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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23290/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dirigente medica a ottenere differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione negando il maggior importo richiesto: secondo il giudice di merito, la contrattazione integrativa aziendale del 1999, che aveva elevato l'indennità rispetto al minimo contrattuale, era stata superata e caducata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva nazionale, in particolare dal c.c.n.l. del 2005, e comunque non risultavano nuovi accordi sindacali validamente intervenuti durante la sua vigenza; inoltre l'erogazione era comunque subordinata alla capienza del fondo annuale destinato al trattamento accessorio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto travolto l'accordo decentrato recepito con deliberazione aziendale del 1999; 2) violazione degli artt. 1312, 1355, 1358 e 2697 c.c. e dell'art. 51 c.c.n.l., nonché vizi motivazionali, lamentando che fosse stata omessa la prova, a carico dell'azienda, dell'incapienza del fondo, mentre dai tabulati aziendali emergevano residui positivi; 3) violazione dell'art. 17 c.c.n.l. 3 novembre 2005, assumendo che tale disposizione non prevedesse più il limite della capienza del fondo. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, richiamando un proprio precedente conforme, e li ha ritenuti infondati: la disciplina collettiva nazionale succedutasi nel tempo ha sempre consentito alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'indennità di pronta disponibilità solo entro i limiti del fondo aziendale e delle risorse disponibili; l'atto deliberativo del 1999 non era sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla maggiorazione in assenza di un successivo intervento contrattuale integrativo nella vigenza del c.c.n.l. 2005; nell'impiego pubblico contrattualizzato i trattamenti economici possono essere attribuiti solo dai contratti collettivi e alle condizioni da essi previste. È stata inoltre ritenuta assorbita, o comunque non decisiva, la censura sull'onere della prova dell'incapienza del fondo, perché la ragione decisiva del rigetto era l'assenza di un apposito accordo sindacale successivo; infine la Corte ha escluso che la condizione fosse meramente potestativa, qualificando la fattispecie come potestativa semplice legata a valutazioni di interesse e alla disponibilità delle risorse aziendali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva negato il diritto della dirigente medica alle differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, ritenendo che l'accordo decentrato del 1999 non potesse di per sé fondare la pretesa economica dopo la sopravvenienza dei c.c.n.l. del 2000 e del 2005, i quali avevano mantenuto il collegamento con il fondo aziendale e rimesso l'eventuale incremento dell'indennità alla contrattazione integrativa entro i limiti delle risorse disponibili. La Corte ha affermato che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti economici richiede un fondamento nella contrattazione collettiva e nelle relative condizioni, non essendo sufficiente un atto unilaterale di gestione del rapporto. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la novità e complessità della questione, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica

    La disposizione è letta come rinvio alla disciplina del fondo per il trattamento accessorio e come conferma che l'eventuale rideterminazione in aumento dell'indennità di pronta disponibilità resta subordinata alla contrattazione integrativa e ai limiti delle risorse disponibili.

  • art. 17 c.c.n.l. dirigenza medica del 3 novembre 2005

    Ha rivisto la disciplina dell'istituto e ha collegato il pagamento dell'indennità al fondo per il trattamento accessorio disciplinato dall'art. 55, confermando il ruolo della contrattazione integrativa e il collegamento con il fondo aziendale.

  • art. 20 c.c.n.l. dirigenza medica del 5 dicembre 1996

    Prevedeva il diritto all'indennità per ogni dodici ore e la sua corresponsione a valere sul fondo disciplinato dall'art. 62, costituendo la base della precedente disciplina.

  • art. 62 c.c.n.l. dirigenza medica del 5 dicembre 1996

    Stabiliva che la misura dell'indennità potesse essere rideterminata in sede di contrattazione decentrata, ma nei limiti del fondo annuale.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali, le disponibilità di bilancio e gli strumenti di programmazione dell'amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'avveramento dell'evento condizionante grava su chi intende far valere il diritto quando l'acquisto del diritto dipende da una condizione sospensiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alla motivazione di un precedente conforme, condivisa dal Collegio.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono essere riconosciuti solo se trovano base nella contrattazione collettiva e nelle condizioni da questa previste; un atto unilaterale dell'amministrazione non basta a fondare, da solo, un diritto soggettivo al compenso.
  • Quando la contrattazione nazionale rimette alla contrattazione integrativa la rideterminazione di un'indennità, il potere negoziale decentrato resta comunque vincolato alla capienza del fondo aziendale e alle risorse disponibili, se il sistema collettivo prevede tale limite.
  • Un accordo decentrato o una deliberazione aziendale anteriori non possono, di per sé, sopravvivere in modo autonomo a una successiva disciplina collettiva nazionale incompatibile, salvo un nuovo richiamo o una nuova regolazione integrativa compatibile con il sopravvenuto assetto contrattuale.
  • Se il diritto invocato dipende dal verificarsi di una condizione sospensiva legata a un evento futuro e incerto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su chi pretende di avvalersene.
  • La condizione è meramente potestativa solo quando l'evento dipende dal mero arbitrio della parte; è invece potestativa, e quindi non meramente arbitraria, quando la sua realizzazione è connessa a valutazioni di interesse e alla disponibilità di risorse o ad altri fattori oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro pubblico
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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