Cassazione Civile, Ordinanza n. 15548/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IVA, IRAP, IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni, relativa agli anni d’imposta 2000, 2002, 2003 e 2004, cartella fondata su avvisi di accertamento per i quali era già intervenuta una sentenza della CTR parzialmente favorevole al contribuente. La CTP aveva annullato la cartella solo in parte; la CTR, riuniti gli appelli del contribuente e dell’Agenzia, aveva ulteriormente ridotto la base imponibile escludendo anche tutti i prelevamenti bancari, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, e aveva così accolto anche il gravame dell’Amministrazione limitatamente alle sanzioni. L’Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente sindacato la cartella in relazione a un vizio non proprio della cartella ma dell’atto presupposto; con il secondo ha denunciato la nullità per violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., oltre che per ultrapetizione, perché la questione della scomputabilità dei prelevamenti dalla base imponibile non era stata introdotta nel ricorso di primo grado ma solo in appello dal contribuente. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha chiesto anche il rinvio del giudizio, istanza respinta per mancanza di documentazione sulla pendenza di una procedura compositiva complessiva delle controversie.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di rinvio e ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato, in via prioritaria, il secondo motivo: la questione relativa alla scomputabilità dei prelevamenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 non era stata proposta nel giudizio di primo grado, ma introdotta solo in appello, con conseguente violazione del divieto di domande nuove e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha ritenuto fondato anche il primo motivo: la CTR aveva ecceduto i limiti del sindacato sulla cartella di pagamento, che è atto impugnabile solo per vizi propri, finendo per incidere sul merito della pretesa impositiva presupposta, tema riservato al giudizio relativo agli avvisi di accertamento. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi affermati.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La presunzione bancaria opera, secondo il quadro richiamato, per i versamenti e, per gli imprenditori, anche per i prelevamenti non giustificati; la questione della sua applicabilità ai professionisti/lavoratori autonomi è ricondotta alla pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 e agli sviluppi giurisprudenziali successivi.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
La riscossione provvisoria può avvenire nei limiti della pretesa riconosciuta legittima dalla sentenza tributaria; tuttavia il giudizio sulla cartella non può estendersi al merito dell’atto presupposto oltre i vizi propri dell’atto impugnato.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Gli atti autonomamente impugnabili, come la cartella di pagamento, possono essere contestati solo per vizi propri; non è consentito trasformare il giudizio sulla cartella in un sindacato sul merito dell’avviso presupposto.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario d’appello non possono essere introdotti nuovi motivi o nuove questioni non dedotte in primo grado.
art. 345 c.p.c.
È richiamato in funzione del divieto di domande e motivi nuovi in appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale delle nullità dedotte in cassazione per violazione di norme processuali e ultrapetizione.
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Nel richiamo alla precedente decisione n. 13559/2022, la Cassazione aveva cassato la CTR sul punto delle sanzioni per la responsabilità del consulente fiscale.
art. 2195, primo comma, n. 5 c.c.
È richiamato per qualificare l’agente di commercio e figure affini come ausiliari dell’impresa commerciale, con riflessi sull’applicazione della presunzione bancaria.
art. 55 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato per definire il reddito d’impresa come presupposto dell’applicazione della presunzione bancaria nei confronti dell’imprenditore.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso la cartella di pagamento, il contribuente può far valere solo vizi propri della cartella; non è consentito usare l’impugnazione della cartella per rimettere in discussione il merito dell’atto presupposto, se tale tema non è devoluto nei limiti consentiti.
- Nel processo tributario d’appello è preclusa l’introduzione di questioni nuove o di motivi non dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può pronunciare su una domanda o su una censura proposta per la prima volta in secondo grado.
- Quando la cartella è emessa in riscossione provvisoria sulla base di una sentenza parzialmente favorevole al contribuente, il controllo del giudice sulla cartella deve restare ancorato al rapporto di conformità tra ruolo e titolo giudiziario presupposto, senza anticipare un giudizio sul diverso procedimento di impugnazione dell’accertamento.
- La presunzione bancaria di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 va letta in coerenza con la qualificazione del reddito prodotto e con gli orientamenti costituzionali e di legittimità, ma tale tema non può essere introdotto tardivamente nel giudizio sulla cartella se non era già stato devoluto in primo grado.
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