Cassazione Penale, Sentenza n. 47729/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di riesame avverso la misura degli arresti domiciliari con controllo a distanza adottata dal GIP di Pistoia per il reato di truffa aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; insufficiente motivazione circa l'impossibilità di misure cautelari alternative e contestazioni sugli elementi identificativi (riconoscimenti dalle immagini, tatuaggio, presenza/assenza di barba) e sulla paternità dell'utenza telefonica attribuita a "Ciro".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate o non sindacabili in questa sede. Il collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (impossibilità di una rilettura dei fatti), confermando che il Tribunale di Firenze ha correttamente motivato l'adeguatezza della piattaforma indiziaria sulla base di elementi nuovi e coerenti: rinvenimento nell'abitazione di un iPhone 13 con scheda SIM attribuita da indagini al "Ciro", movimenti del telefono coincidenti con il percorso del veicolo (dati GPS), foto nella memoria del telefono attinenti al giorno dei fatti e precedente foto senza barba (barbiere), nonché riscontri dalle telecamere e dalle tracce GPS del veicolo. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione circa l'applicabilità dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. (minore resistenza della vittima anziana per stato di angoscia) e la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
Richiesto il giudizio prognostico sulla attualità del pericolo di reiterazione; il requisito non impone l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione sulla probabilità di condotte ripetute in base a modalità, personalità e contesto.
art. 273 cod. proc. pen.
La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari richiede elemento di "qualificata probabilità" della responsabilità, non la prova piena: gli indizi ai fini cautelari non devono soddisfare i più stringenti criteri del giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2).
art. 61 n. 5 cod. pen.
L'aggravante relativa alla minore difesa della persona offesa per l'età non opera automaticamente: richiede verifica concreta che l'età abbia effettivamente ridotto la capacità di resistenza o la difesa della vittima; nel caso la Corte ha ritenuto provata la condizione di angoscia/turbamento sfruttata dagli autori.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha quantificato in 3.000 euro la somma da versare.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: sono esaminabili soprattutto vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rilettura dei fatti per ottenere una diversa valutazione delle prove.
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi" intesi come elementi idonei a fondare una probabilità qualificata di responsabilità, non la prova piena richiesta nel giudizio di merito.
- Elementi "nuovi" o ulteriori concreti (es. rinvenimento di utenze, foto, dati GPS) possono superare precedenti dubbi probatori e legittimare una nuova misura anche dopo un annullamento non impugnato, purché tali elementi incidano effettivamente sul quadro indiziario.
- L'aggravante per minore difesa dell'anziano richiede un accertamento concreto dell'effetto dell'età sulla capacità di resistenza o difesa; non va applicata automaticamente per il solo dato anagrafico.
- La valutazione del rischio di reiterazione va fatta in termini prognostici e contestuali (modalità del reato, personalità, contesto) e non richiede l'indicazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
- Chi propone ricorso in Cassazione contro decisioni cautelari deve focalizzare censure su violazioni di legge o su proposizione di motivazione manifestamente illogica; censure che si limitano a offrire una diversa lettura dei fatti non sono ammissibili e possono comportare condanna per inammissibilità.
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