Cassazione Civile, Ordinanza n. 01876/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte del datore di lavoro, della sentenza con cui la Corte d'Appello aveva confermato la nullità delle clausole collettive che escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo al lavoratore il diritto all'integrale anzianità di servizio maturata in quel periodo e ai relativi emolumenti. In Cassazione la società aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia all'impugnazione chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Il controricorrente non ha accettato la rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e, in difetto di adesione del controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole secondo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147, ritenuti applicabili perché le prestazioni professionali si erano esaurite dopo la sua entrata in vigore. La Corte ha infine escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
Regola la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, formulata nei termini di legge, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio; in mancanza di adesione della controparte, può condannare il ricorrente alle spese.
art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
La mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non impedisce l'estinzione, ma consente la regolazione delle spese a carico del rinunciante.
d.m. 13 agosto 2022 n. 147
I nuovi parametri forensi si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore; la Corte li ha applicati al caso concreto.
art. 6 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
"si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"
La disciplina tariffaria si applica alle attività professionali concluse dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 7 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
L'entrata in vigore del decreto decorre quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio anche quando la controparte non vi aderisca.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può porre le spese a carico del ricorrente che ha dato causa alla chiusura del processo.
- Le tariffe forensi sopravvenute si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo la loro entrata in vigore, anche nel giudizio camerale di cassazione, se l'attività difensiva si colloca temporalmente in quel periodo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso non si estende, per interpretazione analogica, al caso di rinuncia al ricorso, perché si tratta di una previsione eccezionale e sanzionatoria.
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