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Legge

L.R. Sardegna 28/2018

Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda

Normativa regionaleL.R. Sardegna 28/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna l’allevamento suinicolo professionale e familiare, vieta il pascolo brado, regola l’uso di terre pubbliche e usi civici, istituisce la rete di tracciabilità della filiera, prevede formazione, assistenza tecnica, valorizzazione dei prodotti e tutela del suino di razza sarda. Contiene misure su macellazione e lavorazione carni e stanziamenti 2018-2020, oggi di fatto superati.

Valorizzazione della suinicoltura sarda, biosicurezza e filiera suinicola

Valorizzazione della suinicoltura sarda

La legge regionale della Sardegna definisce un quadro organico per il rilancio del comparto suinicolo, con particolare attenzione alla biosicurezza, alla tracciabilità della filiera e alla valorizzazione delle produzioni tipiche. Il provvedimento si colloca nel contesto dell’eradicazione della peste suina africana (PSA) nell’Isola.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda l’allevamento suinicolo professionale, la filiera correlata e l’allevamento familiare per autoconsumo. La Regione riconosce il valore economico del settore e affida agli assessorati e alle agenzie regionali competenti il compito di promuovere azioni di rilancio e di ricostruzione della fiducia tra allevatori, comunità locali e istituzioni.

Le finalità principali sono:

  • consolidare le buone pratiche di contrasto e di eradicazione della PSA e delle altre malattie diffusive;
  • distinguere tra allevamento familiare e professionale;
  • regolamentare l’allevamento nelle terre pubbliche;
  • formare e aggiornare gli operatori;
  • rinnovare la filiera dalla produzione alla trasformazione;
  • istituire una rete permanente degli allevamenti per garantire la tracciabilità;
  • valorizzare i prodotti di punta e il suino di razza sarda;
  • disciplinare macellazione e trattamento delle carni.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge rilevano, tra le altre, le definizioni di PSA, azienda controllata o certificata per PSA, fasce di rischio, semibrado confinato, brado, stabulato e biosicurezza. La biosicurezza è ricondotta all’insieme delle norme di allevamento previste dal Piano straordinario per l’eradicazione della PSA.

Tipologie di allevamento e regole generali

Gli allevamenti suinicoli in Sardegna sono distinti in funzione della finalità produttiva e della modalità di conduzione.

L’allevamento familiare è ammesso solo per autoconsumo e con limiti stringenti:

  • massimo quattro capi suini da ingrasso;
  • divieto di capi riproduttori;
  • un solo allevamento familiare nella stessa azienda agricola;
  • divieto di attività commerciale e di movimentazione verso altri allevamenti.

L’allevamento professionale ha finalità di vendita di capi a vita o per il macello e può essere:

  • a ciclo completo, con riproduttori e tutte le categorie fino ai capi destinati al macello;
  • a ciclo aperto, con riproduttori oppure con suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti.

Tutti gli allevamenti devono essere condotti solo in forma stabulata o semibrado confinato. È vietato l’allevamento a pascolo brado. Gli allevamenti si distinguono anche tra quelli di razza sarda in purezza e/o incrocio certificato e quelli di altre razze. Restano ferme le norme su identificazione e registrazione dei suini, nonché gli obblighi sanitari, di biosicurezza, benessere animale, autorizzazione e registrazione.

Allevamento semibrado confinato

Il semibrado confinato è ammesso in spazi delimitati, non accessibili da suini esterni o cinghiali selvatici, con possibilità di pascolo all’aperto e presenza di strutture di ricovero. Il carico sostenibile è fissato in 15 quintali per ettaro, con rispetto della disciplina regionale sugli effluenti zootecnici.

La legge distingue il semibrado confinato:

  • stanziale in terre pubbliche;
  • stanziale in terre private;
  • stagionale e/o periodico in terre pubbliche e private.

Le dimensioni degli spazi confinati possono variare in funzione dell’evoluzione delle condizioni ambientali e delle fasce di rischio sanitario, con aggiornamenti collegati al Piano straordinario per l’eradicazione della PSA e con possibilità di incremento graduale al diminuire del rischio.

Allevamento in terre pubbliche, usi civici e ruolo dei comuni

Nelle terre pubbliche l’allevamento suinicolo è consentito solo in forma stabulata o semibrado confinato, cioè compatibile con il programma di eradicazione della PSA. Le aree di semibrado confinato possono essere inserite in programmi di valorizzazione, anche in funzione della tipizzazione dei prodotti trasformati.

Dopo la classificazione del territorio in fasce di rischio, l’introduzione degli allevamenti nelle terre pubbliche è preceduta dalla valutazione di strutture e infrastrutture, così da garantire sicurezza e strumenti tecnologici innovativi. Le perimetrazioni degli allevamenti diventano parcelle aziendali geolocalizzate e consultabili sui sistemi informativi regionali.

