Sentenza n. 5840/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15658/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta che non aveva consentito al candidato di raggiungere la soglia minima di 21 punti e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito del concorso per 2.736 funzionari amministrativi; in appello, la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 15658/2023 di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato aveva impugnato il mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico per funzionari amministrativi, sostenendo l’illegittimità dei quesiti situazionali nn. 11 e 21 e chiedendo un ulteriore punteggio di 0,75, sufficiente a raggiungere la soglia di 21 punti. In appello ha dedotto: motivazione carente, contraddittoria e apparente della sentenza; error in iudicando e travisamento dei presupposti; violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale; difetto di istruttoria giudiziale. Nel merito ha lamentato che il quesito 11 fosse ambiguo, poiché non chiariva la posizione organizzativa del valutatore né il rapporto con il valutato, rendendo non univocamente preferibile l’opzione 3, mentre la sua risposta (opzione 1) era stata valutata neutra. Quanto al quesito 21, ha sostenuto che l’opzione 2, considerata più efficace, fosse sostanzialmente sovrapponibile all’opzione 3 scelta da lui e valutata neutra. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che non sussistessero gravi vizi di legittimità immediatamente rilevabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado nei limiti indicati. Ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi, riconoscendo che il quesito 11 era formulato in modo aspecifico e ambiguo: mancavano elementi sufficienti per individuare la prospettiva organizzativa del candidato e la relazione tra valutatore e valutato, sicché l’opzione 3 non risultava indubitabilmente più efficace dell’opzione 1. Anche il quesito 21 era illegittimo sul piano valutativo, poiché l’opzione 2 costituiva sostanzialmente l’esplicitazione dell’opzione 3 e non poteva quindi essere considerata più efficace mentre quest’ultima era valutata neutra; né il bando né il quesito indicavano criteri per distinguere le risposte più efficaci da quelle neutrali. Per effetto conformativo, la commissione deve attribuire al candidato un ulteriore punteggio di 0,75. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 97, commi 2 e 4, Cost.
Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, Cost., del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dall’art. 97 Cost., comma 4.
La selezione concorsuale deve rispettare imparzialità e accesso mediante procedura pubblica; nel caso concreto tali principi sono stati richiamati a sostegno delle censure sulla formulazione dei quesiti.
art. 51, comma 1, Cost.
è altresì espressione dell’art. 51, comma 1, Cost. secondo il quale “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 12 legge”.
L’accesso agli uffici pubblici deve avvenire in condizioni di eguaglianza; il richiamo sostiene l’esigenza di quesiti concorsuali chiari e non pregiudizievoli della parità tra candidati.
art. 3 Cost.
nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza è richiamato come parametro per contestare quesiti che, per ambiguità o sovrapposizione delle opzioni, possano pregiudicare la par condicio dei candidati.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
dall’accoglimento del primo motivo di appello deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo scaturente, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e), cod. proc. amm, dalla presente pronuncia, che la commissione giudicatrice dovrà attribuire all’odierna appellante un ulteriore punteggio di 0,75.
La pronuncia conforma l’attività amministrativa successiva imponendo alla commissione l’attribuzione del punteggio riconosciuto come spettante.
art. 26, comma 1, c.p.a.
In ragione della parziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26 comma 1 cod. proc. amm. e 92 comma cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese del doppio grado giudizio.
La parziale novità delle questioni è stata ritenuta ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
art. 92 c.p.c.
In ragione della parziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26 comma 1 cod. proc. amm. e 92 comma cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese del doppio grado giudizio.
La novità parziale delle questioni ha giustificato la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Massime di principio
- Nei concorsi a risposta multipla l’amministrazione deve formulare quesiti chiari, completi e non ambigui, tali da contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta; non è legittimo costringere il candidato a individuare la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Un quesito situazionale è illegittimamente ambiguo quando non fornisce gli elementi necessari a comprendere la prospettiva organizzativa dalla quale il candidato deve rispondere o la relazione tra i soggetti coinvolti, se tali elementi sono determinanti per individuare l’opzione ritenuta più efficace.
- La valutazione differenziata di risposte concorsuali richiede criteri sufficientemente determinati per distinguere la risposta più efficace da quella neutra; è illegittimo valutare come più efficace un’opzione che, nel contenuto, è sostanzialmente ricompresa nell’opzione alternativa valutata neutra.
- La discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quesiti concorsuali è sindacabile dal giudice amministrativo quando la formulazione del quesito viola i requisiti di chiarezza e univocità richiesti dalla stessa natura della prova selettiva.
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