Ordinanza n. 520/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del “Diniego di Autorizzazione Paesaggistica in “Procedura Semplificata” emanato dal Responsabile del Servizio (geom. Giuseppe Maxenti) del Comune di Morbegno Provincia di Sondrio Area Tecnico- Ambientale Sportello Unico per l'Edilizia in data 25 luglio 2023, Pratica B13/2023 Prot. n. 5578 (Doc. 1), notificato/comunicato il medesimo giorno alla ricorrente, con il quale è stato decretato di esprimere il diniego di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, relativamente all'istanza presentata dalla società ABCLOG S.R.L. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale totale pari a 11,76 kWp, in Morbegno (SO), Vicolo Colombo n. 6 nonché, per quanto possa occorrere e quale atto presupposto, della comunicazione del Comune di Morbegno del 28/3/2023 avente ad oggetto “PREAVVISO DI DINIEGO ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/1990 e s.m.i. – Parere della Soprintendenza” (Doc.2) e annullare i medesimi provvedimenti impugnati; - del “Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.”, Prot. n. 5664 del 08/03/2023 (comunicato/notificato il 28/03/2023, Doc. 3), e del successivo “Parere negativo ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. a seguito di preavviso di diniego rilasciato con Prot. n. 7659 del 28/03/2023”, Prot. n. 8954 del 7/04/2023 (comunicato/notificato il 12 luglio 2023), espressi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico da parte della ABCLOG S.R.L. (Doc. 4), entrambi quali atti presupposti e annullare i medesimi provvedimenti impugnati; - di ogni altro atto/provvedimento presupposto al Diniego di Autorizzazione Paesaggistica in “Procedura Semplificata” emanato dal Responsabile del Servizio (geom. Giuseppe Maxenti) del Comune di Morbegno di cui al precedente punto 1) (tra cui, per quanto occorra, i suindicati preavviso di diniego e successivo parere negativo della citata Soprintendenza e preavviso di diniego comunicato dal Comune di Morbegno, ed eccettuato invece, ed in ogni caso, il parere della Commissione per il Paesaggio del Comune di Morbegno del 6/3/2023 non impugnato), ad esso connesso e/o consequenziale, ad oggi non conosciuto, ed annullare i medesimi provvedimenti impugnati. E, per l'effetto, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Milano - In via principale: accertato e dichiarato il diritto di ABCLOG ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio delle proprie unità immobiliari come da richiesta 11/2/2023 di rilascio con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 13/2/2017 n. 31 e per gli effetti dell'art. 146, c. 9 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., per il maturato silenzio-assenso e visto altresì il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio del medesimo Comune di Morbegno reso il 6/3/2023, disporre/ordinare al Comune di Morbegno (SO), in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica richiesta; - In via subordinata: nella denegata eventualità di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, disporre/ordinare il riavvio del procedimento davanti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e al Comune di Morbegno e/o dare in ogni caso i più opportuni provvedimenti perché la medesima Soprintendenza ed il Comune di Morbegno valutino le effettive caratteristiche dell'impianto fotovoltaico di cui alla richiesta 11/2/2023 di ABCLOG S.R.L. e la sua compatibilità/sostenibilità ambientale e si pronuncino sul rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica attenendosi ai principi ed alle indicazioni che verranno formulati dall'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito; - In via di ulteriore subordine: nella denegata eventualità di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e subordinata, disporre/ordinare il riavvio del procedimento davanti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ed al Comune di Morbegno e/o dare in ogni caso i più opportuni provvedimenti perché la medesima Soprintendenza ed il Comune di Morbegno valutino la modifica progettuale proposta da ABCLOG S.R.L. nelle proprie osservazioni trasmesse il 6/4/2023 agli stessi Enti, anche sotto il profilo della sua compatibilità/sostenibilità ambientale, e si pronuncino sul rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica riguardo a detto progetto attenendosi ai principi ed alle indicazioni che verranno formulati dall'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, unitamente agli atti presupposti, inclusi il preavviso di diniego e il parere negativo della Soprintendenza
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica relativo a un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 11,76 kWp, nonché il preavviso di diniego e il successivo parere negativo della Soprintendenza. Ha chiesto in via principale l'annullamento degli atti, l'accertamento del maturato silenzio-assenso e l'ordine al Comune di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica; in subordine, ha chiesto la riedizione del procedimento con una nuova valutazione della compatibilità paesaggistica dell'impianto e della modifica progettuale proposta nelle osservazioni. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, né una valutazione nel merito della fondatezza delle domande.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria, se permanga l'interesse alla decisione e deve aggiornare il giudice sui fatti e sugli atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre conseguenze processuali dal comportamento delle parti e, in particolare, dalla loro inerzia rispetto agli incombenti richiesti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse e di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
Indicato nel diniego comunale quale base normativa dell'autorizzazione paesaggistica negata.
art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004
Indicato quale base normativa del parere negativo espresso dalla Soprintendenza.
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di accertamento del silenzio-assenso e di rilascio dell'autorizzazione.
art. 11, comma 6, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Indicato nel diniego comunale quale disposizione applicata nel procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
art. 3 d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione ai preavvisi di diniego comunicati dal Comune e dalla Soprintendenza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione di fatto e di diritto, la mancata ottemperanza all'incombente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla definizione della controversia.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un'ordinanza istruttoria o a una specifica comunicazione giudiziale diretta a verificare la permanenza dell'interesse può giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora matura per la decisione o la cui attualità debba essere verificata, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare la vicenda e alle amministrazioni di depositare chiarimenti documentati e gli atti del procedimento, fissando un termine per l'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 272/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2671/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2672/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 mag 2026Ordinanza n. 2673/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →