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Legge

L.R. Sardegna 32/2018

Norme in materia funebre e cimiteriale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 32/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna salute pubblica, attività funebre, trasporto, cimiteri, cremazione e dispersione delle ceneri, con compiti a Regione, comuni e ATS. Prevede requisiti e autorizzazioni per imprese, strutture e sepolture, sanzioni e norme transitorie. Alcuni termini sono stati poi adeguati nel 2018 e nel 2023; la disciplina resta applicabile solo in Sardegna.

Norme funebri e cimiteriali della Sardegna

Norme in materia funebre e cimiteriale in Sardegna

La legge regionale disciplina, nel territorio della Sardegna, l’insieme delle attività e dei servizi connessi al decesso, alla sepoltura, alla cremazione e alla gestione cimiteriale, con attenzione alla tutela della salute pubblica, alla dignità del defunto e alle scelte dei familiari.

Finalità, principi e riparto di competenze

La Regione promuove un sistema funerario improntato a semplificazione, efficacia, efficienza e sussidiarietà. La disciplina valorizza la libertà di scelta tra sepoltura, cremazione e destinazione delle ceneri, nel rispetto delle convinzioni religiose e culturali e con promozione dell’informazione sulla cremazione e sulle sepolture a minore impatto ambientale.

La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce i requisiti di cimiteri, crematori, strutture obitoriali, mezzi di trasporto funebre, casse, attività funebre, cappelle private e modalità informative verso i cittadini.

I comuni assicurano sepoltura o cremazione dei residenti e dei deceduti nel proprio territorio, rilasciando le autorizzazioni, adottando il regolamento di polizia mortuaria, predisponendo spazi per i funerali e garantendo, nei casi previsti, trasporto funebre e raccolta dei deceduti sulla pubblica via. L’ATS interviene per medicina necroscopica, vigilanza igienico-sanitaria, prescrizioni e pareri tecnici.

Attività funebre: definizione, requisiti e divieti

L’attività funebre comprende in forma congiunta disbrigo delle pratiche, vendita di articoli funebri, trasporto di salme, cadaveri, resti mortali, ceneri e ossa, nonché cura, composizione e vestizione dei defunti.

L’esercizio è riservato a ditte individuali o società che presentano SCIA al SUAPE competente, corredata dalla documentazione sui requisiti richiesti. La struttura minima comprende:

  • almeno un carro funebre idoneo alla circolazione e un’autorimessa attrezzata;
  • una sede aperta al pubblico nel comune di avvio dell’attività, con area riservata e spazio espositivo;
  • un direttore tecnico, se non coincide con titolare o legale rappresentante;
  • almeno quattro addetti necrofori con requisiti formativi;
  • per eventuali filiali, un addetto amministrativo/commerciale aggiuntivo per ciascuna sede.

Alcuni requisiti possono essere soddisfatti tramite consorzi, centri servizi o contratti di fornitura, con deposito degli atti presso il comune. Chi presta servizi a favore di più imprese deve rispettare specifiche dotazioni minime commisurate ai contratti sottoscritti.

È vietata l’intermediazione nell’attività funebre e il conferimento degli incarichi deve avvenire nella sede autorizzata, salvo richiesta dei familiari in luogo diverso, comunque non dentro strutture sanitarie, obitoriali o cimiteri. Sono inoltre vietate attività promozionali o di proposta di servizi funebri all’interno di strutture sanitarie, obitori, cimiteri e locali comunali.

L’attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, obitori, locali di osservazione pubblici, attività sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese funebri non possono svolgere anche attività di ambulanza o attività sociali/assistenziali, salvo separazione societaria con proprietà diverse da costituire entro sei mesi dall’entrata in vigore. Per i comuni con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti è prevista una deroga all’incompatibilità tra attività funebre e gestione del servizio cimiteriale, previa deliberazione comunale comunicata alla Regione.

