Cassazione Civile, Ordinanza n. 33262/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, ha rettificato il classamento di un immobile sito in Collesalvetti, attribuendogli la categoria D/7 in luogo della proposta categoria E/1. La società contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo la correttezza della classificazione in E/1; i giudici di merito hanno invece confermato la categoria D/7, valorizzando la natura di capannone dell'unità immobiliare, la sua idoneità a produrre reddito autonomo e la mancanza dei requisiti per rientrare nella categoria E. In cassazione la società ha proposto ricorso, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il procedimento. Ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese, per effetto dell'accettazione della rinuncia, e ha ritenuto non applicabile l'ulteriore sanzione del raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del giudizio non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previsti dalla norma richiamata.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dai difensori; l'accettazione della controparte perfeziona l'effetto estintivo.
art. 391 c.p.c.
In caso di accettazione della rinuncia non deve disporsi sulle spese di lite.
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
La pronuncia sanzionatoria sulle spese e la condanna ex art. 96, comma 4, presuppongono la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 91; in caso di estinzione per rinuncia, tale condanna è esclusa.
art. 380-bis c.p.c.
La parte che abbia chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata può poi rinunciare al ricorso senza essere condannata alla somma prevista dall'art. 96, comma 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la fattispecie non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto la disciplina del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'accettazione della rinuncia esclude la regolazione delle spese di lite e impedisce la condanna sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. quando non vi sia pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Anche dopo una richiesta di decisione formulata a seguito di proposta di definizione accelerata, la parte può validamente rinunciare al ricorso senza subire la sanzione economica prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
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