Provvedimento del 29/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate può negare o revocare l’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie, dopo una valutazione della completezza dei dati, del rischio fiscale e di specifiche situazioni di irregolarità. Prevede regole transitorie per le partite IVA già esistenti e controlli periodici sull’archivio dei soggetti autorizzati.
Diniego o revoca dell'autorizzazione alle operazioni intracomunitarie
Diniego o revoca dell’autorizzazione alle operazioni intracomunitarie
Il provvedimento definisce le modalità di accesso, esclusione e revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010. La disciplina mira ad adeguare il sistema italiano alla normativa europea e a rafforzare il contrasto alle frodi IVA.
Dichiarazione di volontà e presentazione dell’istanza
I soggetti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate o al Registro delle imprese tramite Comunicazione Unica, se obbligati. Nella dichiarazione deve essere indicata l’eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.
La volontà è espressa:
- compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 o AA9;
- per gli enti non commerciali non soggetti passivi, selezionando la casella “C” del Quadro A del modello AA7.
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
- presentare un’apposita istanza a un ufficio dell’Agenzia delle entrate per dichiarare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie;
- comunicare con la stessa modalità la volontà di rinunciare all’opzione, con effetto dalla data di acquisizione dell’istanza da parte dell’Agenzia.
Per i soggetti non residenti che presentano il modello ANR ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l’istanza va presentata al Centro Operativo di Pescara, anche per la rinuncia.
Procedura di diniego in sede di prima valutazione
Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l’Agenzia verifica la completezza e l’esattezza dei dati e svolge una valutazione preliminare dei dati e del rischio. Se l’esito è negativo, la struttura competente per i controlli IVA emette il provvedimento di diniego entro il medesimo termine.
Il diniego può fondarsi su:
- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, tali da comportare la cessazione d’ufficio della partita IVA;
- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa per l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie;
- analisi del rischio della posizione del contribuente secondo i criteri stabiliti con apposito provvedimento ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 35;
- riscontro dell’esattezza e completezza dei dati per l’identificazione IVA, anche secondo i criteri del Regolamento (UE) n. 904/2010;
- verifica di specifiche situazioni di rischio, tra cui:
- cessazione dell’attività economica dichiarata o accertata dall’Amministrazione;
- dichiarazione di dati falsi o omessa comunicazione di variazioni che avrebbero impedito l’identificazione IVA o determinato la cessazione d’ufficio della partita IVA;
- gravi inadempimenti dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti quello in corso alla data della dichiarazione di volontà;
- precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare, rappresentante legale, amministratori o soci;
- altri elementi di criticità e rischio disponibili all’Amministrazione.
Se il provvedimento di diniego non è emesso entro trenta giorni, al trentunesimo giorno il soggetto è inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati.
Revoca dell’autorizzazione dopo l’inclusione nell’archivio
Per i soggetti già inclusi nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, l’Agenzia effettua controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.
L’eventuale esclusione dall’archivio avviene con provvedimento di revoca, emesso dalla struttura competente per i controlli IVA, sulla base di un’ulteriore valutazione della posizione del contribuente. I criteri di valutazione coincidono sostanzialmente con quelli previsti per il diniego e comprendono:
- verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del d.P.R. n. 633 del 1972;
- verifica dei requisiti per l’inclusione nell’archivio;
- analisi del rischio;
- verifica delle situazioni di inattività economica o di dati falsi/omessi;
- riscontro della correttezza e completezza dei dati IVA;
- gravi inadempimenti dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti;
- precedente coinvolgimento in frodi fiscali;
- ulteriori elementi di criticità e rischio.
Regime transitorio per i soggetti con dichiarazione di inizio attività dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011 sono esclusi dall’archivio entro il 28 febbraio 2011 se:
- non hanno manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie secondo le modalità previste;
- oppure, in mancanza di tale volontà, non hanno comunque effettuato nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e non hanno adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.
Se tali soggetti intendono operare in ambito intracomunitario, possono chiedere l’inclusione nell’archivio con la procedura ordinaria di manifestazione di volontà; si applicano anche a loro le regole di diniego o revoca.
Per i soggetti non esclusi dall’archivio e per i quali non siano ancora decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà alla data di conferma in archivio, si applica prima la procedura di cui al punto 2.1 e poi quella di cui al punto 2.2. Per gli altri soggetti inclusi, la prima valutazione dei dati va svolta entro il 31 luglio 2011.
Regime transitorio per i soggetti con dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31 maggio 2010
Sono esclusi dall’archivio entro il 28 febbraio 2011 i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31 maggio 2010 e che:
- non hanno presentato gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, prestazioni di servizi e acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010;
- oppure, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
Anche questi soggetti possono richiedere l’inclusione nell’archivio tramite la procedura ordinaria di manifestazione di volontà; si applica la procedura di diniego o revoca prevista dal provvedimento. Per i soggetti la cui eventuale richiesta di inclusione risulti già decorsa da 30 giorni alla data di conferma in archivio, e per tutti gli altri soggetti inclusi secondo tale disciplina, la prima valutazione dei dati deve essere effettuata entro il 31 luglio 2011.
Controlli periodici
Le posizioni presenti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono sottoposte a verifiche periodiche secondo i criteri di valutazione del rischio indicati nel provvedimento.
Gli esiti di tali verifiche possono servire:
- per avviare attività di controllo;
- per emanare un provvedimento di revoca della registrazione nell’archivio.
L’esclusione può inoltre essere disposta sulla base di elementi emersi nell’ordinaria attività di controllo che evidenzino situazioni di pericolosità fiscale.
Efficacia dei provvedimenti e impugnazione
Il provvedimento di diniego può essere emesso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. In mancanza, al trentunesimo giorno il soggetto entra nell’archivio dei soggetti autorizzati.
La revoca produce l’esclusione dall’archivio con effetto dalla data di emissione.
I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla notificazione, anche a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982.
Motivazioni e quadro europeo
Il provvedimento richiama l’articolo 214 della Direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di identificare con un numero individuale determinati soggetti passivi e, in alcuni casi, enti non soggetti passivi coinvolti in operazioni IVA e intracomunitarie.
Viene chiarito che l’articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010 introduce un regime di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, in linea con le richieste della Commissione europea in materia di contrasto alle frodi.
Il provvedimento si coordina anche con il Regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare con gli articoli 22 e 23, che impongono agli Stati membri di verificare completezza ed esattezza dei dati forniti ai fini IVA e di attivare procedure di controllo basate sulla valutazione del rischio.
Finalità operative
La disciplina è motivata dall’esigenza di:
- rafforzare il contrasto alle frodi IVA;
- garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati delle posizioni IVA;
- eliminare dal sistema soggetti non coerenti con i requisiti richiesti o per i quali i dati non siano completi ed esatti;
- adeguare il Sistema elettronico di scambio dati sull’IVA alle prescrizioni europee e nazionali.
L’intervento sul sistema informativo viene indicato come avviato con la pubblicazione del provvedimento e da concludersi entro il 28 febbraio 2011.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- articolo 35, comma 7-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010;
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 214;
- Regolamento (UE) n. 904/2010, articoli 22 e 23.
È infine precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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