L.R. Sardegna 30/2018
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) e disposizioni in materia di programmazione regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina della Sardegna sulle attività europee e di rilievo internazionale, adeguandola alla legge n. 234/2012. Riguarda partecipazione alla formazione del diritto UE, sussidiarietà, dialogo politico, riserva di esame, attuazione e verifica di conformità, nomine nel Comitato delle regioni, programmazione regionale unitaria, aiuti di Stato, recupero e rivalsa. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS (9 agosto 2018).
Modifiche alla disciplina sarda sulle attività europee, aiuti di Stato e programmazione regionale
Modifiche alla disciplina sarda sulle attività europee, agli aiuti di Stato e alla programmazione regionale
La legge regionale della Sardegna adegua la disciplina regionale sulle attività europee e di rilievo internazionale alla legge statale n. 234 del 2012. Interviene soprattutto sui rapporti tra Giunta, Consiglio regionale e istituzioni dell’Unione europea, oltre a riorganizzare le regole regionali su programmazione finanziata con fondi europei o nazionali e sulla gestione degli aiuti di Stato.
Finalità e coordinamento con il diritto dell’Unione europea
Il provvedimento ha come obiettivo l’adeguamento della legge regionale n. 13 del 2010 agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e alla normativa statale di riferimento. Vengono rafforzati i principi di leale collaborazione e trasparenza e aggiornati i rinvii procedurali alla legge n. 234 del 2012.
Partecipazione regionale alla formazione del diritto UE e dialogo politico
La Regione amplia e dettaglia la propria partecipazione alla formazione del diritto dell’Unione europea:
- l’oggetto delle osservazioni regionali comprende anche gli atti preordinati e le loro modificazioni;
- i termini procedurali sono estesi, con passaggio da 10 a 15 giorni in una delle fasi interne di esame;
- le osservazioni regionali devono essere trasmesse, per la formazione della posizione italiana, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, con contestuale comunicazione a Camere, Conferenza delle Regioni e Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative.
È inoltre disciplinata la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee: il Consiglio regionale può inviare alle Camere osservazioni o proposte, che sono comunicate anche alla Giunta regionale e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative.
Sussidiarietà e riserva di esame
Il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sulle proposte di atti UE che incidono su materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, al Comitato delle regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative.
Il Consiglio può chiedere alla Giunta di attivare la riserva di esame prevista dalla normativa statale; la Giunta può farlo previo parere delle commissioni consiliari competenti, che devono pronunciarsi entro 15 giorni.
Attuazione e verifica di conformità dell’ordinamento regionale
La Regione deve dare tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto UE nelle materie di propria competenza. La Giunta regionale ha l’obbligo di verificare costantemente la conformità dell’ordinamento regionale agli atti europei e di trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione al Dipartimento per le politiche europee, con copia al Consiglio regionale.
Rappresentanza regionale nel Comitato delle regioni
Il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle Regioni uno o più rappresentanti regionali, titolari o supplenti, per il Comitato delle regioni. Il Presidente del Consiglio regionale propone invece consiglieri regionali da indicare come rappresentanti delle assemblee legislative regionali, secondo il regolamento interno del Consiglio.
Informativa della Giunta, legge europea regionale e sessione europea
La Giunta deve informare il Consiglio regionale contestualmente al disegno di legge regionale europea o comunque entro il 30 aprile di ogni anno. Vengono aggiornati anche i riferimenti alla Conferenza permanente Stato-Regioni e alla sessione europea.
Il termine di presentazione del disegno di legge regionale europea passa dal 31 marzo al 30 aprile. I termini della sessione europea sono spostati:
- il primo termine da 30 aprile a 30 giugno;
- il secondo termine da 31 luglio a 30 settembre.
Impugnazione di atti normativi europei
Quando la Regione richiede al Governo di promuovere impugnazioni o iniziative relative ad atti normativi europei, la richiesta va trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri, secondo la disciplina statale richiamata.