La Regione promuove un codice deontologico e istituisce un elenco telematico consultabile delle imprese funebri e dei direttori tecnici.

Definizioni e adempimenti successivi al decesso

La legge definisce salma, cadavere, resti mortali/indecomposti, medico curante, medico necroscopo, tanatocosmesi, tanatoprassi, trattamento conservativo, feretro, camera mortuaria, ossario comune, cinerario comune, cremazione, trasporto funebre e nozione di coniuge estesa alle unioni civili e ai conviventi di fatto designati.

L’accertamento di morte avviene secondo l’ordinamento statale; in assenza di espianto di organi, il medico necroscopo redige il certificato necroscopico. L’accertamento non può avvenire prima di 15 ore dal decesso e comunque non oltre 30 ore, salvo i casi particolari richiamati dal regolamento statale di polizia mortuaria.

La denuncia della causa di morte è resa dal medico curante entro 24 ore dall’accertamento del decesso; in caso di decesso senza assistenza medica provvede il medico necroscopo. Anche i medici che eseguono autopsie giudiziarie o per riscontro diagnostico devono effettuare la denuncia.

Il periodo di osservazione dura di regola 24 ore dal decesso, salvo eccezioni statali, e termina con il certificato necroscopico nei casi di accertamento secondo la normativa speciale. Durante tale periodo la salma può essere tenuta presso domicilio, obitorio o casa funeraria, non può essere trattata conservativamente, refrigerata, autopsiata né chiusa in cassa. È consentita la sorveglianza anche con dispositivi di rilevazione a distanza. La salma può essere trasferita durante l’osservazione, su richiesta dei familiari, verso domicilio, obitorio o casa funeraria anche in altro comune, previo certificato medico e comunicazione all’ufficiale di stato civile e all’ATS.

In caso di rinvenimento di cadavere, parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi effettua la scoperta informa subito il comune, che a sua volta avvisa autorità giudiziaria, pubblica sicurezza e ATS.

Sono ammessi trattamenti di tanatocosmesi su richiesta dei familiari e, nei limiti di legge, tanatoprassi e imbalsamazione. Se il defunto ha destinato il proprio cadavere a studio, ricerca o insegnamento, i familiari comunicano la scelta al comune, che autorizza il trasporto previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

Servizi obitoriali, case funerarie e sale del commiato

Le strutture obitoriali comprendono i locali interni alle strutture sanitarie o socio-assistenziali e i depositi di osservazione/obitori comunali destinati ai deceduti in via pubblica o in abitazione, se richiesto. I requisiti sono definiti dalla Giunta regionale. Il comune può istituire il deposito di osservazione o obitorio nel proprio cimitero o, tramite convenzione, presso cimiteri di altri comuni vicini, ospedali o altri istituti. L’addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

La casa funeraria è una struttura gestita da soggetti autorizzati all’attività funebre che può ospitare osservazione della salma, trattamenti conservativi, tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e attività della sala del commiato. Deve rispettare i requisiti minimi del d.P.R. n. 37/1997 ed essere ubicata ad almeno 50 metri da strutture sanitarie, cimiteri e crematori. Sono previsti locali distinti per osservazione, trattamenti, preparazione/esposizione, celle frigorifere o locali climatizzati, commiato, servizi per personale e dolenti, assenza di barriere architettoniche e spazi per deposito attrezzature e rifiuti speciali. La sala osservazione deve avere sistemi di rilevazione a distanza. L’apertura con operatori deve essere garantita 12 ore nei giorni feriali e 8 ore nei giorni prefestivi e festivi. La casa funeraria non può essere convenzionata con comuni o strutture sanitarie per il servizio obitoriale né collocata in o presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali o cimiteri.

