Sentenza del 22/02/2022 n. 5695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rideterminato il reddito 2008 del contribuente in misura molto inferiore rispetto all'accertamento sintetico effettuato con il redditometro. L'Agenzia lamenta che il giudice territoriale ha dato valore decisivo alla mera disponibilita statica di somme su conto corrente al 31/12/2005 senza richiedere prova del perdurare della disponibilita e dell'effettivo impiego di tali somme per sostenere le spese riferite ai beni indice, violando gli artt. 38 D.P.R. n.600/1973 (commi 4 e 6), 2697 e 2728 c.c. e i principi sul riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente. La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'accertamento sintetico fondato sul redditometro genera una presunzione legale di capacita contributiva dalla disponibilita dei beni indice; spetta quindi al contribuente provare l'origine non reddituale delle somme e documentare elementi indicativi del loro impiego nel tempo per coprire le spese contestate; la mera prova di un saldo esistente in una data (es. 31/12/2005) senza dimostrazione della durata della disponibilita e dell'utilizzo non e sufficiente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Disciplina il metodo sintetico (redditometro). L'applicazione dei parametri e delle tabelle consente all'Amministrazione di presumere una maggiore capacita contributiva dalla disponibilita dei beni indice; l'Ufficio e esonerato da ulteriori prove sull'esistenza dei beni stessi.
Decreti ministeriali dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992
Contengono le tabelle e i coefficienti utilizzati per attribuire un valore ai beni e servizi indice secondo il metodo sintetico; hanno funzione accertativa e probatoria, non normativa
Codice civile, art. 2728
Riconosce la presunzione legale: la disponibilita dei beni comporta la presunzione della capacita contributiva, salvo prova contraria del contribuente.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova: spettano alle parti le prove dei fatti che deducono. In materia redditometrica, una volta provata l'esistenza dei beni, grava sul contribuente l'onere di provare la non imponibilita o l'origine non reddituale delle somme.
Costituzione, art. 23
Richiama la riserva di legge nella determinazione del reddito; la Corte chiarisce che i decreti ministeriali forniscono parametri accertativi ma non norme di origine fiscale autonome
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento di legittimita per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di cassazione
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in relazione al ricorso incidentale, riguarda l'esame dei fatti e delle prove; la Corte ha ritenuto il motivo incidentale generico e non idoneo a farne oggetto di censura
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale
Massime di principio
- L'accertamento sintetico basato sul redditometro crea una presunzione legale di capacita contributiva dalla disponibilita dei beni indice; lAmministrazione non deve andare oltre la dimostrazione di tali elementi indicatori.
- Una volta provata la disponibilita dei beni, l'onere di produrre la prova contraria grava sul contribuente: non basta dimostrare una disponibilita finanziaria statica in una sola data, occorre documentare la provenienza non reddituale e fornire elementi che indichino durata e uso concreto delle somme per sostenere le spese contestate.
- La prova contraria puo consistere in documentazione che evidenzi accumuli in anni precedenti, movimenti bancari, investimenti/disinvestimenti e flussi finanziari coerenti con l'impiego delle somme per il mantenimento dei beni indice; la quantità e la persistenza delle disponibilita sono aspetti decisivi.
- Il giudice tributario non puo privare i fattori-indice del loro valore presuntivo se effettivamente dimostrati dallUfficio, ma deve valutare la fondatezza della prova alternativa offerta dal contribuente in termini sia quantitativi sia temporali.
- La mera esibizione di un saldo bancario ad una data anteriore non e sufficiente a vincere la presunzione; e necessario dimostrare la continuita della disponibilita o la chiara destinazione delle somme alle spese per i beni indice.
- In caso di errata distribuzione dell'onere della prova o di valutazione insufficiente degli elementi dinamici (durata e uso delle disponibilita), la sentenza puo essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame.
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