Nei terreni soggetti a uso civico è possibile attivare aree di semibrado confinato nel rispetto del piano di valorizzazione eventualmente esistente o tramite concessione di riserva d’esercizio. I comuni possono istituire aree analoghe nei propri terreni gravati da uso civico, con infrastrutture idonee a garantire la biosicurezza e assegnazione tramite procedure pubbliche. La Regione può sostenere i comuni che intendano delimitare o infrastrutturare aree idonee.

Rete permanente della filiera suinicola e classificazione del rischio

La legge istituisce la Rete permanente della filiera suinicola per assicurare la completa tracciabilità del comparto. Vi sono iscritti allevamenti e altri soggetti della filiera; per ciascun operatore sono raccolti dati dalla BDN, dai registri aziendali, sul livello di formazione di allevatore/macellatore/trasformatore e sulla delimitazione e identificazione dell’azienda.

La Regione deve predisporre sistemi innovativi di informazione e condivisione per coinvolgere i soggetti iscritti nelle attività di valorizzazione del comparto.

Fino alla completa eradicazione della PSA, la Sardegna è classificata in fasce di rischio sulla base delle indagini epidemiologiche dell’OEVR. Un’area può essere riconosciuta come “area indenne” quando la PSA sia assente nel perimetro definito da almeno tre anni.

In caso di focolaio, previa intesa con il Ministero della salute, entro dieci giorni deve essere individuato un percorso viario per le aziende certificate per PSA non sede di focolaio, al fine di consentire movimentazione del bestiame e conferimento al macello. In emergenza si applica un protocollo aziendale con percorsi personalizzati per la zona restrittiva.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge tutte le aziende suinicole devono essere sottoposte a verifica delle certificazioni di biosicurezza.

Formazione, professionalizzazione e assistenza tecnica

La Regione programma la formazione degli addetti del comparto per garantire qualità lungo tutta la filiera e mantenimento delle condizioni sanitarie necessarie all’eradicazione della PSA. Si avvale di agenzie regionali, università e centri di ricerca; l’assessorato competente, sentite le associazioni di categoria, individua le figure professionali da formare.

Gli allevatori devono conseguire un titolo di formazione adeguato alla complessità dell’attività. È previsto un livello minimo di formazione anche per i titolari di allevamenti familiari, al fine di assicurare corrette pratiche di benessere animale e biosicurezza. Per gli allevatori già attivi, il titolo può essere rilasciato sulla base della regolarità sanitaria dell’allevamento negli ultimi cinque anni, certificata dai servizi veterinari, oppure del possesso di specifici titoli formativi.

La Regione predispone inoltre un programma di assistenza tecnica per gli operatori del settore, affidato alle agenzie regionali competenti e coordinato con i controlli sanitari delle ASL. L’assistenza comprende servizi di supporto e consulenza per gli obiettivi di valorizzazione, caratterizzazione e conservazione previsti dalla legge.

Miglioramento del patrimonio suinicolo e valorizzazione della filiera

La Regione promuove programmi di miglioramento del patrimonio suinicolo allevato in Sardegna, studi e valorizzazione degli incroci con la razza sarda, la nascita di Centri gran parentali per i riproduttori e di Centri F.A. per il seme destinato alla fecondazione artificiale. Sono altresì previsti corsi di formazione alla fecondazione artificiale suina e la gestione dell’elenco dei soggetti abilitati.

Sul piano commerciale e di filiera, la Regione valorizza le preparazioni a base di carne di suini nati e allevati in Sardegna, promuovendo accordi o programmi di filiera improntati a qualità, sostenibilità ambientale e benessere animale. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali su trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità e può promuovere informazione e sensibilizzazione sul consumo dei prodotti regionali di qualità.

La Regione promuove inoltre la caratterizzazione dei prodotti suinicoli e approva, secondo la disciplina regionale in materia di agro-biodiversità, i disciplinari di produzione delle preparazioni a base di carne suina anche per l’accesso al marchio collettivo di qualità. Un tavolo tecnico presso l’assessorato competente coadiuva le politiche di settore e le strategie per l’accesso ai regimi europei DOP, IGP e STG per i prodotti tradizionali sardi, anche con riferimento a prodotti derivati da suini di razza sarda o da incroci con essa. La partecipazione al tavolo è gratuita.

La legge promuove infine l’individuazione di alimentazioni e pascoli capaci di migliorare le caratteristiche qualitative delle produzioni e orienta la produzione verso carni di alta qualità per prodotti tipici gastronomici.

Tutela del suinetto sardo, contrasto all’abusivismo e promozione della razza sarda

Il “suinetto sardo” è espressamente tutelato e valorizzato come prodotto agroalimentare. La Regione ne riconosce il ruolo nel rilancio del comparto e promuove le procedure per l’accesso ai regimi europei di qualità e alle specialità tradizionali garantite.

Per quanto riguarda l’attività salumiera, la Giunta regionale promuove azioni di contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli organi di controllo, e favorisce campagne informative sulla produzione casalinga di salumi per la tutela della salute pubblica.

