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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00412/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per superamento del limite di velocità, rilevato da autovelox e notificato senza contestazione immediata. L'automobilista aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del verbale, sul presupposto che la strada fosse urbana e che, essendo illegittimo il decreto prefettizio richiamato per l'installazione dell'autovelox, la contestazione avrebbe dovuto essere immediata. Il Tribunale, in appello del Comune, ha invece ritenuto legittima la contestazione differita. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 CdS e dell'art. 4 D.L. 121/2002, sostenendo che l'uso degli autovelox è consentito solo sulle strade tipizzate dalla legge o dai decreti prefettizi e non su strada urbana di quartiere; 2) violazione degli artt. 4 D.L. 121/2002, 200 e 201 CdS e 383 reg. es. CdS, lamentando che il verbale non indicasse in modo sufficiente le ragioni dell'omessa contestazione immediata e il necessario decreto prefettizio; 3) omesso esame della questione dell'illegittimità del decreto prefettizio, che il primo giudice aveva valorizzato per annullare il verbale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel caso concreto, il verbale dava conto di un rilevamento effettuato con apparecchiatura mobile, direttamente gestita e presidiata dagli agenti accertatori; pertanto la fattispecie rientrava nell'ipotesi di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS, che consente la contestazione differita in ogni tipologia di strada e non richiede un decreto prefettizio autorizzativo né il relativo richiamo nel verbale. La necessità del decreto prefettizio e dell'esplicita motivazione dell'omessa contestazione immediata vale invece per l'ipotesi di cui alla lett. f), relativa ai dispositivi fissi e remoti ex art. 4 D.L. 121/2002. Conseguentemente, il verbale è stato ritenuto legittimo e l'automobilista è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    velocità contestata di 59 km/h, con tolleranza, pari a 54 km/h, su limite di 50 km/h

    norma sostanziale violata dal conducente, posta a base del verbale di accertamento

  • art. 200, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    fuori dei casi di cui all'art 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata

    la contestazione immediata è la regola generale, derogabile nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, CdS

  • art. 201, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità

    consente contestazione differita anche su strade diverse da quelle individuate dall'art. 4 D.L. 121/2002, quando l'apparecchio è mobile e presidiato dagli agenti

  • art. 201, comma 1-bis, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121

    si riferisce ai sistemi fissi/remoti la cui utilizzazione è subordinata alle tipologie di strada e, nei casi previsti, al decreto prefettizio

  • art. 201, comma 1-ter, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    il verbale deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis

    l'obbligo di motivazione specifica dell'omessa contestazione immediata opera per i casi diversi da quelli espressamente elencati nel comma 1-bis

  • art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. in L. 1 agosto 2002, n. 168

    autostrade, strade extraurbane principali, extraurbane secondarie e urbane di scorrimento individuate con decreto prefettizio

    disciplina l'uso di dispositivi fissi di controllo della velocità su specifiche strade; non esclude l'uso di apparecchi mobili nelle altre ipotesi previste dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e) CdS

  • art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    classificazione delle strade

    serve a individuare le tipologie stradali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 4 D.L. 121/2002

  • art. 383 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    casistica regolamentare dell'impossibilità della contestazione immediata

    richiamato come fonte regolamentare che specifica i casi di contestazione differita

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    la soccombenza del ricorrente comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La contestazione immediata dell'illecito stradale è la regola, ma può essere legittimamente omessa nei casi tassativi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, CdS.
  • L'utilizzo di apparecchi mobili di rilevazione della velocità, gestiti e presidiati direttamente dagli organi di polizia, rientra nell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS e consente la contestazione differita su qualunque tipologia di strada.
  • L'art. 4 D.L. 121/2002 disciplina invece l'impiego di sistemi fissi o remoti su determinate categorie di strade; in tale ipotesi il verbale deve richiamare il decreto prefettizio autorizzativo e motivare l'omessa contestazione immediata, a pena di illegittimità per carenza di motivazione.
  • Non vi è un divieto generalizzato di uso degli autovelox fuori dalle strade espressamente indicate dall'art. 4 D.L. 121/2002: fuori da tale ambito resta ferma la possibilità di rilevamento con strumenti mobili, purché ricorrano i presupposti dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS.
  • Quando il verbale descrive un accertamento effettuato con postazione mobile e presenza degli agenti, non è necessario il riferimento al decreto prefettizio previsto per le postazioni fisse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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