Cassazione Civile, Ordinanza n. 00412/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per superamento del limite di velocità, rilevato da autovelox e notificato senza contestazione immediata. L'automobilista aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del verbale, sul presupposto che la strada fosse urbana e che, essendo illegittimo il decreto prefettizio richiamato per l'installazione dell'autovelox, la contestazione avrebbe dovuto essere immediata. Il Tribunale, in appello del Comune, ha invece ritenuto legittima la contestazione differita. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 CdS e dell'art. 4 D.L. 121/2002, sostenendo che l'uso degli autovelox è consentito solo sulle strade tipizzate dalla legge o dai decreti prefettizi e non su strada urbana di quartiere; 2) violazione degli artt. 4 D.L. 121/2002, 200 e 201 CdS e 383 reg. es. CdS, lamentando che il verbale non indicasse in modo sufficiente le ragioni dell'omessa contestazione immediata e il necessario decreto prefettizio; 3) omesso esame della questione dell'illegittimità del decreto prefettizio, che il primo giudice aveva valorizzato per annullare il verbale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel caso concreto, il verbale dava conto di un rilevamento effettuato con apparecchiatura mobile, direttamente gestita e presidiata dagli agenti accertatori; pertanto la fattispecie rientrava nell'ipotesi di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS, che consente la contestazione differita in ogni tipologia di strada e non richiede un decreto prefettizio autorizzativo né il relativo richiamo nel verbale. La necessità del decreto prefettizio e dell'esplicita motivazione dell'omessa contestazione immediata vale invece per l'ipotesi di cui alla lett. f), relativa ai dispositivi fissi e remoti ex art. 4 D.L. 121/2002. Conseguentemente, il verbale è stato ritenuto legittimo e l'automobilista è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
velocità contestata di 59 km/h, con tolleranza, pari a 54 km/h, su limite di 50 km/h
norma sostanziale violata dal conducente, posta a base del verbale di accertamento
art. 200, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
fuori dei casi di cui all'art 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata
la contestazione immediata è la regola generale, derogabile nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, CdS
art. 201, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità
consente contestazione differita anche su strade diverse da quelle individuate dall'art. 4 D.L. 121/2002, quando l'apparecchio è mobile e presidiato dagli agenti
art. 201, comma 1-bis, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121
si riferisce ai sistemi fissi/remoti la cui utilizzazione è subordinata alle tipologie di strada e, nei casi previsti, al decreto prefettizio
art. 201, comma 1-ter, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
il verbale deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
l'obbligo di motivazione specifica dell'omessa contestazione immediata opera per i casi diversi da quelli espressamente elencati nel comma 1-bis
art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. in L. 1 agosto 2002, n. 168
autostrade, strade extraurbane principali, extraurbane secondarie e urbane di scorrimento individuate con decreto prefettizio
disciplina l'uso di dispositivi fissi di controllo della velocità su specifiche strade; non esclude l'uso di apparecchi mobili nelle altre ipotesi previste dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e) CdS
art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
classificazione delle strade
serve a individuare le tipologie stradali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 4 D.L. 121/2002
art. 383 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
casistica regolamentare dell'impossibilità della contestazione immediata
richiamato come fonte regolamentare che specifica i casi di contestazione differita
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
la soccombenza del ricorrente comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La contestazione immediata dell'illecito stradale è la regola, ma può essere legittimamente omessa nei casi tassativi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, CdS.
- L'utilizzo di apparecchi mobili di rilevazione della velocità, gestiti e presidiati direttamente dagli organi di polizia, rientra nell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS e consente la contestazione differita su qualunque tipologia di strada.
- L'art. 4 D.L. 121/2002 disciplina invece l'impiego di sistemi fissi o remoti su determinate categorie di strade; in tale ipotesi il verbale deve richiamare il decreto prefettizio autorizzativo e motivare l'omessa contestazione immediata, a pena di illegittimità per carenza di motivazione.
- Non vi è un divieto generalizzato di uso degli autovelox fuori dalle strade espressamente indicate dall'art. 4 D.L. 121/2002: fuori da tale ambito resta ferma la possibilità di rilevamento con strumenti mobili, purché ricorrano i presupposti dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS.
- Quando il verbale descrive un accertamento effettuato con postazione mobile e presenza degli agenti, non è necessario il riferimento al decreto prefettizio previsto per le postazioni fisse.
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