Sentenza n. 659/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Caivano ha revocato l’ordinanza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “sospensione del provvedimento di decadenza Autorizzazione n. -OMISSIS-”, ossia dell’autorizzazione alla vendita al minuto e all’ingrosso di materiali di costruzioni ab origine rilasciato alla società -OMISSIS-, confermando l’efficacia dell’ordinanza -OMISSIS-; - di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, giammai comunicato alla ricorrente, ivi comprese, sebbene atti meramente endoprocedimentali, la comunicazione della Prefettura di Napoli - Area -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell’Ente resistente in data -OMISSIS-, con la quale l’UTG di Napoli ha trasmesso la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva revoca del provvedimento impugnato, unitamente alla dichiarazione della ricorrente e all’adesione dell’amministrazione resistente, ha fatto venir meno ogni interesse attuale alla decisione di merito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell’adesione dell’amministrazione alla richiesta di improcedibilità.
Atto impugnato: ordinanza comunale di revoca della precedente sospensione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla vendita di materiali da costruzione, con conferma dell’efficacia dell’ordinanza di decadenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Caivano aveva revocato una precedente ordinanza di sospensione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione commerciale, confermando l’efficacia della decadenza. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui una comunicazione della Prefettura di Napoli relativa alla trasmissione di una nota dell’Avvocatura Generale dello Stato. Nel corso dell’udienza pubblica, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento impugnato era stato successivamente revocato dal Comune. L’amministrazione resistente ha aderito alla richiesta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma applica tale istituto processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare enti e persone.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La successiva revoca dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non residui alcuna utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia giudiziale.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dall’adesione dell’amministrazione resistente e dalla sopravvenuta rimozione dell’atto impugnato, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla revoca dell’atto impugnato, le spese possono essere integralmente compensate quando l’amministrazione resistente abbia aderito alla richiesta della parte ricorrente.
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