Sentenza n. 1296/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1682/2024 emessa in data 24.09.2024 dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro - nel procedimento R.G. n. 6042/2023, non impugnata nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna all’attribuzione della carta elettronica del docente per € 500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, ormai passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto pagamento né contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per proporre l’azione, delle regole sul deposito del ricorso e degli adempimenti previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, essendo stata documentata la notificazione del titolo al Ministero. Nel merito, l’inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il cui onere gravava sul Ministero ai sensi dell’art. 2697 c.c., hanno imposto di ordinare l’esecuzione della sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo notorio che il ritardo fosse riconducibile all’improvviso e ingente contenzioso sulla questione e alle conseguenti difficoltà organizzative del Ministero. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di condannare l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal giudice, ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Rileva ai fini della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e del decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; l’assenza di prova del pagamento da parte del Ministero conferma l’inadempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex l. 89/2001, è applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione, anche pecuniaria, purché siano rispettati i termini e gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalla disciplina sull’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta efficacemente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, grava su di essa l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo risultante dal giudicato, secondo l’art. 2697 c.c.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, in via sostitutiva, in caso di ulteriore inerzia.
- La condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando il ritardo sia giustificato da circostanze organizzative eccezionali e da un contenzioso straordinario sulla medesima questione, ritenuti idonei a incidere sulla rimproverabilità dell’inerzia amministrativa.
- Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell’amministrazione debitrice, l’incarico può rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso ulteriore, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per altre forme di ottemperanza pecuniaria.
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