Cassazione Civile, Ordinanza n. 15535/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta da una società assicuratrice per un credito d'imposta esposto nella dichiarazione IRPEG relativa al 1993 e poi chiesto prima in accredito e quindi in rimborso, a seguito di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. I giudici di merito avevano accolto la pretesa ritenendo, in sostanza, che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di contestare il credito e che, inoltre, avesse formulato una contestazione troppo generica senza indicare specificamente i documenti necessari. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione di varie norme del d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000, sostenendo che la CTR, in sede di rinvio, non aveva correttamente verificato esistenza, spettanza e ammontare del rimborso sulla base delle allegazioni e prove offerte dalla contribuente, e aveva erroneamente valorizzato un preteso onere dell'Ufficio di produrre tutta la documentazione, anche favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ritiene fondato il motivo dell'Agenzia e afferma che, in tema di rimborso d'imposta impugnato con ricorso avverso silenzio-rifiuto, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito. La Corte chiarisce che le difese dell'Ufficio sulla mancata spettanza del credito sono mere difese non soggette a preclusione e che il principio di non contestazione non può essere invocato quando l'Amministrazione nega radicalmente l'esistenza del credito. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato tra le norme dedotte come violate, senza autonoma statuizione interpretativa specifica nel dispositivo; rileva nel contesto del controllo sulla pretesa restitutoria.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
Richiamato tra le norme dedotte come violate, nel quadro della contestazione dell'operato della CTR sul credito d'imposta.
art. 41 d.P.R. 600/1973
Richiamato tra le norme dedotte come violate.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato tra le norme dedotte come violate.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Richiamato tra le norme dedotte come violate.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, nel giudizio di rimborso, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Esclusa la sua violazione perché il giudice di rinvio aveva riesaminato la vicenda; il motivo accolto riguarda invece l'erronea applicazione dei principi sull'onere della prova.
art. 6, comma 4, L. 212/2000
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa il fondamento decisivo per spostare l'onere probatorio sull'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso instaurato contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
- Le contestazioni dell'Amministrazione dirette a negare la spettanza del rimborso o a contestarne la qualificazione giuridica integrano mere difese e non sono soggette alle stesse preclusioni previste per le allegazioni di fatto della parte attrice.
- Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non può essere invocato per neutralizzare la contestazione radicale dell'an debeatur da parte dell'Ufficio.
- La mancata specificazione, da parte dell'Amministrazione, dei singoli documenti ritenuti necessari non comporta di per sé il riconoscimento del credito, se il contribuente non ha assolto all'onere di allegazione e prova dei presupposti del rimborso.
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