Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 176/2024 pubbl. il 01/02/2024 RG n. 3488/2022 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202504907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 176/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, e il Ministero era stato condannato ad attivarla. Il ricorso riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 5 marzo 2024. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha agito dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, consistenti nella valida notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso la liquidazione di un compenso per il commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Subordina la proponibilità dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni al decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono condizioni per la proponibilità dell'azione.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non ha eseguito il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, individuando gli atti necessari a dare concreta attuazione al giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per l'esecuzione e conferendogli, se necessario, facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando è svolta da un dirigente dell'Amministrazione e rientra nell'onnicomprensività della relativa retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.