Ordinanza n. 5269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 399/2025, relativa agli atti ARES di approvazione della proposta di contratto e del Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2022
Esito
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del budget assegnato per il 2022 a una struttura privata accreditata per prestazioni di analisi chimico-cliniche. Dopo avere indicato in una bozza provvisoria un tetto di spesa pari a euro 391.556,03, ARES lo ha ridotto a euro 370.531,39 applicando una clausola di riequilibrio che limitava lo scostamento del budget di ciascuna struttura, rispetto al tetto assegnato nel 2021, entro il ±2,5%. La ricorrente, che nel 2021 aveva ottenuto euro 361.494,04, ha dedotto la violazione dei criteri regionali stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13/12 del 9 aprile 2021, sostenendo che ARES avesse esercitato un potere sostitutivo non spettantele e introdotto un criterio fondato sulla conservazione dei tetti storici, anziché sulla capacità erogativa, in contrasto con i principi di concorrenza e meritocrazia. È stata inoltre contestata l’utilizzazione del 10% di riserva del fondo sanitario per finanziare il riequilibrio, anziché destinarlo alla contrattualizzazione di nuovi erogatori o alla riduzione delle liste d’attesa. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso; l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d’appello. Ha rilevato che, se fosse accertata l’illegittimità della clausola che limita al ±2,5% lo scostamento rispetto al budget 2021, ARES dovrebbe ricalcolare i budget di tutte le strutture sulla base di criteri legittimi. Devono quindi essere chiamate in giudizio, quali controinteressate, almeno tutte le strutture sanitarie accreditate nel macroaggregato “diagnostica di laboratorio” che, secondo gli allegati alla deliberazione ARES n. 156 del 27 luglio 2022, abbiano ottenuto un budget complessivo superiore a quello provvisorio in conseguenza dell’applicazione della clausola di riequilibrio. Il Collegio ha ordinato all’appellante di integrare il contraddittorio notificando l’appello a tali soggetti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova degli adempimenti entro i successivi dieci giorni. Ha quindi rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 26 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando il giudizio non può proseguire senza la partecipazione di soggetti necessari o controinteressati.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui, quando il giudice di primo grado abbia applicato anche implicitamente tale disposizione, il giudice d’appello può disporre direttamente l’integrazione del contraddittorio in secondo grado, ove l’appello non sia manifestamente infondato.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la riedizione di un’attività amministrativa con ricalcolo delle posizioni di una pluralità di soggetti, devono essere considerati controinteressati e chiamati in giudizio i soggetti le cui posizioni potrebbero risultare direttamente incise dalla riedizione.
- Nel contenzioso relativo alla distribuzione di budget sanitari, sono controinteressate le strutture che abbiano beneficiato dell’applicazione del criterio contestato, qualora l’eventuale annullamento dell’atto imponga il ricalcolo dei budget sulla base di criteri differenti.
- Il giudice d’appello può disporre direttamente l’integrazione del contraddittorio in secondo grado quando il giudice di primo grado abbia applicato, anche implicitamente, l’art. 49, comma 2, c.p.a. e l’appello non risulti manifestamente infondato.
Come è indicizzato
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