Sentenza del 02/05/2022 n. 16800 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Fatture per operazioni inesistenti - Reato di frode fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R.S. era stato condannato per concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000, in concorso con C.M.) e per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Ha chiesto la revisione producendo documenti fiscali non acquisiti nel processo (dichiarazioni UNICO/IVA e registri) sostenendo che essi dimostrerebbero che la Lekythos non ha utilizzato elementi passivi fittizi e che dunque non poteva ritenersi emittente bensì eventualmente solo istigatore ai sensi dell'art. 110 c.p.; ha altresì dedotto che l'art. 9 del D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore quando la fattura viene effettivamente utilizzata, e ha contestato l'affermata insussistenza di prova nuova e la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che possono essere considerate 'prove nuove' ai sensi dell'art. 630 c.p.p. anche documenti preesistenti ma non acquisiti o non valutati nel processo di merito, e che il rito abbreviato non preclude la revisione. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'art. 9 D.Lgs. 74/2000 evita la doppia punizione ma non deroga ai principi generali sul concorso di persone ex art. 110 c.p.; pertanto ha annullato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74, art. 2
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte distingue chiaramente questo reato dall'emissione ma non esclude il concorso di terzi diversi dall'utilizzatore.
D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74, art. 8
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione conferma che l'emissione è autonomo reato e che possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore secondo art. 110 c.p.
D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74, art. 9
Regola speciale volta a evitare la doppia punizione per la stessa condotta: esclude il concorso reciproco tra chi emette e chi utilizza la stessa fattura quando quest'ultima viene effettivamente utilizzata, ma non esclude il concorso nella emissione per soggetti diversi dall'utilizzatore né impedisce il ricorso all'art. 110 c.p. per ipotesi di istigazione.
Codice penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte conferma che resta applicabile e permette di imputare a un utilizzatore o beneficiario la partecipazione (es. istigazione) all'emissione, se sussistono i presupposti.
Codice di procedura penale, art. 630 lett. c)
Definisce la 'prova nuova' rilevante per la revisione; la Corte statuisce che nella nozione rientrano anche prove preesistenti ma non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purchè non già ritenute inammissibili o superflue.
Codice di procedura penale, art. 629 e art. 631
Richiamati nel contesto delle regole di ammissibilità della revisione e della valutazione delle prove nuove e delle relative conseguenze procedurali.
Massime di principio
- Documenti e prove materiali non acquisiti nel giudizio di merito possono costituire 'prova nuova' ai sensi dell'art. 630 c.p.p. e rendere ammissibile l'istanza di revisione, anche se risalenti al periodo del processo e anche se la mancata acquisizione è imputabile alla parte.
- La scelta del rito abbreviato non impedisce la successiva richiesta di revisione fondata su prove nuove: il giudizio di revisione tutela l'interesse alla riparazione dell'errore indipendentemente dal rito prescelto.
- L'art. 9 del D.Lgs. 74/2000 evita la doppia punizione per la stessa condotta (utilizzo vs emissione) ma non abroga il principio generale del concorso di persone previsto dall'art. 110 c.p.; pertanto il destinatario o potenziale utilizzatore di fatture inesistenti può concorrere nell'emissione (anche come istigatore) qualora gli elementi probatori lo dimostrino.
- In casi di fatture per operazioni inesistenti occorre distinguere fattispecie e ruoli: emittente, utilizzatore effettivo e soggetti che istigano o concorrono; la qualificazione penale dipende dalla prova dell'effettivo utilizzo nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali.
- Se le prove nuove possono ragionevolmente condurre a un esito processuale più favorevole per il condannato, il giudice deve ammettere la revisione e disporre la rivalutazione nel merito; negare a priori rilevanza pratica a tali prove è motivazione insufficiente.
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