla data di entrata in vigore del testo unico, sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza; al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso.
La disciplina transitoria favorevole non consente il rimborso quando l’avviso di liquidazione è divenuto definitivo e non esisteva una domanda di rimborso ammissibile alla data prevista dalla norma.
D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 634, art. 74
La disposizione riguardava i termini di decadenza dell’Amministrazione per il recupero dell’imposta e non il diverso termine entro cui il contribuente doveva impugnare l’avviso di liquidazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione non impugnato tempestivamente diventa definitivo e, di regola, non può essere contestato indirettamente attraverso una successiva domanda di rimborso.
- La domanda di rimborso non può trasformarsi in uno strumento per riaprire i termini di impugnazione ormai scaduti dell’atto impositivo.
- La decadenza del contribuente dall’impugnazione, quando opera a tutela dell’Amministrazione e riguarda materia indisponibile, può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello.
- L’Amministrazione può eccepire per la prima volta in appello l’inammissibilità della domanda di rimborso fondata su un avviso ormai definitivo, senza che ciò costituisca una nuova eccezione vietata dall’art. 345 c.p.c.
- Le norme sopravvenute più favorevoli possono applicarsi ai rapporti anteriori solo se ricorrono espressamente le condizioni transitorie previste dalla legge, tra cui la pendenza della controversia o la presentazione tempestiva di una domanda di rimborso ammissibile.
- La tempestività della domanda di rimborso non è sufficiente se l’atto impositivo presupposto è già divenuto definitivo per mancata impugnazione.
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