La razza sarda è oggetto di specifica tutela e promozione. La Regione incentiva l’allevamento nell’Isola e sostiene:

  • il monitoraggio genetico e la salvaguardia della variabilità;
  • la caratterizzazione e tipizzazione dei prodotti derivati da suini di razza sarda o da incroci, anche in sistemi basati sul pascolo;
  • la costituzione di aggregazioni di allevatori.

Sono inoltre previsti programmi per incrementare il commercio, in Italia e all’estero, delle carni e dei derivati della razza sarda, valorizzando caratteristiche organolettiche, tipicità delle lavorazioni e tracciabilità. La Regione sostiene anche l’incremento dei riproduttori e gli agricoltori custodi della razza sarda, nell’ambito delle politiche sull’agrobiodiversità e del Programma di sviluppo rurale.

Macellazione, lavorazione delle carni e autoconsumo

La macellazione dei suini deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie e del benessere animale. In via generale è consentita solo negli impianti con riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, salvo le deroghe previste per le macellazioni aziendali e per il consumo domestico privato.

Per le aziende suinicole certificate per PSA che intendano trattare e trasformare in azienda le proprie produzioni, la legge richiede locali idonei alla preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione per la vendita diretta, collocati in un locale polivalente artigianale interno all’azienda. Restano applicabili la normativa alimentare comunitaria, statale e regionale, in particolare i regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004. La valutazione dei requisiti igienico-sanitari tiene conto della limitata quantità delle produzioni, dei metodi tradizionali e dei prodotti propri. Tali attività sono soggette a registrazione presso l’ASL, previa dichiarazione autocertificativa di avvio presentata allo sportello SUAPE.

Macellazioni aziendali

Nelle aziende suinicole è ammessa la macellazione fino a 30 UBE/anno, destinata esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale o alla trasformazione in azienda. Gli impianti devono essere di ridotte dimensioni, interni all’azienda, dotati dei requisiti minimi compatibili con la produzione limitata e con il concetto di marginalità, oltre che del riconoscimento comunitario e del rispetto delle norme sul benessere animale durante l’abbattimento.

È consentito, in tale quadro, offrire il servizio di macellazione ad altre aziende suinicole, nei limiti di capacità dell’impianto; per il trasporto degli animali si applicano le regole specifiche, in particolare se la distanza è inferiore a 50 km. Le macellazioni devono avvenire in locali destinati esclusivamente a tale attività e conformi alle direttive attuative regionali.

Macellazione per consumo domestico privato

Presso gli allevamenti suinicoli è consentita la macellazione per consumo domestico privato secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali. La macellazione per autoconsumo svolta presso macelli riconosciuti, pubblici o privati, è esentata dal pagamento dei diritti sanitari.

Persona formata per la macellazione e il trattamento carni

La Regione prevede il ricorso a personale appositamente formato, il “maistru de petza”, per le fasi della macellazione a domicilio dei suini. Sono organizzati corsi specifici, rivolti soprattutto agli addetti agli allevamenti familiari e agli imprenditori del comparto; presso l’assessorato competente o la struttura regionale delegata è tenuto l’elenco dei soggetti che hanno superato i corsi.

Direttive di attuazione

La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire con deliberazione una serie di direttive attuative, tra cui:

  • caratteristiche tecniche dei recinti e manufatti per il semibrado confinato;
  • modalità di istituzione e gestione della Rete permanente;
  • contenuti e stesura dei protocolli aziendali di emergenza;
  • programma e modalità di verifica delle certificazioni;
  • tipologie, modalità e tempi dei corsi di formazione;
  • modalità dei programmi di valorizzazione;
  • linee guida per il programma di assistenza tecnica;
  • indirizzi per gli accordi e programmi di filiera;
  • modalità di conservazione e diffusione del suino di razza sarda;
  • requisiti di idoneità dei locali polivalenti per macellazione e lavorazione;
  • indicazioni per la macellazione in allevamento per consumo domestico privato;
  • competenze dei soggetti formati per la macellazione.

Disposizioni finanziarie

La legge autorizza spese complessive per il triennio 2018-2020:

  • euro 250.000 per il 2018;
  • euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Le risorse sono ripartite tra interventi per terre pubbliche, rete di filiera, formazione, programmi di valorizzazione e centri per la riproduzione. Per gli anni successivi al 2018, gli oneri relativi all’articolo sulle terre pubbliche sono coperti nei limiti degli stanziamenti annuali destinati. Ulteriori interventi sono attuati senza nuovi o maggiori oneri, mediante risorse già disponibili.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.

Nel complesso, il provvedimento contiene una disciplina ormai fortemente legata all’emergenza PSA e a un orizzonte finanziario 2018-2020; per la parte di programmazione, finanziamenti e misure collegate a quel triennio, esso è oggi sostanzialmente superato. Rimangono tuttavia utili come quadro di principio alcune previsioni sull’ordinamento della filiera, se ancora richiamate da atti attuativi o da disciplina successiva.

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