Sentenza n. 5382/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 24 aprile 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 26 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla presenza, nel nucleo familiare convivente, di precedenti e pendenze penali: una condanna definitiva per furto a carico della moglie e plurimi deferimenti all’autorità giudiziaria per lesioni personali, ingiuria, minaccia e rissa a carico del figlio. Il ricorrente contestava, in sostanza, la rilevanza a proprio carico di fatti commessi da familiari e invocava il principio della personalità della responsabilità penale. L’Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere riscontro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio prognostico negativo formulato dal Ministero. La valutazione in materia di cittadinanza per naturalizzazione è complessa e globale: l’Amministrazione non deve esaminare atomisticamente i singoli precedenti, ma può considerarne complessivamente natura, periodicità, reiterazione e collocazione temporale, anche con riferimento al nucleo familiare convivente e al periodo di osservazione decennale. Il giudice ha escluso che ciò comporti un’estensione al richiedente della responsabilità penale dei familiari, poiché i precedenti sono utilizzati quali indicatori dell’affidabilità complessiva, dell’integrazione e della possibile futura pericolosità, non come imputazione di responsabilità penale. È stata ritenuta legittima anche una valutazione preventiva e precauzionale, comprendente non soltanto fatti penalmente accertati ma l’area della prevenzione dei reati e delle situazioni di illegalità o astratta pericolosità sociale. La gravità dei reati considerati, puniti con pene massime superiori alla soglia prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, è stata ritenuta idonea a corroborare il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il TAR ha inoltre precisato che il mero stabile inserimento sociale ed economico non costituisce un merito speciale, ma un requisito ordinario o preliminare. La cittadinanza per naturalizzazione risponde a un interesse pubblico e all’interesse della comunità nazionale, non al solo interesse privato del richiedente, e richiede l’assenza di dubbi sull’adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale e prognostica dell’Amministrazione, riferita all’integrazione, all’affidabilità e all’adesione ai valori dell’ordinamento.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata prima dell’adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
La soglia edittale prevista dalla norma è stata richiamata quale parametro di gravità dei reati, oltre il quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi alla cittadinanza iure matrimonii.
art. 5 legge n. 91/1992
La disciplina della cittadinanza iure matrimonii è stata richiamata per evidenziare che determinati reati possono essere ostativi persino al riconoscimento della cittadinanza al coniuge di cittadino italiano, titolare di una posizione di diritto soggettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica orientata alla tutela dell’interesse pubblico e della comunità nazionale, non limitata alla verifica dell’interesse privato del richiedente.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità del richiedente la cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può considerare globalmente i precedenti e le condotte antigiuridiche dei familiari conviventi, quali indicatori del contesto familiare, dell’integrazione e della possibile futura pericolosità, senza che ciò costituisca un’imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui.
- Il giudizio sull’affidabilità ai fini della naturalizzazione può fondarsi su una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili, considerando natura, gravità, periodicità, reiterazione e collocazione temporale delle condotte, anche nel periodo di osservazione antecedente alla domanda.
- Nella valutazione della cittadinanza per naturalizzazione è legittimo un approccio preventivo e precauzionale, rivolto non soltanto ai reati definitivamente accertati ma anche alle situazioni di illegalità e di astratta pericolosità sociale idonee a incidere sulla prognosi di futura affidabilità.
- Lo stabile inserimento sociale ed economico nel territorio nazionale, in assenza di ulteriori elementi qualificanti o di meriti speciali, costituisce una condizione ordinaria o preliminare e non impone il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione.
- La particolare cautela richiesta nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione è compatibile con la possibilità di reiterare l’istanza dopo il rigetto, una volta mutate le condizioni oggettive poste a fondamento della valutazione negativa.
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