Cassazione Penale, Sentenza n. 8322/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferracane impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP (misura cautelare) sostenendo: assenza di gravi indizi di colpevolezza; vizio di motivazione e uso indebito di "copia/incolla" dall'ordinanza genetica; incompatibilità dei giudici del riesame; travisamento dei fatti e omessa valutazione di elementi decisivi (affermando di essere un mero autista dipendente, estraneo al sodalizio). Il ricorso in Cassazione deduceva quindi errori di fatto e di diritto nella conferma delle misure cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'incompatibilità dei giudici del riesame (richiamando la giurisprudenza costituzionale e la distinzione tra giudizio cautelare e giudizio sul merito), e ha escluso che il "copia/incolla" tra ordinanze costituisca di per sé vizio invalidente. Quanto al merito della gravità degli indizi, la Corte ha confermato che le ordinanze (GIP e riesame) vanno lette unitariamente: la documentazione contabile e fiscale, le immagini di videosorveglianza, i dati GPS, i sequestri, le intercettazioni e le dichiarazioni degli indagati hanno formato una provvista indiziaria ritenuta idonea a fondare, nella fase cautelare, la sussistenza dei gravi indizi nei confronti di Ferracane, il quale risultava coinvolto in ripetuti trasporti e travasi di "gasolio uso agricolo" destinato in concreto ad usi diversi da quelli dichiarati (con conseguente evasione di accise/IVA). Per difetto di specificità e per genericità delle censure il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 40
punisce chiunque sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa; pena da sei mesi a tre anni (con aggravamento per quantitativi superiori a 2.000 kg)
La Corte ricorda che il reato è delitto permanente e a condotta libera: è sufficiente la sottrazione "con qualsiasi mezzo"; non è richiesta una particolare artifiziozza, e la più ampia disciplina consente il sequestro preventivo e misure cautelari.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 49
i prodotti sottoposti ad accisa trasportati senza la documentazione prevista si presumono di illecita provenienza
La mancata o irregolare compilazione dell'e-DAS legittima la presunzione di illecita provenienza e ha rilievo indiziario nel contesto investigativo.
D.P.R. n. 633/1972 (disciplina IVA)
Rilevanza fiscale della distinzione tra prodotti per uso agricolo (aliquota IVA ridotta) e per autotrazione; lo schema investigativo mira a dimostrare l'elusione di IVA/accise mediante falsa destinazione.
Codice di procedura penale, art. 273
Il criterio della "gravità indiziaria" per l'adozione delle misure cautelari è più flessibile rispetto al necessario per la condanna: basta una qualificata probabilità della responsabilità, non la precisione e concordanza richieste per il giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2
La Corte osserva che l'obbligo di motivazione "a pena di nullità" per il giudice che emette la misura inaudita altera parte riguarda quella specifica fase; il tribunale del riesame non è tenuto alla stessa autonoma motivazione in presenza dell'ordinanza genetica integrativa.
Codice di procedura penale, artt. 323 e 324 e 623
Richiamate le disposizioni sul giudizio di riesame e sul rinvio dopo annullamento: la giurisprudenza e la Consulta hanno chiarito i limiti dell'incompatibilità del giudice del riesame quando è chiamato a valutare la cautela (la sentenza della Corte Cost. n. 91/2023 è richiamata).
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato per evidenziare che i criteri di prova richiesti nel giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi) non sono sovrapponibili al giudizio cautelare sulla gravìa indiziaria.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Cost. sent. n. 91/2023; Cass. sez. 2 n. 672/1998 e successive)
Usata per fissare principi su incompatibilità dei giudici del riesame, valore integrativo reciproco tra ordinanza del GIP e provvedimento del Tribunale del riesame e sulla funzione autonoma ma non meritoria del giudizio cautelare.
Massime di principio
- I ricorsi contro ordinanze del tribunale del riesame possono essere dichiarati inammissibili se le censure sono generiche: la difesa deve contestare in modo puntuale e circostanziato le motivazioni e gli elementi probatori indicati nelle ordinanze (GIP + riesame lette unitariamente).
- La presenza di "copia/incolla" nella motivazione del riesame non è automaticamente viziante: il tribunale del riesame non sempre è tenuto a una motivazione completamente autonoma rispetto all'ordinanza genetica, purché l'insieme delle ordinanze consenta di comprendere l'itinerario logico-giuridico.
- La questione di incompatibilità del giudice del riesame non è facilmente accoglibile quando si tratta di valutazioni cautelari: la giurisprudenza costituzionale distingue tra decisioni cautelari e decisioni sul merito, limitando i casi di incompatibilità automatica.
- Nella fase cautelare il requisito della "gravità indiziaria" ha un grado di intensità inferiore rispetto ai criteri probatori richiesti per la condanna; prove come documentazione contabile irregolare, e-DAS falsificati o incongruenti, dati GPS, videosorveglianza, intercettazioni e sequestri possono costituire complessivamente una provvista indiziaria idonea a giustificare misure cautelari.
- Per dimostrare l'estraneità in casi simili, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti e specifici (es. documenti che attestino il ruolo subordinato, ordini di servizio, buste paga, contratti; spiegazioni tecniche sulle operazioni di carico/scarico; contestare la corrispondenza temporale dei dati GPS/filmati; impugnare l'ammissibilità o l'interpretazione delle intercettazioni), e non limitarsi ad affermazioni apodittiche.
- Quando l'accusa si fonda su "triangolazioni" documentali (fatture, e-DAS) e su omissioni contabili, è efficace per la difesa mettere in luce incongruenze documentali specifiche, la legittimità formale delle operazioni e la mancanza di collegamenti probatori diretti tra il singolo lavoratore e la pianificazione criminosa.
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