La sala del commiato è destinata, su richiesta dei familiari, alla custodia per brevi periodi ed esposizione del feretro per il rito di commiato. Se non interna a struttura sanitaria o socio-assistenziale, deve distare almeno 50 metri dalle strutture sanitarie. Ha destinazione d’uso esclusivo e richiede locali al piano terra, accesso diretto, assenza di barriere architettoniche, altezza minima di 3 metri, climatizzazione, servizi igienici accessibili e arredi adeguati. La gestione può essere pubblica o privata ed è compatibile con l’attività funeraria previa comunicazione al comune; l’idoneità igienico-sanitaria è verificata dall’ATS.

Trasporto funebre e trasporto di resti, ossa e ceneri

Il trasporto funebre consiste nel trasferimento di cadaveri o resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al luogo di sepoltura o cremazione. Il trasferimento interno a una struttura sanitaria o socio-assistenziale verso il servizio obitoriale non è considerato trasporto funebre ed è svolto solo da personale della struttura, non collegato ad imprese funebri.

Dopo il periodo di osservazione, ogni cadavere è chiuso in cassa individuale; madre e neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa. Le caratteristiche delle casse e dei mezzi di trasporto sono demandate alla Giunta regionale. Per i trasporti all’interno del territorio regionale non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo, salvo casi di trasporto all’estero o prescrizione del medico necroscopo. Sono vietati trattamenti conservativi a base di formaldeide.

Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è eseguito da soggetti autorizzati. L’addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio e, alla chiusura del feretro, verifica identità del defunto e regolarità del confezionamento, redigendo verbale.

Il trasporto di ossa e ceneri non richiede le misure precauzionali previste per cadaveri o resti mortali ed è autorizzato dal comune; le ossa in cassetta metallica e le ceneri in urna possono essere trasportate dai familiari con mezzi propri. Per i prodotti del concepimento e abortivi non dichiarati nati morti, l’azienda sanitaria rilascia nullaosta al trasporto, seppellimento o cremazione; il trasporto può essere effettuato dai familiari con mezzi propri.

L’autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune del decesso; l’autorizzazione alla sepoltura o cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto. Se la destinazione è in altro comune sardo, l’impresa avvisa il comune di destinazione.

Trasporto internazionale

Per i trasporti da o verso Stati aderenti all’Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 si applicano le prescrizioni dell’accordo e il passaporto mortuario. Per l’introduzione in Italia da Stati non aderenti, la domanda va presentata all’autorità consolare italiana con la documentazione ministeriale; l’autorizzazione è rilasciata dal comune di destinazione. Per l’estradizione verso Stati non aderenti, il comune di partenza autorizza previo nulla osta consolare dello Stato di destinazione. Nei casi indicati, l’ATS certifica le caratteristiche della cassa.

Cimiteri: costruzione, gestione e requisiti minimi

Ogni comune deve realizzare almeno un cimitero, anche in forma associata. Nella pianificazione occorre considerare il fabbisogno pari ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e due per le tumulazioni. Costruzione, ampliamento e ristrutturazione richiedono il parere dell’ATS.

La gestione può essere diretta oppure affidata secondo la disciplina dei servizi pubblici locali. Salvo la deroga per i piccoli comuni montani, la gestione cimiteriale è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea. Ogni cimitero deve garantire il servizio di custodia e il responsabile conserva le autorizzazioni e registra i dati di inumati, tumulati e cremati.

L’area di rispetto va individuata tenendo conto di parcheggi e servizi per i visitatori, necessità di ampliamento, presenza di impianti tecnologici e attività di culto.

Ogni cimitero deve disporre almeno di:

  • un campo d’inumazione;
  • un campo d’inumazione speciale;
  • una camera mortuaria;
  • un ossario comune;
  • un cinerario comune.

In base alle esigenze della popolazione e alle tradizioni locali possono essere realizzati loculi, celle ossario, celle cinerarie e uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Inumazione, tumulazione e sepolture private

Nei cimiteri pubblici sono ammessi i cadaveri dei deceduti nel territorio comunale, dei residenti deceduti altrove, dei residenti trasferiti in strutture socio-assistenziali fuori comune, dei soggetti non residenti ma aventi diritto a sepoltura privata, nonché prodotti del concepimento e abortivi e i relativi resti, ossa e ceneri.

