Sentenza n. 5994/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, -OMISSIS-, resa tra le parti, notificata il 18 dicembre 2023 ed avente ad oggetto il provvedimento di diniego dell’assegno di cura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa al diniego dell’assegno di cura
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari assegno di cura)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una precedente sentenza della Sezione, che aveva annullato il diniego dell’assegno di cura e ritenuto illegittima la graduazione dei beneficiari basata sulla priorità dei soggetti inseriti in programmi di cure domiciliari integrate. La precedente decisione aveva affermato che la mancata destinazione della minore autistica a un piano individuale comprensivo di cure domiciliari non poteva, di per sé, escluderla dal beneficio, poiché tale criterio determinava una discriminazione rispetto ad altre persone con disabilità gravissima. I ricorrenti hanno dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza, il Comune e l’Azienda sanitaria non vi avevano dato esecuzione e hanno chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno per il ritardo. La Regione ha sostenuto di avere ottemperato per quanto di propria competenza mediante una delibera regionale che aveva modificato i criteri di priorità, eliminando il riferimento all’eleggibilità alle cure domiciliari e prevedendo la priorità della platea delle persone con disabilità gravissima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in parte. Ha rilevato la mancata esecuzione della precedente sentenza da parte del Comune e dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord e ha ordinato loro, ciascuno per le attività di propria competenza, di dare integrale esecuzione alla decisione entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha individuato fin d’ora il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, quale commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, da nominare su richiesta della parte interessata. Ha inoltre accolto la domanda risarcitoria per il ritardo, liquidando il danno in 50 euro per ogni giorno ulteriore di inadempimento. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione di due amministrazioni resistenti. La modifica dei criteri regionali è stata ritenuta non sufficiente a escludere la persistente inerzia delle amministrazioni tenute agli adempimenti concreti necessari per l’esecuzione della sentenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
nel testo è richiamato il comma 3
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente, nel contesto indicato dalla decisione, la proposizione della domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione.
art. 114 c.p.a.
nel testo sono richiamati il comma 2 e il comma 4
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, adottare misure sostitutive e liquidare il danno da ulteriore ritardo nell’adempimento.
D.G.R. Campania n. 70/2024
È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima.
Ha modificato i criteri regionali di priorità, eliminando il riferimento all’eleggibilità alle cure domiciliari e attribuendo priorità alle persone con disabilità gravissima, ma non ha escluso l’obbligo di esecuzione concreta gravante sulle amministrazioni competenti.
D.G.R. Campania n. 325/2020
nel testo è indicata come delibera oggetto della pronuncia da ottemperare
Conteneva la graduazione dei beneficiari dell’assegno di cura ritenuta illegittima nella precedente sentenza nella parte in cui privilegiava i soggetti inseriti in programmi di cure domiciliari.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
nel testo è richiamato per l’oscuramento dei dati identificativi
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati idonei a identificarli.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
nel testo è richiamato per l’oscuramento dei dati identificativi
È richiamato unitamente alla normativa nazionale quale base per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una precedente sentenza ha annullato un diniego e ha imposto la riedizione del potere secondo specifici criteri conformativi, l’amministrazione competente deve adottare tutti gli atti concreti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato; la sola modifica di un atto generale da parte dell’amministrazione sovraordinata non esonera gli enti competenti dall’adozione degli adempimenti individuali necessari.
- È illegittima una graduazione dell’assegno di cura che, privilegiando i disabili inseriti in programmi di cure domiciliari integrate, escluda o posponga automaticamente persone con disabilità gravissima dello spettro autistico per il solo fatto che non siano destinatarie di un piano di assistenza domiciliare, quando tale condizione dipende dalla diversa tipologia della patologia e non dal minor bisogno assistenziale.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione, individuare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento e subordinare la sua attivazione alla richiesta della parte interessata.
- La mancata esecuzione tempestiva del giudicato può comportare la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ulteriore ritardo, liquidato anche in misura giornaliera per ciascun giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal giudice.
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