Provvedimento Interdirigenziale del 21/12/10
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento avvia, dal 29 dicembre 2010, una fase sperimentale di facoltatività per l’invio telematico del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, limitatamente ad alcuni uffici notarili. Disciplina presentazione, certificato di eseguita formalità, gestione delle irregolarità del servizio e approva le specifiche tecniche degli allegati.
Attivazione sperimentale della trasmissione telematica facoltativa del titolo per i registri immobiliari
Attivazione sperimentale della trasmissione telematica del titolo
Il provvedimento interdirigenziale del 21 dicembre 2010 disciplina l’avvio, in via sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, nell’ambito delle procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463. Il testo definisce l’ambito applicativo iniziale, le regole di presentazione, il rilascio del certificato di eseguita formalità, la gestione delle eventuali irregolarità del servizio e le specifiche tecniche applicabili.
Presupposti normativi e finalità
Il provvedimento richiama un ampio quadro normativo relativo all’evoluzione delle procedure informatiche e telematiche negli adempimenti immobiliari e notarili. Tra i riferimenti richiamati vi sono, in particolare:
- la legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di servizio ipotecario e automazione delle conservatorie;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2, sulla validità di atti, dati e documenti informatici;
- il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 64, istitutivo dell’Agenzia del territorio;
- il d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto gli artt. 3-bis, 3-ter e 3-sexies nel d.lgs. n. 463/1997;
- il d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, sul regolamento per le procedure telematiche in materia di atti immobiliari;
- il decreto interdirigenziale 13 dicembre 2000, sull’utilizzazione delle procedure telematiche e sul modello unico informatico;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale;
- il d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 3, che prevede un provvedimento interdirigenziale per la progressiva estensione delle procedure telematiche;
- il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, sulla estensione delle procedure telematiche;
- il provvedimento 30 aprile 2008, sulle specifiche tecniche;
- il d.P.C.M. 30 marzo 2009, sulle firme digitali e la validazione temporale;
- il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, sull’atto pubblico informatico notarile.
La finalità dichiarata è quella di stabilire la data di attivazione della trasmissione telematica del titolo e di disciplinarne modalità e specifiche tecniche, anche in collegamento con il rilascio telematico del certificato di eseguita formalità.
Ambito di applicazione e decorrenza
L’art. 1 dispone che, nell’ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463/1997, sia attivata in via sperimentale la trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, con riferimento agli effetti dell’art. 2678 c.c.
La trasmissione telematica riguarda:
- la copia autenticata di un atto notarile;
- l’atto integralmente predisposto con strumenti informatici;
- l’impiego della firma digitale prevista dall’art. 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Dal 29 dicembre 2010 i notai possono trasmettere telematicamente il titolo per gli atti da presentare al conservatore presso gli uffici di:
- Bologna;
- Firenze;
- Lecce;
- Palermo.
È previsto che un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, stabilisca modalità e termini per l’estensione della trasmissione telematica agli atti notarili su tutto il territorio nazionale.
Regole procedurali applicabili
Agli atti trasmessi per via telematica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:
- degli artt. 3-bis e seguenti del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463;
- del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.
Il provvedimento quindi non introduce un sistema autonomo, ma si innesta nel quadro già previsto per gli adempimenti telematici in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura.
Presentazione delle formalità e criterio di ordine di ricezione
Durante il regime transitorio, ai fini dell’art. 2678 c.c., le formalità integralmente trasmesse per via telematica si considerano presentate secondo l’ordine di ricezione telematica e con una scansione temporale precisa rispetto alle formalità presentate allo sportello.
In particolare:
- se la trasmissione avviene entro il termine dell’orario di apertura al pubblico, le formalità si intendono presentate nello stesso giorno di trasmissione, dopo tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione;
- se la trasmissione avviene dopo il termine dell’orario di apertura al pubblico, le formalità si intendono presentate nel giorno successivo, dopo tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione.
Per determinare l’ordine di ricezione:
- a ciascun file trasmesso è assegnata l’ora di ricezione;
- tale ora corrisponde alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al d.m. 30 novembre 1993, n. 591;
- la risoluzione è al microsecondo;
- alle formalità richieste in base allo stesso titolo e contenute nel medesimo file è assegnata la stessa ora di ricezione, fermo restando l’ordine in cui sono state trasmesse.
L’ora UTC corrispondente viene riportata sulla ricevuta di trasmissione, sulle note e sul registro generale d’ordine.
Certificato di eseguita formalità
Per tutte le formalità trasmesse telematicamente, il certificato di eseguita formalità è:
- sottoscritto dal conservatore o da un suo delegato;
- firmato digitalmente;
- corredato dall’attestazione delle relative funzioni;
- restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
Il provvedimento dedica quindi specifica attenzione alla tracciabilità e alla validità del rilascio del certificato nel canale digitale.
Irregolare funzionamento del servizio telematico
In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del decreto interdirigenziale 13 dicembre 2000, l’Agenzia assicura comunque l’eseguibilità degli adempimenti mediante:
- presentazione di copia conforme del titolo su supporto cartaceo, nel rispetto del decreto interdirigenziale richiamato;
- restituzione del certificato di eseguita formalità mediante consegna del secondo originale della nota formato su supporto cartaceo.
La disciplina garantisce dunque una soluzione alternativa cartacea in presenza di disservizi del canale telematico.
Specifiche tecniche approvate
Il provvedimento approva le specifiche tecniche per:
- l’inserimento della copia digitale del titolo nel file da trasmettere, in conformità alle specifiche tecniche già allegate al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008 per registrazione, trascrizione, iscrizione e voltura;
- il rilascio per via telematica del certificato di eseguita formalità, secondo l’Allegato 1;
- le modalità di attestazione delle funzioni di cui all’art. 4, secondo l’Allegato 2.
È inoltre previsto che eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 2 siano adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio.
Pubblicazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Testo integrale
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