Sentenza n. 931/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura - SUI di Cuneo, prot. n. P-CN/L/N/2025/100343 del 6 marzo 2023, con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato e, per l’effetto, è stata archiviata la relativa procedura nonché di ogni altro atto presupposto, seguente e comunque connesso a quello gravato, ivi compresa la nota del SUI di Cuneo, prot. n. P-CN/L/N/2025/100343 del 7 febbraio 2025, con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, con archiviazione della procedura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cuneo ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato e ha archiviato la relativa procedura, nonché il preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha sostenuto che il diniego fosse conseguenza dei ritardi imputabili al ricorrente. In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che tali ritardi non apparissero gravi né assistiti da carattere di perentorietà, ordinando la riapertura del procedimento e la sua conclusione con un provvedimento espresso e congruamente motivato.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito delle ordinanze cautelari del TAR, l'Amministrazione ha riaperto e concluso positivamente il procedimento di conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rilasciando il 17 settembre 2025 il Mod. 209 necessario per l'ottenimento del permesso richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese sono state compensate, in considerazione del fatto che il contenzioso era derivato da ritardi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; il testo non espone un'interpretazione definitiva della norma, poiché il giudizio si è concluso per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il diniego di un'istanza amministrativa, l'amministrazione riapre il procedimento e conclude positivamente l'istruttoria, adottando gli atti necessari a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Il carattere perentorio dei termini o degli adempimenti imputati al privato non può essere affermato in assenza di una base normativa o di elementi idonei a dimostrare che il ritardo determini necessariamente la perdita della pretesa amministrativa.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, pur essendo venuta meno la materia del contendere per effetto dell'azione amministrativa successiva, il contenzioso risulti riconducibile anche a ritardi del ricorrente.
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