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Sentenza

Sentenza n. 6260/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01522/2020, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202105893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato gli atti relativi alla nuova denominazione di alcune strade della frazione Campori, ritenendo applicabile il procedimento di cambio della denominazione e ravvisando un difetto di istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadini residenti)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR Toscana deducendo, con quattro motivi, la nullità o illegittimità della decisione per violazione della separazione dei poteri, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 r.d.l. n. 1158/1923, dell'art. 1 l. n. 1188/1927 e dell'art. 35 c.p.a.; il travisamento delle risultanze istruttorie e l'erronea interpretazione della distinzione tra attribuzione del nome a strade prive di denominazione e mutamento del nome di strade già denominate; la violazione dell'art. 64 c.p.a. e dei principi sull'onere della prova. Il Comune ha inoltre sostenuto che la delibera comunale fosse meramente interlocutoria e non immediatamente lesiva, in quanto l'efficacia sarebbe derivata soltanto dal successivo nulla osta prefettizio, e ha riproposto eccezioni di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse. I cittadini appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e hanno dedotto il venir meno dell'interesse del Comune. La controversia riguardava la delibera con cui il Comune aveva attribuito nuovi nomi a strade della frazione Campori, una delle quali era già conosciuta nella comunità locale come "via Vandelli", sebbene tale denominazione non risultasse formalmente dagli stradari comunali.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che il TAR si fosse sostituito all'amministrazione o avesse vietato in assoluto una diversa denominazione: il primo giudice aveva soltanto individuato il corretto procedimento da seguire alla luce dei fatti accertati, rilevando che l'amministrazione aveva esercitato il potere sulla base di un'erronea percezione della situazione di fatto e di un'istruttoria incompleta. È stata respinta anche la censura relativa alla natura non lesiva della delibera comunale, poiché il Comune aveva dato immediata esecuzione all'atto apponendo i cartelli con i nuovi nomi prima del nulla osta prefettizio; tale comportamento dimostrava l'immediata lesività della delibera. Il Consiglio di Stato ha confermato che l'art. 1 r.d.l. n. 1158/1923 disciplina il mutamento del nome di strade o piazze già denominate, mentre l'art. 1 l. n. 1188/1927 disciplina la prima attribuzione del nome a strade o piazze prive di denominazione, anche quando non siano di recente costruzione. La preesistenza di una denominazione concretamente invalsa nella comunità locale impone l'applicazione della disciplina sul cambio del toponimo anche se il nome non è stato attribuito formalmente e non figura negli stradari comunali. L'amministrazione avrebbe dovuto previamente accertare l'uso della denominazione "via Vandelli" e ponderare le conseguenze della sua sostituzione. I documenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate, dal Comune e da altre autorità o soggetti, nonché il materiale turistico comunale, provavano l'uso effettivo e costante di tale denominazione; i cittadini avevano così assolto all'onere probatorio ex art. 64 c.p.a., mentre il Comune non aveva dimostrato l'assenza di un uso invalso. Sono state inoltre disattese le eccezioni relative alla mancata impugnazione dell'atto prefettizio, poiché la lesione si era prodotta già con la delibera comunale, immediatamente eseguita mediante l'apposizione dei cartelli. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 r.d.l. n. 1158/1923, convertito in l. n. 473/1925

    Il tenore letterale delle disposizioni richiamate conferma le conclusioni cui è pervenuto il TAR. Occorre rilevare che, per un verso, la norma sul cambio del toponimo, di cui all’art. 1 del regio decreto-legge n. 1158 del 1923, come convertito, si riferisce in modo inequivoco a strade o piazze che abbiano già un “nome” che si intendere cambiare.

    La disposizione si applica al mutamento del nome di una strada o piazza già dotata di una denominazione, anche quando tale denominazione sia stata utilizzata nella prassi senza una formale attribuzione amministrativa.

  • art. 1 l. n. 1188/1927

    La diversa norma del 1927, invece, si riferisce a strade o piazze “nuove” e disciplina la prima attribuzione del nome: a differenza dell’altra previsione, dunque, questa assume rilievo laddove una precedente denominazione non vi sia, o perché si tratta di infrastruttura stradale nuova, o perché, pur se non di recente costruzione, la strada o la piazza sia rimasta priva di denominazione.

    La disciplina del 1927 riguarda la prima attribuzione del nome a strade o piazze prive di denominazione, comprese quelle non recenti ma rimaste prive di un nome; non è invece applicabile quando esista un nome concretamente invalso nella comunità locale.

  • art. 64 c.p.a.

    In tal modo, essi hanno assolto all’onere probatorio loro incombente ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., e il TAR non poteva non darne atto.

    La parte che deduce l'esistenza di una denominazione toponomastica di fatto deve fornire la prova dell'uso invalso; tale onere può essere assolto mediante documenti ufficiali o comunque provenienti da amministrazioni pubbliche che attestino l'utilizzo della denominazione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    A giudizio del Comune, in sostanza, il TAR non avrebbe potuto pronunciarsi, nel merito, sulla legittimità della delibera comunale impugnata, avente natura meramente interlocutoria, e dunque non ancora lesiva, posto che solo il successivo nulla osta del Prefetto (rilasciato ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1188 del 1927) le avrebbe fatto acquisire efficacia; di conseguenza, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

    La censura di inammissibilità è stata disattesa perché la delibera, essendo stata immediatamente eseguita dal Comune mediante l'apposizione dei cartelli, aveva prodotto una lesione attuale e non meramente potenziale, indipendentemente dal successivo nulla osta prefettizio.

Massime di principio

  • La distinzione tra attribuzione originaria del nome a una strada o piazza e mutamento di una denominazione esistente dipende dall'effettiva presenza di un nome già invalso, non dalla sola esistenza di una formale deliberazione o dalla sua registrazione negli stradari comunali.
  • Una denominazione toponomastica utilizzata stabilmente dalla comunità locale può integrare un nome già esistente ai fini dell'applicazione della disciplina sul mutamento del toponimo, anche se non è stata formalmente attribuita dall'amministrazione.
  • Prima di sostituire una denominazione toponomastica già invalsa, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria approfondita sull'effettivo uso del nome e ponderare i disagi per i cittadini e gli oneri organizzativi derivanti dal cambiamento.
  • La delibera comunale di nuova intitolazione è immediatamente lesiva quando l'amministrazione le dia esecuzione apponendo i cartelli con la nuova denominazione, anche se il procedimento richiede un successivo nulla osta prefettizio.
  • Il giudice amministrativo, indicando il procedimento corretto da seguire in ragione dei fatti accertati, non si sostituisce all'amministrazione né predetermina l'esito della riedizione del potere; individua soltanto il vizio derivante dall'erronea qualificazione della situazione di fatto e dall'incompletezza dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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