Cassazione Civile, Ordinanza n. 37471/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF/IRES/IVA per l'anno 2005, emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza e dopo indagini bancarie sui conti correnti dell'amministratore della società e del padre di questi, procuratore speciale della società. L'Ufficio aveva imputato a ricavi non dichiarati i versamenti e i prelevamenti privi di giustificazione sui conti intestati ai due soggetti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, escludendo le movimentazioni sul conto del procuratore speciale e parte di quelle sul conto dell'amministratore. La CTR aveva confermato la legittimità dell'accertamento sulle movimentazioni del conto dell'amministratore e aveva escluso quelle sul conto del procuratore speciale, ritenendo non sufficiente il mero vincolo di parentela. L'Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi: violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR escluso la riferibilità alla società delle movimentazioni sul conto del congiunto dell'amministratore; e omesso esame di un fatto decisivo, cioè la nomina del padre quale procuratore speciale e il contesto familiare e societario. La società proponeva ricorso incidentale con tre motivi: violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per pretesa notifica ante tempus dell'avviso; violazione delle norme sulle presunzioni bancarie per l'imputazione alla società dei movimenti sul conto dell'amministratore; e violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata applicazione della prova presuntiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso della società contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. In motivazione ha ritenuto infondato il motivo della società sull'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché la garanzia dei sessanta giorni riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche svolte nei locali del contribuente e non un ulteriore verbale finale redatto presso l'Ufficio; ha però escluso che nel caso concreto si ponesse realmente tale questione, poiché l'accertamento era fondato sulle risultanze di indagini bancarie autorizzate. Ha invece ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia: per le società a ristretta base sociale le movimentazioni sui conti intestati a soci o congiunti possono essere imputate alla società in presenza di elementi sintomatici quali il rapporto familiare stretto e la ristretta compagine, salvo prova contraria analitica del contribuente; nel caso concreto, il conto del padre dell'amministratore era legittimamente attratto nella presunzione, spettando alla società dimostrare in modo specifico la diversa origine delle somme. Ha infine ritenuto corretta la decisione della CTR sulle movimentazioni del conto dell'amministratore, poiché la prova contraria offerta era generica e non analitica.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall'Ufficio si presumono riferibili a operazioni imponibili; la presunzione opera anche per i conti intestati a soci o congiunti in società a ristretta base, salvo prova contraria analitica del contribuente.
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA vale la medesima presunzione bancaria prevista per le imposte sui redditi, estendibile ai conti di soci e familiari in presenza di elementi sintomatici della riferibilità alla società.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera per la conclusione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolte nei locali del contribuente; non è richiesto un ulteriore verbale di chiusura quando le operazioni siano completate presso gli uffici dell'ente impositore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalle parti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata pur mantenendone il dispositivo.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; il contribuente deve offrire prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, le presunzioni bancarie fiscali possono estendersi ai conti intestati ai soci o ai loro congiunti quando vi siano elementi sintomatici di contiguità familiare e societaria, salvo prova contraria specifica e analitica del contribuente.
- La prova contraria alle presunzioni bancarie non può essere generica o fondata su ipotesi alternative: occorre dimostrare, per ciascuna movimentazione, la sua estraneità all'attività d'impresa oppure la sua corrispondenza a operazioni già dichiarate.
- Il mero rapporto di parentela, se inserito in un contesto di compagine ristretta e di stretta contiguità gestionale, può costituire indizio sufficiente a fondare l'imputazione dei movimenti bancari alla società, spostando sul contribuente l'onere di una dimostrazione puntuale.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi e alle verifiche nei locali del contribuente e non impone un ulteriore verbale di chiusura quando l'attività istruttoria sia completata presso gli uffici dell'Amministrazione.
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