Cassazione Penale, Sentenza n. 5847/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di 54 ciclomotori importati dalla Alza Italia s.r.l. I principali motivi dedotti: (1) violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 474 c.p. (contraffazione), con censura per avere il tribunale valorizzato una consulenza di parte e una sentenza relativa a beni diversi, senza valutare la consulenza della difesa che escludeva la contraffazione; rilevazione della natura di "marchio debole" della Vespa e delle difformità dei veicoli Alza; (2) mancata motivazione e insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 517 c.p. (falsa o fallace indicazione di provenienza), sostenendo che lo scudetto italiano si riferiva al marchio distintivo di Alza senza idoneità ingannevole; (3) censure relative all'errata applicazione dell'art. 517 c.p. rispetto alle norme speciali (art. 4, commi 49 e 49-bis, legge 350/2003) invocate dalla difesa come disciplina speciale o come fattispecie amministrativa più che penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I giudici hanno ritenuto che: (a) il primo motivo è inammissibile nei termini prospettati e, in ogni caso, la motivazione del tribunale del riesame non presenta vizi radicali; il tribunale aveva adeguatamente illustrato le ragioni per cui il sequestro mirava a impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato, fondandosi su una consulenza tecnica del curatore della proprietà intellettuale e su un'analisi comparativa degli elementi iconografici; (b) i motivi relativi all'art. 517 c.p. sono infondati: la normativa (art. 4, comma 49 e 49-bis, legge 350/2003) riconosce la rilevanza penale dell'uso indebito dell'indicazione "Made in Italy" e anche l'uso di segni o marchi che possano indurre in errore il consumatore può integrare la "fallace indicazione" punita dall'art. 517 c.p.; nel caso concreto il riferimento al "Made in Italy" e lo scudetto su ciclomotori che richiamano le caratteristiche tipiche della Vespa sono stati ritenuti idonei a ingenerare una percezione di origine italiana e a integrare la rilevanza penale e la lesione della proprietà intellettuale.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma sulla contraffazione; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente valutato gli elementi tecnici e iconografici utili a ritenere sussistente il fumus di contraffazione.
art. 517 cod. pen.
Regola la falsa o fallace indicazione dell'origine delle merci; la Corte ha interpretato la norma estensivamente, riconoscendo rilevanza penale anche all'uso di segni o diciture (es. "Made in Italy" o simboli nazionali) che possano indurre il consumatore a ritenere il prodotto di origine italiana.
art. 648 cod. pen.
Norma sui ricettazione/reati connessi citata nel provvedimento di sequestro originario; rilevanza indicata a corredo delle accuse iniziali.
legge 4/08/2003 n. 350, art. 4 comma 49
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.
La norma amplia la tutela contro indicazioni di origine ingannevoli: la Corte l'ha richiamata per affermare che l'uso di diciture o simboli idonei a far ritenere l'origine italiana integra fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 517 c.p.
legge 4/08/2003 n. 350, art. 4 comma 49-bis
"Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000."
Stabilisce limiti e cautele per l'uso del marchio e prevede responsabilità amministrative; la Corte ha ritenuto che, pur essendo prevista una sanzione amministrativa, residua comunque la possibile rilevanza penale quando l'uso del marchio è idoneo ad ingannare il consumatore in senso penalmente rilevante.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi del ricorso in cassazione; citata in relazione alle doglianze sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali a violazioni di legge; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione è ammesso solo per tale vizio e che siffetto vizio comprende anche vizi radicali della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
D.L. n. 135/2009, art. 16 comma 4
Richiamato rispetto alle ipotesi aggravate di falsa indicazione (es. etichette "100% made in Italy" per prodotti non interamente italiani); la Corte conferma la giurisprudenza che riconosce aggravamenti e discipline speciali in combinato disposto con l'art. 517 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è vincolato: è consentito principalmente per violazione di legge ex art. 325 c.p.p.; i vizi di motivazione rilevanti sono quelli "radicali" che rendono incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
- Per sostenere l'illegittimità di un sequestro preventivo per reati come contraffazione o indicazione fallace dell'origine, è necessario dimostrare che la motivazione del giudice del riesame sia priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; mere divergenze di valutazione tecnica (es. diversa valutazione di consulenze) difficilmente bastano.
- L'uso di diciture "Made in Italy", simboli o marchi che richiamano prodotti tipicamente nazionali può integrare l'art. 517 c.p. anche se è indicata una provenienza estera, quando tali elementi sono idonei a indurre in errore il consumatore (fallace indicazione).
- La disciplina contenuta nella legge 350/2003 (commi 49 e 49-bis) ha portata sia amministrativa sia penale: le sanzioni amministrative non escludono la rilevanza penale quando sussistono caratteri di ingannevolezza idonei a configurare il reato previsto dall'art. 517 c.p.
- In casi di contestazione tecnica sulla contraffazione, è utile presentare perizie solide e, se possibile, evidenze comparative chiare (fotografie, analisi tecniche) poiché il giudice del riesame può fondare la decisione sia su consulenze specialistiche sia su un apprezzamento diretto degli elementi documentali.
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