Provvedimento del 22/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina modalità, termini, contenuti ed esclusioni della comunicazione telematica delle operazioni IVA rilevanti ex art. 21 del D.L. 78/2010. Sono indicati soggetti obbligati, soglie di importo, operazioni escluse, dati da trasmettere, scadenze, canali telematici, gestione ricevute e scarti, oltre alle specifiche tecniche dei tracciati record.
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplina l'attuazione dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA previsto dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono definiti ambito oggettivo e soggettivo, esclusioni, contenuti informativi, termini, modalità di invio e specifiche tecniche del file.
Soggetti obbligati e casi particolari
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta secondo i criteri stabiliti dal provvedimento. In presenza di operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive sostanziali, si applicano regole diverse a seconda che il soggetto originario si sia estinto o meno:
- se il soggetto si è estinto, il subentrante trasmette la comunicazione includendo anche i dati del soggetto estinto;
- se il soggetto non si è estinto, la comunicazione resta a suo carico.
Operazioni oggetto di comunicazione e soglie
La comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per corrispettivi pari o superiori a euro 3.000 al netto dell'IVA. Per le operazioni per le quali non sussiste obbligo di fattura, la soglia è elevata a euro 3.600 al lordo dell'IVA applicata. Se vi sono più contratti collegati, ai fini del limite va considerato il corrispettivo complessivo previsto per tutti i contratti.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per gli altri contratti con corrispettivi periodici, l'operazione è comunicabile quando i corrispettivi dovuti in un anno solare raggiungono complessivamente euro 3.000.
Per il periodo d'imposta 2010:
- la soglia è elevata a euro 25.000;
- la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.
Operazioni escluse
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list indicati nei decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001;
- le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
In fase di prima applicazione sono escluse anche le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.
Dati da indicare nella comunicazione
Per ciascuna cessione o prestazione devono essere indicati:
- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 605/1973;
- i corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali e l'importo dell'IVA applicata, oppure la qualificazione dell'operazione come non imponibile o esente; per le operazioni senza obbligo di fattura, il corrispettivo comprensivo di IVA.
Per le operazioni non soggette a fatturazione, il committente o commissionario deve fornire i propri dati identificativi ai fini della compilazione.
Termini di invio e regole temporali
La comunicazione va trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli elementi informativi sono individuati facendo riferimento:
- al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972;
- in mancanza, al momento di cui all'art. 6 del medesimo decreto.
Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione può essere inviata fino al 31 ottobre 2011.
È ammessa la sostituzione di una comunicazione già trasmessa, se riferita al medesimo periodo temporale, previo annullamento della precedente e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione.
Modalità di trasmissione e ricevute
L'invio avviene telematicamente secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento, tramite:
- servizio Entratel;
- servizio Internet (Fisconline), secondo i requisiti posseduti dal soggetto obbligato;
- intermediari abilitati ex art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 322/1998.
La trasmissione deve essere preceduta obbligatoriamente dal controllo effettuato con i prodotti software gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione si considera effettuata quando l'Agenzia completa la ricezione del file. La ricevuta è resa disponibile telematicamente entro cinque giorni lavorativi dall'invio, salvo forza maggiore.
Il file è scartato, e i dati si considerano non trasmessi, nei casi di:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
- duplicazione del codice di autenticazione o di riscontro;
- file non elaborabile perché non verificato con il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione nel caso di invio da parte di intermediario.
In caso di scarto, il trasmittente deve ripresentare correttamente il file entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dello scarto.
Trattamento e sicurezza dei dati
I dati confluiscono nell'Anagrafe tributaria per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Il trattamento avviene secondo il principio di necessità, tramite sistemi informativi e data warehouse che consentono analisi selettive e limitano il trattamento dei dati personali ai soli soggetti da sottoporre a controlli fiscali.
L'accesso è riservato agli operatori incaricati dei controlli e le operazioni sono tracciate. La consultazione sicura degli archivi è garantita da misure di profilazione, identificazione, autenticazione, autorizzazione, tracciatura degli accessi e conservazione delle copie di sicurezza.
Specifiche tecniche: struttura del file
Il documento contiene i tracciati record per la fornitura telematica, con record di testa, di dettaglio e di coda.
Record di testa e di coda
Entrambi riportano:
- tipo record;
- codice identificativo della fornitura, sempre "ART21";
- codice numerico della fornitura, sempre "47";
- tipologia di invio: 0 invio ordinario, 1 invio sostitutivo, 2 annullamento, 3 comunicazione negativa;
- protocollo telematico da sostituire o annullare, da valorizzare solo in caso di invio sostitutivo o annullamento;
- dati del soggetto obbligato, persona giuridica o persona fisica;
- anno di riferimento;
- indicazione se la comunicazione riguarda anche operazioni di società incorporata;
- eventuali dati dell'intermediario incaricato dell'invio e data dell'impegno;
- caratteri di controllo e di fine riga.
Dettaglio operazioni con soggetti non titolari di partita IVA
Il record di dettaglio per controparte non titolare di partita IVA richiede:
- codice fiscale della controparte;
- data dell'operazione;
- corrispettivo comprensivo di IVA;
- tipologia imponibile, con valori ammessi: imponibile, non imponibile, esente, imponibile con IVA non esposta in fattura;
- tipologia dell'operazione: cessione di beni o prestazione di servizi.
Dettaglio operazioni con soggetti titolari di partita IVA
Il record di dettaglio per controparte titolare di partita IVA richiede:
- partita IVA della controparte;
- data di registrazione o data ex art. 6 del D.P.R. 633/1972;
- corrispettivo al netto dell'IVA;
- imposta relativa all'operazione, con valorizzazione a zero se assente;
- tipologia imponibile, con gli stessi valori previsti per le operazioni non titolari di partita IVA;
- tipologia dell'operazione: cessione di beni, prestazione di servizi, acquisto di beni, acquisto di servizi.
Dettaglio operazioni con soggetti non residenti privi di codice fiscale
Il record richiede, a seconda che la controparte sia persona fisica o non fisica:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale per le persone fisiche;
- denominazione o ragione sociale, città estera, Stato estero e indirizzo estero del domicilio fiscale per i soggetti non fisici;
- data dell'operazione;
- corrispettivo al netto dell'IVA;
- imposta relativa all'operazione, con zero se assente;
- tipologia imponibile;
- tipologia dell'operazione.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i poteri del Direttore dell'Agenzia delle Entrate derivanti dal D.Lgs. 300/1999, dallo Statuto dell'Agenzia delle Entrate e dal Regolamento di amministrazione. Come base normativa sostanziale sono richiamati il D.L. 78/2010, l'art. 21, il D.P.R. 633/1972, il D.P.R. 322/1998, il D.P.R. 605/1973 e il decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 244/2007.
Roma, 22 dicembre 2010.
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