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Sentenza

Sentenza n. 10368/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202514195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale che limitava a 350.000 euro l'importo residuo richiedibile dal Comune per i contributi destinati a interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per le annualità 2026-2028, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 16 settembre 2025, che limitava a 350.000 euro l'importo residuo richiedibile a titolo di contributo per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 139, della legge n. 145/2018, con riferimento alle annualità 2026-2028. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e connessi, tra cui una comunicazione e-mail dell'ufficio ministeriale competente, il modulo telematico predisposto sul sito ministeriale, che già a monte limitava l'importo richiedibile, e, in subordine, il decreto ministeriale del 14 luglio 2025. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato, con memoria del 14 maggio 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il TAR, richiamando l'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, ne ha preso atto e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi, con salvezza della rifusione del contributo unificato da parte dell'Amministrazione in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 139, l. 145/2018

    Contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza edifici e del territorio

    La disposizione è indicata quale base normativa del contributo oggetto della controversia; la sentenza non ne fornisce un'interpretazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo della disposizione non è riportato.

    È richiamato quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l'utilità concreta della pronuncia richiesta e il ricorrente ne dichiara l'intervenuta cessazione, il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate per giustificati motivi, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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