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Provvedimento

Provvedimento del 29/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce i criteri di rischio e le modalità di inclusione, diniego e verifica delle partite IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie. Prevede l’inserimento automatico al 31° giorno dalla manifestazione di volontà, salvo diniego, e la possibilità di chiedere la non inclusione entro 30 giorni. Le verifiche si fondano su elementi di rischio fiscali, operativi e soggettivi, in coerenza con la normativa UE antifrode.

Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati a operazioni intracomunitarie

Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati a operazioni intracomunitarie

Il provvedimento disciplina i criteri di valutazione del rischio e le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. La finalità è garantire che l’accesso a tale archivio avvenga in base a controlli di affidabilità e completezza dei dati, in coerenza con la normativa nazionale e unionale in materia di IVA e antifrode.

Ambito di applicazione e finalità

Il documento riguarda i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quater, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 904/2010. L’obiettivo è definire:

  • i criteri di valutazione del rischio per l’autorizzazione;
  • le modalità di inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati;
  • le verifiche sulla correttezza dei dati IVA dichiarati;
  • il raccordo con i meccanismi di diniego, revoca o esclusione dall’archivio.

Criteri di valutazione del rischio

La valutazione del rischio di possibili finalità evasive si fonda su quattro macro-aree:

  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale e ausiliaria del soggetto richiedente;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del richiedente, con particolare riguardo a omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci;
  • elementi di rischio derivanti da collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.

Tali elementi sono elaborati mediante il confronto tra informazioni acquisite presso altre amministrazioni e dati disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate, costantemente aggiornate anche sulla base delle ordinarie attività di controllo fiscale e, in particolare, delle attività di contrasto alle frodi fiscali.

Verifiche sui dati dichiarati

Per assicurare l’efficacia dei criteri di rischio e l’attuazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010, è prevista una verifica sulla esattezza e completezza dei dati dichiarati dai soggetti titolari di partita IVA. La verifica è svolta tenendo conto:

  • delle informazioni già disponibili all’Agenzia;
  • dei dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia, periodicamente aggiornati;
  • delle informazioni acquisite presso altre amministrazioni;
  • degli esiti delle ordinarie attività di controllo fiscale.

Modalità di inclusione nell’archivio

Il soggetto che manifesta la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie viene inserito nell’archivio informatico al trentunesimo giorno dalla manifestazione di volontà, in assenza di un provvedimento di diniego. Dalla stessa data, il contribuente può verificare l’avvenuta inclusione controllando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuito.

Istanza di non inclusione

Entro 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente può presentare un’apposita istanza direttamente alla struttura dell’Agenzia competente per i controlli IVA per richiedere la non inclusione nell’archivio.

Quadro normativo e motivazioni

Il provvedimento si inserisce nel quadro della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’identificazione mediante numero individuale di determinati soggetti passivi e, in alcuni casi, la possibilità per gli Stati membri di non identificare operazioni occasionali. Richiama inoltre l’articolo 27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che introduce un regime di autorizzazione per le operazioni intracomunitarie in sede di identificazione IVA.

La motivazione evidenzia che la disciplina nazionale recepisce le indicazioni della Commissione europea e dell’Anti tax fraud strategy expert group, orientate a migliorare l’affidabilità delle banche dati IVA e a rafforzare il contrasto alle frodi. In tale prospettiva, il Regolamento (UE) n. 904/2010 richiede agli Stati membri di assicurare che i dati forniti ai fini IVA siano completi ed esatti e che siano svolte verifiche basate sulla valutazione del rischio.

Tempistiche delle verifiche e possibili effetti

Le verifiche sono effettuate, in linea generale, prima dell’inclusione nell’archivio; se ciò non è possibile, possono essere svolte verifiche preliminari entro sei mesi dall’inclusione. I criteri di rischio possono inoltre costituire elemento utile per l’avvio di controlli ordinari che possono sfociare nella revoca della registrazione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • articolo 35, comma 15-quater, del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’articolo 27 del d.l. n. 78/2010;
  • direttiva 2006/112/CE, articolo 214;
  • Regolamento (UE) n. 904/2010, articoli 22 e 23.

Pubblicazione ed efficacia

È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 29 dicembre 2010.

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