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Sentenza

Sentenza n. 6594/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 353/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Provoli per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Giustizia amministrativa202402675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in appello la sentenza con cui il TAR aveva declinato la giurisdizione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. La controversia riguardava i provvedimenti comunali di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità relativi all'ampliamento di un fossato/invaso, in parte insistente sul fondo del ricorrente. Secondo l'appellante, l'opera era destinata esclusivamente a raccogliere acque meteoriche provenienti dai fondi e dalla futura palestra, con successiva dispersione nel terreno sottostante, senza collegamento con corsi d'acqua o altri ricettori e senza incidere sul regime delle acque pubbliche. La questione avrebbe quindi riguardato principalmente l'esercizio del potere espropriativo comunale e non una materia devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La decisione

L'appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha distinto tra i provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime o sull'utilizzazione delle acque pubbliche, devoluti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e gli atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti concernenti le acque, per i quali resta ferma la giurisdizione amministrativa ordinaria. Nel caso concreto, il fossato non costituiva un corso d'acqua né un'opera destinata ad alterare il regime delle acque pubbliche, ma un invaso chiuso destinato alla raccolta di acque meteoriche e alla loro dispersione nel terreno. L'impugnazione riguardava inoltre il procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione dell'opera, riconducibile all'esercizio di un pubblico potere comunale in materia di espropriazione per pubblica utilità. È stata quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con riforma della sentenza del TAR e rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    in materia di acque pubbliche

    La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricorre per le impugnazioni contro provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime o sull'utilizzazione delle acque pubbliche; non comprende gli atti che incidono solo strumentalmente o occasionalmente su procedimenti connessi alle acque.

  • art. 105 c.p.a.

    Accertato il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza e rimesso la causa al TAR quale giudice amministrativo munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento impugnato incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche o disciplina concretamente la gestione, l'esercizio o la localizzazione delle opere idrauliche e l'utilizzazione del demanio idrico.
  • Restano devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti connessi alle acque pubbliche, quando l'impugnazione riguarda in concreto interessi diversi e l'atto non altera né disciplina il regime delle acque pubbliche.
  • La realizzazione di un invaso destinato esclusivamente alla raccolta di acque meteoriche e alla loro dispersione nel terreno, senza collegamento con corsi d'acqua o altri ricettori, non costituisce di per sé un'opera incidente sul regime delle acque pubbliche ai fini dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933.
  • Quando l'impugnazione concerne prevalentemente l'esercizio del potere espropriativo per la realizzazione di un'opera di raccolta e smaltimento di acque meteoriche priva di incidenza sul regime delle acque pubbliche, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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