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Legge

L.R. Sardegna 35/2018

Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità

Normativa regionaleL.R. Sardegna 35/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e promuove in Sardegna le cooperative di comunità come strumento di sviluppo locale, soprattutto per comunità rurali e borgate urbane. Definisce soggetti, comunità di riferimento e attività, prevede convenzioni tipo con le PA e misure di sostegno regionale (servizi, finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale, incentivi occupazionali), nei limiti del bilancio e della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Sostegno alle cooperative di comunità in Sardegna

Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità in Sardegna

La legge regionale riconosce le cooperative di comunità come strumento di crescita economica e sociale del territorio sardo. L’intervento è rivolto in particolare alle comunità rurali e alle borgate rurali dei centri urbani maggiori, con l’obiettivo di valorizzare risorse, vocazioni locali e qualità della vita della comunità.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Sardegna promuove il ruolo delle cooperative di comunità per mantenere vive le risorse territoriali e sostenere lo sviluppo locale. La norma si applica esclusivamente al territorio regionale e riguarda le comunità in cui tali cooperative operano come soggetti di produzione di beni e servizi a beneficio stabile della collettività locale.

Definizione di cooperativa di comunità

Ai fini della legge sono considerate cooperative di comunità le società cooperative che hanno come obiettivo esplicito quello di produrre vantaggi per una comunità di riferimento, composta dai soci o da una comunità scelta come propria. Tale finalità si realizza mediante la produzione di beni e servizi che incidono in modo stabile sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.

Le cooperative perseguono anche l’accrescimento delle occasioni di lavoro, la creazione di nuove opportunità di reddito e il rafforzamento del tessuto economico e sociale locale, valorizzando risorse umane, tradizioni, beni culturali e ambientali.

Forma giuridica e iscrizione

Le cooperative di comunità devono essere costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e risultare iscritte all’Albo delle cooperative previsto dalla normativa civile richiamata dalla legge. Possono assumere la forma di:

  • cooperativa di produzione e lavoro;
  • cooperativa di supporto;
  • cooperativa di utenza;
  • cooperativa sociale;
  • forma mista, in relazione allo scopo mutualistico perseguito.

Comunità di riferimento e soci

Per comunità di riferimento si intende il comune o i comuni, comprese eventuali circoscrizioni, nel cui territorio opera la cooperativa.

Possono essere soci i soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione, purché appartengano alla comunità interessata o vi operino eleggendola come propria. Possono inoltre diventare soci, oltre alle persone fisiche e alle organizzazioni del terzo settore con sede legale nella comunità e attività svolta prevalentemente verso la stessa, anche gli enti locali sul cui territorio opera la cooperativa e altri enti pubblici.

Attività e rapporti con le amministrazioni pubbliche

Le cooperative svolgono attività di produzione di beni e servizi rivolte alla comunità di riferimento, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche. La Regione predispone schemi di convenzione-tipo per disciplinare i rapporti tra cooperative di comunità e amministrazioni coinvolte.

Misure di sostegno regionale

La Regione sostiene e sovvenziona l’attività delle cooperative di comunità tramite:

  • erogazione di servizi assicurati dal sistema regionale;
  • contributi finalizzati allo svolgimento di attività a favore della comunità di riferimento.

I contributi possono consistere in:

  • finanziamenti agevolati;
  • contributi in conto capitale;
  • incentivi alla creazione di nuova occupazione.

La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di ammissibilità.

Limiti finanziari e disciplina sugli aiuti di Stato

Le misure sono erogate nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. La legge richiama in particolare il regolamento (CE) n. 651/2014 e il regolamento (CE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».

Procedura di approvazione delle misure attuative

La deliberazione della Giunta che disciplina criteri, modalità e requisiti dei contributi è sottoposta al previo parere della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

Neutralità finanziaria e decorrenza

La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, fermo restando quanto previsto per i contributi dell’articolo 6. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 9 agosto 2018.

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