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Provvedimento

Provvedimento del 30/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dispone che, dal 1° gennaio 2011, le attività di tutoraggio, controllo, recupero, contenzioso e rimborso IVA relative ai contribuenti non residenti che operano direttamente ai sensi dell’art. 35-ter DPR 633/1972 e con volume d’affari non inferiore a 100 milioni di euro siano assegnate alla Direzione regionale dell’Abruzzo. Per alcuni adempimenti sono fissate decorrenze specifiche; per i contribuenti di nuova identificazione il rimborso resta temporaneamente al Centro Operativo di Pescara fino ai termini indicati.

Attribuzione alla Direzione regionale dell’Abruzzo delle competenze IVA per contribuenti non residenti con volume d’affari almeno pari a 100 milioni di euro

Attribuzione di competenze IVA alla Direzione regionale dell’Abruzzo

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina la concentrazione, presso la Direzione regionale dell’Abruzzo, delle attività relative a una specifica platea di contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che assolvono direttamente gli obblighi e esercitano i diritti IVA ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, purché abbiano un volume d’affari non inferiore a 100 milioni di euro. L’atto dà attuazione all’art. 27, commi da 9 a 14, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Soggetti interessati e criterio di individuazione

La disciplina riguarda i contribuenti non residenti che operano in Italia con identificazione diretta ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972 e che raggiungono il requisito del volume d’affari minimo di 100 milioni di euro.

La individuazione dei contribuenti avviene sulla base dei criteri già fissati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2009/54291 del 6 aprile 2009.

Decorrenza dell’assegnazione delle attività

Dal 1° gennaio 2011 le attività previste dall’art. 27, commi 9, 11 e 12, del DL n. 185/2008 nei confronti dei soggetti sopra indicati sono demandate alla Direzione regionale dell’Abruzzo.

Dalla stessa data sono attribuiti alla medesima Direzione anche i poteri e le attribuzioni di cui all’art. 51 e seguenti del DPR n. 633/1972, in attuazione dell’art. 27, comma 13, del DL n. 185/2008.

Attività demandate alla Direzione regionale dell’Abruzzo

In relazione ai contribuenti interessati, la Direzione regionale dell’Abruzzo svolge le attività elencate dall’art. 27, comma 14, del DL n. 185/2008, con decorrenze specifiche:

  • liquidazione ex art. 54-bis DPR n. 633/1972, per i periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e successivi;
  • controllo sostanziale per gli anni d’imposta per i quali, al 1° gennaio 2011, siano ancora pendenti i termini previsti dall’art. 57 DPR n. 633/1972;
  • recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, con riferimento alle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2008;
  • gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza della Direzione regionale;
  • rimborso IVA relativo agli anni d’imposta 2006 e successivi.

Chiarimenti motivazionali e coordinamento con la normativa interna

La motivazione del provvedimento richiama il quadro normativo già esistente, evidenziando che l’art. 27 del DL n. 185/2008 ha attribuito alle strutture individuate dal regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, oltre alle attività di tutoraggio, anche le ulteriori funzioni di liquidazione, controllo, recupero crediti, contenzioso e rimborso nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro.

L’art. 4, comma 3, del regolamento di amministrazione dell’Agenzia ha poi allocato tali competenze alle strutture regionali di vertice.

Determinazione del volume d’affari e regime transitorio per i rimborsi

Ai fini della verifica della soglia minima di 100 milioni di euro, il provvedimento rinvia ai criteri del provvedimento direttoriale prot. 2009/54291 del 6 aprile 2009.

È inoltre precisato che, per i periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e fino al novantesimo giorno successivo a tale scadenza, il parametro di riferimento va desunto dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.

In tale fase transitoria, fino alla scadenza di detto ultimo termine, la competenza per l’attività di rimborso nei confronti dei contribuenti che si identificano per la prima volta ai sensi dell’art. 35-ter è attribuita al Centro Operativo di Pescara.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, 67, 68 e 71;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, art. 4;
  • DL 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi da 9 a 14;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2005, 6 marzo 2007, 6 aprile 2009, 16 dicembre 2009 e 20 dicembre 2010.

Data e sottoscrizione

L’atto è datato Roma, 30 dicembre 2010, ed è sottoscritto dal Direttore vicario Marco Di Capua per il Direttore dell’Agenzia Attilio Befera.

Testo integrale

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