Ogni feretro deve essere collocato in fossa o loculo distinto e ogni sepoltura deve avere un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

L’inumazione è la sepoltura nel terreno per il tempo necessario alla completa mineralizzazione, ordinariamente dieci anni. I campi devono essere in suolo idoneo; possono essere suddivisi in quadri con utilizzo progressivo. I campi di inumazione speciale servono alla mineralizzazione dei resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e il periodo di rotazione può essere ridotto a cinque anni.

La tumulazione consiste nel collocare il feretro in loculo per almeno venti anni; nei loculi areati il periodo si riduce a dieci anni. I loculi areati possono essere realizzati ex novo o mediante trasformazione di loculi stagni secondo le disposizioni regionali.

Il comune può concedere aree per sepolture private a privati, associazioni ed enti morali, ma non a soggetti con fini di lucro. Alle sepolture private si applicano, in generale, le regole sulle operazioni cimiteriali ordinarie.

Esumazioni, estumulazioni e destinazione di ossa e resti mortali

Le esumazioni ordinarie avvengono dopo dieci anni dall’inumazione e possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno senza operatori sanitari. Il comune, per ragioni legate alle caratteristiche del terreno e con parere dell’ATS, può stabilire tempi diversi. Le esumazioni straordinarie, se non disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune sentita l’ATS. I resti mortali esumati sono reinumati o cremati.

Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione; i resti mortali estumulati, compresi quelli da sepolture private, sono reinumati o cremati. Anche le estumulazioni straordinarie richiedono autorizzazione comunale sentita l’ATS.

Le ossa da esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono raccolte nell’ossario comune, salvo richiesta di collocazione in cellette o in altra sepoltura congiunta; è ammessa anche la collocazione in loculo o tomba con feretri di congiunti, conviventi o persone individuate per testamento. Il comune può disporne la cremazione insieme ai resti mortali secondo la normativa statale. Per la traslazione di ceneri o resti di un congiunto nello stesso loculo è sufficiente l’autorizzazione della maggioranza degli eredi, se manca la volontà del defunto.

Tumulazioni fuori cimitero e cappelle private

La cappella privata o gentilizia fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di membri della famiglia proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica sono approvati dal comune nel rispetto dello strumento urbanistico, con oneri a carico del richiedente e sentiti ATS e ARPAS; in presenza di vincoli occorrono anche le autorizzazioni paesaggistiche e storico-artistiche.

Le cappelle non sono aperte al pubblico e devono essere circondate da una zona di rispetto con raggio tra 25 e 50 metri, gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità. La capienza massima è di 15 feretri, con eventuale ossario o cinerario.

La tumulazione privilegiata fuori dal cimitero, in luoghi diversi dalle cappelle private, è ammessa per eccezionali benemerenze o speciali onoranze. L’autorizzazione è rilasciata dal comune secondo le disposizioni regionali. Per il cadavere, la tumulazione privilegiata è possibile dopo almeno cinque anni dalla morte, salvo deroghe per casi di elevata valenza sociale, politica o religiosa autorizzate dal comune competente.

Cremazione, autorizzazioni, registro e destinazione delle ceneri

La cremazione e la disciplina delle ceneri si svolgono nel rispetto della normativa statale. Ogni feretro è cremato singolarmente. I crematori pubblici sono collocati nell’area cimiteriale e gestiti dai comuni, anche in forma associata o affidati a terzi secondo le regole dei servizi pubblici locali. Le emissioni sono controllate dalla provincia con il supporto dell’ARPAS.

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso, sulla base della volontà del defunto o, in mancanza, dei familiari e previo certificato necroscopico. Per i resti mortali non serve tale certificazione. I portatori di pace maker non alimentati da batterie a radionuclidi possono essere cremati senza rimozione preventiva; se necessario, l’espianto è svolto da personale sanitario e il rifiuto è smaltito correttamente.

