Sentenza n. 6000/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione 1, -OMISSIS- resa tra le parti ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., non notificata, con cui è stato respinto il ricorso relativo all’istanza di cambiamento del cognome presentata dall’appellante nell’interesse della minore -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato la propria incompetenza e irricevibile l’istanza di cambiamento del cognome della minore, ritenendola di competenza del Tribunale per i minorenni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La madre, titolare in via esclusiva della responsabilità genitoriale dopo la decadenza del padre disposta dal Tribunale per i minorenni nel dicembre 2022, aveva chiesto alla Prefettura di sostituire il cognome paterno della figlia minore, nata il 17 giugno 2019, con quello materno. La richiesta era motivata con l’assenza di rapporti significativi tra la minore e il padre e con l’esigenza che il cognome corrispondesse alla realtà delle relazioni familiari e affettive della bambina. La Prefettura, con atto del 14 settembre 2023, aveva dichiarato l’istanza irricevibile, ritenendo competente il Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 262 c.c. La madre ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso, deducendo un unico motivo di error in iudicando: il TAR avrebbe confuso l’ambito dell’art. 262 c.c., relativo alle modifiche del cognome conseguenti al riconoscimento del figlio, con quello dell’art. 89 d.P.R. 396/2000, che consente il cambiamento del cognome anche quando riveli l’origine naturale. A suo avviso, la domanda, fondata sulla divergenza tra il cognome paterno e l’identità familiare effettiva della minore, rientrava nella competenza prefettizia.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Collegio ritiene che gli artt. 262 c.c. e 89 d.P.R. 396/2000 disciplinino fattispecie diverse, con presupposti e finalità differenti. L’art. 89 attribuisce al Prefetto un potere discrezionale di valutazione delle richieste di cambiamento del cognome, bilanciando l’interesse individuale con quello pubblico alla stabilità dell’identificazione personale; tale procedura non è però quella applicabile alla domanda proposta nell’esclusivo interesse di una minore per ottenere la sostituzione del cognome paterno con quello materno, in ragione dell’assenza di un rapporto effettivo con il padre. La tutela dell’interesse della minore, anche attraverso l’ascolto ove ne ricorrano i presupposti, impone che la richiesta sia rivolta al Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 262 c.c. Il motivo d’appello è quindi infondato. La decisione è assunta secondo il principio della ragione più liquida; le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 262, comma 4, c.c.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
La domanda di cambiamento del cognome proposta nell’interesse esclusivo di un minore, quando mira a regolare l’assunzione del cognome del genitore in relazione alla situazione familiare concreta, va sottoposta al Tribunale per i minorenni, cui compete decidere considerando l’interesse del figlio e, se dovuto, ascoltandolo.
art. 89, comma 1, d.P.R. 396/2000
la valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale
La procedura prefettizia consente di chiedere il cambiamento del proprio cognome, anche quando riveli l’origine naturale, e comporta una valutazione discrezionale che bilancia le ragioni individuali con l’interesse pubblico alla stabilità dell’identificazione. Non sostituisce il procedimento previsto dall’art. 262 c.c. per le istanze riguardanti l’assunzione o la modifica del cognome di un minore nel suo interesse.
art. 60 c.p.a.
la sentenza emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.
Il riferimento descrive la forma della sentenza di primo grado, ma il testo non enuncia un’interpretazione dell’art. 60 c.p.a. rilevante per la decisione d’appello.
Massime di principio
- Le procedure previste dall’art. 89 d.P.R. 396/2000 e dall’art. 262 c.c. coesistono ma hanno ambiti distinti: il potere prefettizio di cambiamento del cognome non assorbe la competenza del giudice prevista per le decisioni sull’assunzione del cognome da parte di un figlio minorenne.
- Quando la richiesta di cambiamento del cognome è formulata nell’esclusivo interesse di un minore e si fonda sulla situazione del rapporto di filiazione e sull’identità familiare del minore, la domanda va proposta al Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 262 c.c., non al Prefetto ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 396/2000.
- Il potere attribuito al Prefetto dall’art. 89 d.P.R. 396/2000 è discrezionale e richiede il bilanciamento tra le ragioni individuali addotte per il cambiamento del cognome e l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.
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