Programmazione regionale unitaria e atti di indirizzo
La disciplina della programmazione regionale viene riorganizzata. Per definire la posizione della Regione all’avvio di piani, programmi o altri atti di programmazione cofinanziati con risorse europee o nazionali:
- il Presidente della Regione, o un Assessore delegato, rende dichiarazioni al Consiglio regionale;
- il Consiglio approva specifici atti di indirizzo alla Giunta;
- il Presidente, o l’Assessore delegato, informa tempestivamente il Consiglio sull’andamento e sull’esito dei negoziati con la Commissione europea o con lo Stato.
La Giunta trasmette al Consiglio, per il parere delle commissioni competenti, le proposte di piani/programmi soggetti ad approvazione UE o a procedura negoziale con lo Stato, nonché le loro modifiche. Il parere va reso entro 20 giorni, altrimenti si prescinde.
Attuazione, monitoraggio e strumenti finanziari o di aiuto
La Giunta deve trasmettere al Consiglio, per il parere delle commissioni competenti, le deliberazioni su direttive, criteri e modalità di attuazione di strumenti di programmazione negoziale, politiche regionali integrate e leggi sulle politiche di sviluppo regionale. Il parere va espresso entro 20 giorni.
Ogni sei mesi la Giunta presenta al Consiglio i dati sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli atti di programmazione nazionali ed europei.
Per strumenti finanziari e misure di aiuto, la Regione può istituire o estendere interventi finanziati con risorse europee, nazionali e regionali nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Le direttive di attuazione definiscono oggetto, finalità, beneficiari, condizioni, settori, priorità, tipologia e intensità degli aiuti, spese ammissibili, criteri, procedure, erogazione, monitoraggio e controllo. Gli avvisi devono essere pubblicati almeno 15 giorni prima della presentazione delle domande sul sito regionale e sul BURAS. È possibile individuare un unico centro di responsabilità amministrativa se le risorse provengono da più fonti e assessorati.
Notifica e recupero degli aiuti di Stato
La disciplina regionale sulla notifica dei regimi di aiuto viene aggiornata ai rinvii della normativa statale e prevede l’invio al Dipartimento per le politiche europee di una scheda sintetica della misura notificata. Si precisa inoltre che la disciplina si applica anche alle singole disposizioni normative, non solo alle leggi regionali.
In materia di recupero degli aiuti di Stato:
- non possono beneficiare di nuovi aiuti regionali i soggetti tenuti a restituire aiuti oggetto di decisione di recupero non rimborsati o non depositati in conto bloccato;
- i soggetti concedenti devono comunicare al Registro nazionale aiuti i dati dei soggetti obbligati alla restituzione e la loro eventuale cancellazione;
- prima di concedere nuovi aiuti la Regione verifica l’assenza di cause ostative anche tramite il Registro nazionale;
- dopo la notifica della decisione di recupero, l’ufficio regionale individua i soggetti debitori, accerta gli importi, revoca l’aiuto e ingiunge il pagamento, di regola entro 60 giorni dalla notifica;
- in caso di mancata restituzione maturano interessi di mora oltre agli interessi legali;
- in mancanza di pagamento si procede alla riscossione coattiva tramite ruolo, fino all’operatività dell’Agenzia sarda delle entrate;
- queste regole si applicano anche al recupero di spese irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo diverse disposizioni europee o nazionali.
Diritto di rivalsa della Regione
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea condanna l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni del diritto UE o per mancata esecuzione di decisioni e sentenze europee, la Regione ha diritto di rivalersi sugli enti, società, organismi di diritto pubblico e soggetti equiparati responsabili della violazione o dell’inadempimento.
Aspetti finanziari e decorrenza
La legge dichiara di non comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 9 agosto 2018. La disciplina è quindi operativa da tale data, ma nella pratica molte disposizioni riguardano procedure annuali e programmi riferiti a esercizi successivi; oggi il contenuto conserva utilità solo come disciplina di base ancora vigente, non come norma di evento puntuale concluso.
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