Ogni comune istituisce il registro per la cremazione, in cui si annotano le modalità di espressione della volontà. L’interessato può depositare un atto formale di volontà e in ogni momento chiedere cancellazione o ritiro.

Le ceneri sono raccolte in urna cineraria sigillata con i dati del defunto e destinate al cinerario comune, salvo richiesta di consegna agli aventi titolo per conservazione o dispersione. La volontà relativa all’affidamento o alla dispersione può risultare da testamento o da dichiarazione al comune di residenza o decesso; in mancanza provvede il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo, con regola della maggioranza assoluta in caso di pari grado. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla cremazione o successivamente dal comune competente e, se la dispersione avviene in altro comune, occorre il nulla osta del comune di dispersione.

La consegna dell’urna deve risultare da verbale in triplice copia. La conservazione dell’urna in cimitero può avvenire in celle cinerarie, in spazi di interramento o in loculi/tombe con congiunti. In caso di rinuncia o disaccordo, l’urna resta o viene consegnata al cimitero comunale o a quello scelto dall’affidatario. Ogni variazione del luogo o del soggetto affidatario va comunicata all’ufficiale di stato civile.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale di stato civile, può essere eseguita dal soggetto indicato dal defunto, oppure dal coniuge, convivente, altro familiare, persona da questi autorizzata, esecutore testamentario o rappresentante dell’associazione crematoria. È consentita in aree apposite dei cimiteri, in natura e in aree private; in mare, laghi e fiumi solo nei tratti liberi da natanti e manufatti e a distanza di almeno 1 km dalla costa. È vietata nei centri abitati e nelle aree private non può configurare attività lucrativa. In assenza di indicazioni, decide il coniuge o il parente più prossimo; dopo 90 giorni dalla cremazione senza istruzioni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Tutela sanitaria, restrizioni e controlli

In caso di morte per malattia infettiva o con cadavere portatore di radioattività, l’ATS impartisce prescrizioni per tutte le fasi del procedimento; il medico ne dà tempestiva comunicazione all’ATS e al comune.

Se sussiste grave rischio per la salute pubblica, il sindaco, su proposta dell’ATS, può imporre restrizioni fino al divieto delle onoranze funebri.

Sanzioni e vigilanza

Comuni e ATS vigilano sull’osservanza della disciplina funeraria. Le sanzioni amministrative previste sono, in sintesi:

  • da 3.000 a 5.000 euro per violazioni di alcune disposizioni su attività funebre, osservazione e trasferimento durante l’osservazione;
  • da 1.000 a 2.000 euro per inosservanza delle norme sui trattamenti particolari;
  • da 2.000 a 5.000 euro per carenza dei requisiti di case funerarie e sale del commiato e per violazioni su trasporto, affidamento e dispersione delle ceneri;
  • da 5.000 a 9.000 euro per pratiche di procacciamento, pubblicità ingannevole o indebite utilità nell’attività funebre, con possibile sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di recidiva o particolare gravità.

Disciplina transitoria, abrogazioni e entrata in vigore

Fino alla pubblicazione delle disposizioni regionali attuative, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Le imprese funebri devono adeguarsi ai requisiti fissati dalla Giunta entro i termini da essa stabiliti. I comuni, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge nel BURAS, istituiscono il registro per la cremazione e adeguano i propri regolamenti.

Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria con proprietà diverse entro 12 mesi dall’entrata in vigore, salvo scadenza originaria precedente. I crematori già esistenti fuori dal cimitero possono restare in attività se il comune dichiara la relativa superficie come area cimiteriale.

Per quanto non espressamente disciplinato, continua ad applicarsi il d.P.R. n. 285/1990. È abrogata la disposizione regionale previgente in materia di dispersione e affidamento delle ceneri. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.

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